Legislatura: 18Seduta di annuncio: 417 del 28/10/2020
Primo firmatario: BISA INGRID
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 28/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 28/10/2020 MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 28/10/2020 MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 28/10/2020 PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 28/10/2020 POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 28/10/2020 TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 28/10/2020 TOMASI MAURA LEGA - SALVINI PREMIER 28/10/2020 TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 28/10/2020
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 28/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 05/11/2020 Resoconto POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER RISPOSTA GOVERNO 05/11/2020 Resoconto GIORGIS ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA) REPLICA 05/11/2020 Resoconto POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER
DISCUSSIONE IL 05/11/2020
SVOLTO IL 05/11/2020
CONCLUSO IL 05/11/2020
BISA, DI MURO, MARCHETTI, MORRONE, PAOLINI, POTENTI, TATEO, TOMASI e TURRI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
da notizie di stampa si è appreso del concorso in magistratura in cui alcuni candidati avevano superato le prove scritte nonostante gli elaborati fossero pieni di segni di riconoscimento evidentissimi, redatti in un italiano improbabile, con molte «anomalie», ma soprattutto pieni di gravi errori di diritto e strafalcioni giuridici come la citazione di sentenze inesistenti;
dopo la denunzia di tali irregolarità, ci si sarebbe aspettato un intervento tempestivo del CSM e del Ministro della giustizia, il quale, durante lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata nella seduta del 14 ottobre, si è limitato a dare una risposta a parere degli interroganti burocratica e superficiale, riferendo che «la funzione di alta vigilanza assegnata al Ministro sulla regolarità degli esami si traduce nella costante verifica della regolarità delle operazioni svolte dalla commissione esaminatrice rispetto alle modalità procedurali indicate dalla legge, ma non può in alcun modo includere il sindacato in merito alle singole deliberazioni relative alla valutazione dei candidati, soggette solo al sindacato di legittimità del giudice amministrativo»;
come il Ministro interrogato ha ricordato alla fine del suo intervento c'è un dovere di alta vigilanza e di fronte a fatti abnormi, come i grossolani errori di diritto che sono stati commessi da parte dei candidati poi promossi all'orale, si reputa che il Ministro non possa tacere per il motivo che l'immissione nell'ordine giudiziario di magistrati ignoranti delegittima l'ordine stesso con riguardo all'effettiva professionalità che deve caratterizzare l'alta e delicata funzione;
se il Ministro interrogato intenda concretamente attivarsi per fare chiarezza sulla regolarità di un concorso che, conferendo ai vincitori l'altissima funzione di giudicare, non deve dare adito al sia pur minimo sospetto che esso non sia svolto nell'ambito della più rigorosa regolarità e trasparenza, promuovendo eventualmente, per quanto di competenza, ogni ulteriore iniziativa al riguardo.
(5-04883)
Gli interroganti ripropongono una questione già portata all'attenzione di questo Ministero e già trattata dallo stesso Ministro lo scorso 14 ottobre in sede di question time in aula.
Nel nostro ordinamento le norme che disciplinano le prerogative e i poteri del Ministro della Giustizia escludono che lo stesso possa intervenire sulle scelte di merito compiute dalle Commissioni e Sottocommissioni nella valutazione degli elaborati dei candidati. Come è stato già detto dal Ministro, le deliberazioni adottate dalla Commissione e dalle Sottocommissioni in sede di scrutinio dei temi costituiscono provvedimenti amministrativi connotati da discrezionalità tecnica, sindacabili soltanto dagli organi della giurisdizione amministrativa.
Non a caso, dinanzi al giudice amministrativo pendono attualmente i ricorsi presentati dai candidati esclusi. Su alcuni di essi, peraltro, il TAR Lazio si è recentemente pronunciato con ordinanze cautelari di rigetto della sospensiva richiesta dai ricorrenti. Ribadisco, pertanto, che nel vigente assetto istituzionale, la funzione di alta vigilanza assegnata, dall'articolo 19 del regio decreto n. 1860 del 1925, al Ministro della Giustizia sulla regolarità degli esami si esplica nella costante verifica della regolarità dello svolgimento delle operazioni nel rispetto delle modalità procedurali indicate dalla legge.
Il Ministero della Giustizia, sotto il profilo organizzativo, garantisce il supporto tecnico, curando le attività di segreteria e mettendo a disposizione risorse e personale amministrativo del suo Dicastero. Le uniche circostanze che legittimerebbero l'attivazione del potere di Alta Sorveglianza sugli esami assegnato al Ministro sarebbero integrate da anomalie procedurali e gestionali del concorso ben diverse, quindi, dalle scelte di merito compiute dalla commissione.