ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04526

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 388 del 07/08/2020
Firmatari
Primo firmatario: DEIDDA SALVATORE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 07/08/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 07/08/2020
FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 07/08/2020


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 07/08/2020
Stato iter:
14/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/10/2020
Resoconto CALVISI GIULIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 14/10/2020
Resoconto DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/08/2020

DISCUSSIONE IL 14/10/2020

SVOLTO IL 14/10/2020

CONCLUSO IL 14/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04526
presentato da
DEIDDA Salvatore
testo di
Venerdì 7 agosto 2020, seduta n. 388

   DEIDDA, CIABURRO e FERRO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 259 del decreto-legge «Rilancio» ha previsto alcuni interventi finalizzati a rimodulare la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, in considerazione all'emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19;

   l'emergenza epidemiologica in questione non consente alle stesse Forze armate di attivare le procedure concorsuali già programmate per l'annualità 2020, posticipando, di fatto, tutte le assunzioni programmate al 2021, con grave, ulteriore danno per gli stessi Corpi, che, infatti, risultano già ordinariamente sottorganico;

   l'unico modo per alimentare le posizioni organiche vacanti, nonché per garantire alle stesse Forze armate la disponibilità di personale già selezionato, appare quello di consentire l'assunzione degli idonei di cui alla precedente graduatoria, tenuto conto anche del fatto che tale soluzione consentirebbe un enorme risparmio di tempo e risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, tempestività e buon andamento dell'azione pubblica;

   appare dunque necessario modificare il citato articolo 259, consentendo alle medesime Forze armate di procedere all'assunzione del personale già programmato per l'annualità 2020 mediante il citato scorrimento, come pure previsto dalle disposizioni vigenti per tutte le altre pubbliche amministrazioni, nonché analogamente a quanto già intrapreso dalla Guardia di finanza e dalla Polizia penitenziaria –:

   se sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative intenda assumere al fine di consentire a tutte le Forze armate di procedere alla copertura delle unità di personale già programmata per la presente annualità, mediante l'assunzione degli idonei di cui ai precedenti concorsi.
(5-04526)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 14 ottobre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-04526

  Il «decreto Rilancio» (decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020), recependo le proposte della Difesa per superare l'attuale contingenza e salvaguardare, al contempo, il mantenimento dei necessari livelli di operatività dello strumento militare, ha previsto misure straordinarie in grado di conferire maggiore flessibilità alle Forze armate in materia di reclutamento del proprio personale, anche attraverso integrazioni al Codice dell'Ordinamento Militare (COM – decreto legislativo n. 66 del 2020).
  In particolare, per quanto concerne le procedure di reclutamento, l'articolo 259 del citato «decreto Rilancio», richiamato dall'interrogante, ha introdotto disposizioni ad hoc per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, temporalmente circoscritte alla durata dello stato di emergenza epidemiologica e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso – e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 – le cui modalità possono essere stabilite o rideterminate anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto di prescrizioni tecniche – regolarmente emanate dal Ministero della salute il 6 luglio scorso – idonee a garantire la tutela della salute dei candidati.
  In conformità alle succitate disposizioni normative, le procedure concorsuali in precedenza sospese sono state, quindi, riattivate.
  Tali misure consentiranno la quasi totale copertura delle posizioni organiche per l'anno 2020.
  Inoltre, sempre nell'ottica di salvaguardare, nell'attuale contingenza, gli standard operativi dello strumento militare, l'articolo 21 del citato decreto ha introdotto l'articolo 2204-ter al COM, che consente:
   ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che negli anni 2020-2022 terminano il periodo di rafferma ovvero di prolungamento della ferma, di essere ammessi ad un ulteriore prolungamento per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile una sola volta, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente e su proposta della Forza armata di appartenenza;
   ai volontari giunti al termine del secondo periodo di rafferma biennale da VFP4 (che negli anni 2020-2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio permanente), di essere ammessi, nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, al prolungamento della rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale, evitando in tal modo che il blocco delle procedure dovuto all'emergenza Covid-19 possa provocare il congedo di tale personale.

  Per quanto concerne, infine, la possibilità di uno scorrimento delle graduatorie, l'ipotesi non è, nello specifico caso, percorribile, in considerazione delle peculiari esigenze operative e organizzative delle Forze Armate, che impongono l'attualità dell'accertamento dei requisiti d'efficienza e d'idoneità psicofisica e attitudinale – parametro non compatibile con l'assunzione di candidati idonei in precedenti concorsi – nonché il rispetto dei limiti di età.
  Tale principio è stato recepito nel Codice dell'Ordinamento Militare che, all'articolo 643, comma 4-bis, limita la prorogabilità dei termini di validità delle graduatorie approvate ai soli casi e nei soli termini previsti dal Codice stesso.