ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04432

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 377 del 22/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/07/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2020
MANCINI CLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2020
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2020
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2020
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2020
NARDI MARTINA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2020
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2020
BONOMO FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2020
LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2020
MANCA GAVINO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2020
ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 22/07/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/07/2020
Stato iter:
28/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 28/07/2020
Resoconto TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 28/07/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 28/07/2020
Resoconto TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/07/2020

SVOLTO IL 28/07/2020

CONCLUSO IL 28/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04432
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 22 luglio 2020, seduta n. 377

   FRAGOMELI, BURATTI, MANCINI, MURA, ROTTA, TOPO, NARDI, BENAMATI, BONOMO, LACARRA, GAVINO MANCA e ZARDINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, è stata potenziata al 110 per cento la detrazione prevista per le spese relative a interventi di efficientamento energetico e misure antisismiche sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, nonché per l'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici;

   si tratta di una misura di incentivazione fiscale pensata in risposta agli effetti prodotti dalla crisi pandemica allo scopo di migliorare il patrimonio immobiliare rendendolo più efficiente e sicuro e rilanciare l'economia e l'occupazione attraverso il sostegno a uno dei settori da sempre trainante come l'edilizia;

   grazie al proficuo lavoro della maggioranza, in sede di conversione del decreto, il bonus è stato esteso alle seconde case, agli impianti sportivi, e al terzo settore;

   in luogo della detrazione il contribuente potrà ottenere per la prima volta dal sistema bancario le risorse necessarie per pagare l'intervento e le banche, a loro volta, potranno recuperare il prestito attraverso i crediti fiscali verso lo Stato; è ora necessario attivare tutti i canali per raggiungere un accordo con l'Associazione bancaria italiana – Abi – al fine di rendere efficace la cessione dei crediti e prevedere modalità ad hoc per acquisire tali crediti, rapidi e facilmente attivabili;

   ai sensi del novellato articolo 119, comma 10, del citato «decreto Rilancio» possono beneficiare delle detrazioni le persone fisiche per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;

   al fine di non penalizzare coloro che sono proprietari di immobili e che per ragioni lavorative non vi possono stabilire la residenza, sarebbe necessario chiarire in questa sede la portata del citato comma 10 nel senso più ampio dando cioè la possibilità di realizzare gli interventi incentivati, fermo restando, il limite di due immobili di proprietà, anche su immobili non adibiti ad abitazione principale –:

   se intenda anticipare in questa sede se e quali iniziative ritenga di adottare per chiarire la portata della disposizione prevista dall'articolo 119, comma 10, dei decreto-legge n. 34 dei 2020, nel senso di concedere la possibilità di realizzare gli interventi incentivati, fermo restando il limite di due immobili di proprietà, anche su immobili non adibiti ad abitazione principale.
(5-04432)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 28 luglio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04432

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti evidenziano che con il decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, è stata potenziata al 110 per cento la detrazione prevista per le spese relative a interventi di efficientamento energetico e misure antisismiche sugli edifici, sostenute dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, nonché per l'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
  Ai sensi del novellato articolo 119, comma 10, del citato DL, possono beneficiare delle detrazioni le persone fisiche per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
  Tanto premesso, al fine di non penalizzare coloro che sono proprietari di immobili e che per ragioni lavorative non vi possono stabilire la residenza, gli Onorevoli ritengono che sarebbe necessario chiarire la portata del citato comma 10 nel senso più ampio dando cioè la possibilità di realizzare gli interventi incentivati, fermo restando il limite di due immobili di proprietà, anche su immobili non adibiti ad abitazione principale.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono se il Governo non ritenga di chiarire la portata della disposizione prevista dall'articolo 119, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, nel senso di concedere la possibilità di realizzare gli interventi incentivati, fermo restando il limite di due immobili di proprietà, anche su immobili non adibiti ad abitazione principale.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 119, comma 10, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, dispone che «i soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio».
  In base al suddetto comma 10, è possibile beneficiare delle detrazioni nella misura del 110 per cento in relazione ad interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
  La disposizione richiamata, nel prevedere l'applicabilità del beneficio a due unità immobiliari, non fa alcun riferimento all'abitazione principale.
  Ne consegue che i contribuenti persone fisiche possono beneficiare della misura agevolativa anche con riferimento agli interventi eseguiti su un immobile diverso da quello destinato ad abitazione principale. Rimane fermo che ai sensi del predetto comma 10 è possibile beneficiare delle detrazioni nella misura pari al 110 per cento per gli interventi «di cui commi da 1 a 3 dell'articolo 119 del decreto n. 34 del 2020» su un massimo di due unità immobiliari.