Legislatura: 18Seduta di annuncio: 376 del 21/07/2020
Primo firmatario: ROSSO ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 21/07/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 21/07/2020 SOZZANI DIEGO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 21/07/2020
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 21/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 22/07/2020 Resoconto ROSSO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE RISPOSTA GOVERNO 22/07/2020 Resoconto TRAVERSI ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) REPLICA 22/07/2020 Resoconto ROSSO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
DISCUSSIONE IL 22/07/2020
SVOLTO IL 22/07/2020
CONCLUSO IL 22/07/2020
ROSSO, MULÈ e SOZZANI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 3, comma 1, n. 33, del codice della strada definisce il marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni;
l'articolo 46 del medesimo codice specifica che si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo ad eccezione delle macchine per uso di bambini e di quelle per uso invalidi. L'articolo 47, comma 1, lettera c), conferma che tra i veicoli sono ricompresi i velocipedi, al quale sono stati equiparati i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, dall'articolo 33-bis del decreto-legge n. 162 del 2019;
l'articolo 158 del codice della strada, al comma 1, lettera h), dispone il divieto di sosta e di fermata per i veicoli sul marciapiede salvo diversa segnalazione, individuando al comma 5 del medesimo articolo la relativa sanzione amministrativa;
da diverse settimane in molte città italiane è frequente vedere monopattini elettrici in sosta, anche in gran numero, che in alcuni casi rendono difficoltosa la circolazione dei pedoni sul marciapiede –:
se, alla luce delle norme previste dal codice della strada, i monopattini elettrici in sosta sui marciapiedi, almeno nei casi in cui non è presente un'apposita segnalazione che la consenta, siano passibili di sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 158 del codice della strada.
(5-04411)