ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04357

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 372 del 15/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: INCERTI ANTONELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/07/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAGANO UBALDO PARTITO DEMOCRATICO 15/07/2020
LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 16/07/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 15/07/2020
Stato iter:
16/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/07/2020
Resoconto PAGANO UBALDO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 16/07/2020
Resoconto L'ABBATE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI)
 
REPLICA 16/07/2020
Resoconto LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 16/07/2020

DISCUSSIONE IL 16/07/2020

SVOLTO IL 16/07/2020

CONCLUSO IL 16/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04357
presentato da
INCERTI Antonella
testo presentato
Mercoledì 15 luglio 2020
modificato
Giovedì 16 luglio 2020, seduta n. 373

   INCERTI, UBALDO PAGANO, LACARRA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

  l'articolo 113-bis del regolamento (CE) n. 1234 del 2007 ha stabilito che i prodotti ortofrutticoli freschi, per poter essere commercializzati, devono essere di qualità sana, leale e mercantile e deve essere indicato il Paese di origine;

   il regolamento (UE) n. 1308 del 2013, che ha riformato l'organizzazione comune di mercato, anche per il settore degli ortofrutticoli, conferma quanto precedentemente disposto, dettando le medesime disposizioni all'articolo 76. La disciplina è attuata per mezzo di norme di commercializzazione contenute nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543 del 2011;

   l'Agea svolge il ruolo di autorità incaricata del coordinamento delle attività dei controlli, effettuati sulla base di una analisi del rischio in tutte, le fasi della commercializzazione, che sono eseguiti dall'Agecontrol, società a totale capitale di AGEA;

   il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, così come modificato da successivi interventi, reca «Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1o marzo 2002, n. 39»;

   il comparto agricolo ha subito negli ultimi mesi un duro contraccolpo per l'emergenza epidemiologica in atto, cui si sono aggiunti i nefasti effetti degli eventi meteorologici avversi, responsabili in molti casi di gravi compromissioni del raccolto stagionale, in particolar modo nel settore cerasicolo;

   a fronte della grave crisi della produzione nazionale di alcuni prodotti, una quota sempre maggiore di prodotti importati da Paesi europei ed extra-Unione europea viene venduto sul territorio nazionale talvolta — come segnalato da imprenditori agricoli e associazioni di categoria — in violazione dell'obbligo di indicare chiaramente in etichetta l'origine dei prodotti ortofrutticoli, a detrimento delle aziende locali, dei prodotti nazionali e dei diritti dei consumatori –:

   se intenda, alla luce dei danni subiti dal settore cerasicolo, convocare le associazioni di categoria al fine di discutere le iniziative da intraprendere per sostenere il comparto, anche con riferimento all'eventualità di una modifica della disciplina del sistema di assicurazione per danni in agricoltura e di iniziative volte a garantire forme di ristoro alle aziende agricole colpite dai danni climatici e dal fermo parziale delle attività per il lockdown.
(5-04357)