ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04301

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 366 del 06/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: BALDELLI SIMONE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/07/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZANELLA FEDERICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/07/2020
PENTANGELO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/07/2020
MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/07/2020
SOZZANI DIEGO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/07/2020
ROSSO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/07/2020
BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/07/2020


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 06/07/2020
Stato iter:
06/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/10/2020
Resoconto TODDE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 06/10/2020
Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/07/2020

DISCUSSIONE IL 06/10/2020

SVOLTO IL 06/10/2020

CONCLUSO IL 06/10/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-04301
presentato da
BALDELLI Simone
testo di
Lunedì 6 luglio 2020, seduta n. 366

   BALDELLI, ZANELLA, PENTANGELO, MULÈ, SOZZANI, ROSSO e BERGAMINI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   in data 26 giugno 2018 l'interrogante ha depositato l'atto di sindacato ispettivo 2-00031 con cui chiedeva al Governo se intendesse assumere iniziative di competenza nei confronti dei gestori telefonici per tutelare i diritti di utenti e consumatori dall'attivazione non richiesta dei così detti servizi a valore aggiunto;

   come specificato in sede di discussione dell'interpellanza, la finalità era quella di richiamare l'attenzione del Governo su un settore commerciale poco trasparente per gli utenti, che genera un volume elevato di ricavi per le compagnie telefoniche che gestiscono servizi non richiesti addebitandone i costi agli utenti;

   nella risposta fornita, il Governo specificò che la materia era di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e fornì un elenco delle misure adottate dall'Agcom;

   a due anni di distanza, si apprende da fonti di stampa di una presunta truffa a danno di diverse migliaia di consumatori a cui sono stati attivati servizi a valore aggiunto per i quali hanno pagato costi, non solo non dovuti, ma dei quali erano totalmente inconsapevoli;

   su tale presunta truffa è in corso un'inchiesta giudiziaria che, al momento, ha portato al sequestro preventivo di 12 milioni di euro, all'effettuazione di una perquisizione nella sede di una compagnia telefonica e alla richiesta di chiarimenti all'Agcom in ordine alle posizioni di altre due compagnie telefoniche;

   alla luce di questa grave vicenda, che vede una grande quantità di consumatori vittime di attività commerciali illecite e difficili da individuare, malgrado l'utile impegno dell'Agcom negli ultimi tempi, su questo fronte, resta la difficoltà di intervenire efficacemente per assicurare adeguata protezione agli utenti specie in relazione all'attivazione automatica di servizi gestiti direttamente dalle compagnie telefoniche –:

   se il Governo, anche alla luce degli ultimi fatti di cronaca e di quanto dichiarato dagli inquirenti sulla necessità di prevedere forme di controllo più stringenti, non intenda assumere iniziative di competenza anche normative, per tutelare i consumatori, affinché sia evitata l'attivazione di servizi automatici non richiesti gestiti dalle compagnie telefoniche e per prevedere un rafforzamento degli strumenti di controllo su potenziali clausole vessatorie, a danno degli utenti, presenti nei contratti di telefonia fissa e mobile.
(5-04301)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 6 ottobre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-04301

  Gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sulle criticità del settore della telefonia, con particolare riferimento al persistere di eventi collegati all'attivazione non richiesta di servizi a valore aggiunto, a danno dei consumatori.
  Come noto, la disciplina normativa applicabile alle situazioni descritte, è stata modificata con l'entrata in vigore del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, che ha recepito la direttiva UE « Consumer Rights» e con l'introduzione dell'articolo 66-quinquies, a seguito della riforma del Codice del Consumo, con il quale si stabilisce che il consumatore non è tenuto ad alcun pagamento nel caso di fornitura non richiesta di beni di consumo o altri servizi. In tali casi l'assenza di una risposta da parte del consumatore, a seguito dell'attivazione della fornitura non richiesta, non costituisce consenso.
  L'applicazione della citata normativa e la vigilanza del mercato sono opportunamente affidate dalla legge alle due Autorità competenti, le quali sono state sentite in merito alle problematiche in discussione.
  L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), il cui impegno di vigilanza per fronteggiare le attività commerciali illecite nel settore delle comunicazioni è stato evidenziato dagli Interroganti, con delibera 108/19/CONS ha vagliato il Codice di Autoregolamentazione per l'offerta dei servizi premium (CASP) nella sua versione 4.0, richiedendo l'inserimento di ulteriori misure a tutela dell'utenza, concordate tra gli operatori telefonici, i fornitori di servizi premium, le associazioni dei consumatori e vagliate dall'Autorità medesima, atte a rafforzare la consapevolezza dell'acquisto da parte degli utenti anche tramite l'introduzione del diritto di ripensamento, a consentire un celere rimborso, a trattare correttamente dati sensibili nonché ad evitare conflitti di interesse tra gli attori della catena del valore.
  Riguardo, in particolare, al riferito fenomeno di attivazioni fraudolente emerso recentemente alle cronache, l'AGCOM ha potuto stabilire, anche attraverso proprie attività ispettive, avviate a seguito di segnalazioni di clienti di due tra i principali operatori mobili, che lo stesso riguarda principalmente attivazioni M2M e cioè attivazioni di servizi premium su SIM dedicate al controllo da remoto di dispositivi di varia natura (ed esempio telesorveglianza, teleriscaldamento, e altro). Tale tipologia di attivazione fraudolenta è quella più difficilmente contrastabile con gli strumenti messi a disposizione dal citato Codice di Autoregolamentazione, posto che il cliente non riesce a rendersi immediatamente conto dell'attivazione, poiché l'SMS di welcome non è visibile essendo la scheda inserita in un apparato che non svolge la funzione di comunicazione testuale.
  L'Autorità ha segnalato, comunque, la progressiva riduzione delle attivazioni di servizi premium, passate da un valore di 18,9 milioni nel corso del terzo trimestre 2018 fino ad arrivare a un valore di 3,4 milioni nel secondo trimestre 2020.
  In esito alle attività di regolamentazione e vigilanza svolte, l'Autorità ha evidenziato che, in ogni caso, sta valutando l'adozione di nuove opzioni regolamentari — nei limiti consentiti dalle attuali normative — atte a rafforzare le garanzie contro l'attivazione inconsapevole di tali servizi.
  A tal riguardo, si rappresenta che l'articolo 97, comma 2 del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva UE 2018/1972, il cui termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2020 (in fase di recepimento nel nostro ordinamento) prevede che «Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti possano imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi».
  L'Autorità garante per la concorrenza e del mercato (AGCM), sentita per quanto attiene allo specifico caso della presunta truffa a danno dei consumatori e oggetto di indagine giudiziaria, ha osservato che, allo stato, non risultano procedimenti a riguardo, in capo alle proprie competenze.
  Tuttavia, quanto al fenomeno delle attivazioni non richieste a valore aggiunto, per i quali i consumatori hanno finito per pagare costi non dovuti, si fa presente come la stessa Autorità, negli ultimi anni, abbia adottato numerosi provvedimenti, sanzionando le società responsabili di quelle pratiche commerciali scorrette. L'Autorità ha, infatti, ritenuto responsabili delle condotte — oltre ai fornitori dei servizi (content provider) — anche gli operatori telefonici, poiché direttamente coinvolti nell'adozione della pratica commerciale. Gli operatori traggono, infatti, uno specifico vantaggio economico dalla commercializzazione dei servizi premium, in quanto condividono con i fornitori i ricavi dei servizi erogati, trattenendone un'elevata percentuale.
  Con riferimento alla richiesta di adottare eventuali iniziative anche normative a tutela dei consumatori per tali fattispecie, si rappresenta che l'articolo 26 del Codice del Consumo ha recepito nell'ordinamento interno la nozione di «fornitura non richiesta», relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno.
  L'articolo 27 del richiamato Codice del Consumo attribuisce all'AGCM la competenza ad applicare l'invocata disciplina e a sanzionare, fino ad un massimo di 5 milioni di euro, gli operatori che pongono in essere tali pratiche commerciali scorrette.
  Peraltro, da ultimo, si segnala che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (decreto-legge Rilancio) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto l'introduzione del comma 3-bis all'articolo 27 del Codice del Consumo, con cui l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2017/2394, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta.
  In ottemperanza a tale disposizione, i destinatari dei predetti ordini hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attività pregiudizievoli per i consumatori, quali, a mero titolo esemplificativo, le ipotesi di attivazioni non richieste.
  Infine, con specifico riferimento al tema delle clausole vessatorie, in applicazione della competenza attribuita dall'articolo 37-bis del Codice del Consumo, si sottolinea che l'AGCM può accertare la sussistenza di clausole vessatorie nei modelli e nelle condizioni generali di Contratto che regolano i rapporti tra utente ed operatori delle telecomunicazioni.
  In conclusione, confermo l'impegno del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti delle proprie competenze, affinché si garantiscano i necessari strumenti di prevenzione e controllo di tali fenomeni «illeciti» assicurando, anzitutto, la massima tutela dei consumatori, anche attraverso ulteriori interventi di sostegno alla regolamentazione del settore.