ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04106

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 353 del 09/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 09/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 09/06/2020
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 09/06/2020
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 09/06/2020
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 09/06/2020
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 09/06/2020
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 09/06/2020
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 09/06/2020
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 09/06/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/06/2020
Stato iter:
10/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/06/2020
Resoconto COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 10/06/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/06/2020
Resoconto COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/06/2020

SVOLTO IL 10/06/2020

CONCLUSO IL 10/06/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04106
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Martedì 9 giugno 2020, seduta n. 353

   CENTEMERO, BITONCI, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la sentenza della Corte di giustizia europea dell'11 settembre 2019, caso Lexitor (C-383/18), ha stabilito che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento al consumo, il debitore ha diritto al ristoro non solo dei costi cosiddetti «recurring», che maturano durante il finanziamento, ma anche di quelli cosiddetti «upfront», riferiti alla fase di apertura del rapporto;

   tale decisione, al di là dei dubbi interpretativi che permangono poiché basata sulle risultanze relative all'ordinamento polacco, incomparabile rispetto al recepimento italiano della direttiva sul credito al consumo, è stata «recepita» nel dicembre del 2019 con una lettera di Bankitalia agli intermediari e con decisione presa dal collegio di coordinamento dell'Arbitro bancario e finanziario, che confermano l'applicazione delle nuove disposizioni ex tunc, ma che a livello territoriale nei singoli collegi hanno nella pratica trovato applicazioni difformi;

   alla luce della sentenza, gli intermediari finanziari sarebbero chiamati a restituire al consumatore anche somme non percepite o corrisposte a terzi (tasse e provvigioni di distribuzione);

   nel nostro Paese, la regolamentazione secondaria, gli indirizzi di vigilanza, la giurisprudenza della magistratura ordinaria e dell'Arbitro bancario e finanziario erano già intervenuti sul tema delle spese upfront disciplinandole e moderandole, e gli intermediari si sono scrupolosamente attenuti a queste indicazioni;

   la situazione attuale potrebbe comportare un incremento esponenziale del contenzioso, con intermediari chiamati a risarcire ai consumatori costi legittimamente applicati su contratti stipulati addirittura fino al 2009, nonché il fallimento di alcuni operatori, costretti a ripensare retroattivamente a bilanci, investimenti e costi, con ricadute occupazionali su migliaia di dipendenti;

   in una fase delicatissima per l'economia italiana, anche alla luce degli urgenti interventi in materia di sospensione dei pagamenti dei mutui a causa dell'emergenza COVID-19 e alle volontarie iniziative di sospensione dei pagamenti legati al credito al consumo, appare necessario, prima ancora che opportuno, che il Governo ponga urgentemente rimedio a questa situazione, in cui gli unici che rischiano di pagare un prezzo elevatissimo, tanto da rischiare concretamente la chiusura, sono gli intermediari finanziari, per responsabilità tra l'altro a loro non imputabile –:

   se non intenda adottare immediatamente iniziative normative che chiariscano pro futuro l'applicazione nel nostro ordinamento della sentenza della Corte di giustizia citata in premessa, confermando la validità delle norme vigenti tempo per tempo, ripristinando la certezza del diritto ed evitando obiezioni di violazione del legittimo affidamento, per scongiurare conseguenze economiche pesantissime per migliaia di operatori nell'attuale periodo di crisi economica.
(5-04106)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 giugno 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04106

  L'Onorevole interrogante fa riferimento alla sentenza (causa C-383/2018) pubblicata l'11 settembre 2019 (di seguito anche «sentenza Lexitor»), con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha reso una interpretazione in via pregiudiziale dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE concernente il credito al consumo, che dispone che «Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
  La Corte ha stabilito che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».
  L'Onorevole interrogante auspica l'adozione immediata di «iniziative normative che chiariscano pro futuro l'applicazione nel nostro ordinamento della sentenza della Corte di giustizia citata in premessa».
  In proposito si rappresenta, preliminarmente, che in Italia, l'articolo 16 della menzionata direttiva è stato recepito con l'articolo 125-sexies, t.u.b., che al comma 1 dispone che in caso di rimborso anticipato dell'importo dovuto al finanziatore «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vista residua del contratto». Ai sensi dell'articolo 125-sexies, t.u.b., secondo l'unanime lettura, il diritto alla riduzione alla quota degli interessi e dei costi è legato al periodo residuo del contratto, per come originariamente programmato. Pertanto, in caso di estinzione anticipata del contratto non sono oggetto di riduzione del costo totale del credito (non vengono in altri termini restituiti dall'intermediario) i cosiddetti costi up-front (indipendenti dalla durata del rapporto di finanziamento, ad esempio i costi di istruttoria della pratica) mentre sono oggetto di riduzione del costo totale i cosiddetti costi recurring (quali ad esempio gli interessi), per un importo commisurato alla vita residua del credito.
  La Corte di Giustizia sembrerebbe invece ritenere che ai fini della riduzione del costo del credito cui ha diritto il consumatore sono considerate non solo le spese recurring, ma altresì quelle up-front.
  A seguito della pubblicazione della sentenza Lexitor è in corso una analisi sugli effetti della stessa nell'ordinamento italiano.
 Si registrano già talune posizioni:
   in data 6 dicembre 2019 Banca d'Italia ha deliberato una comunicazione agli intermediari, con la quale invita gli intermediari ad allinearsi nelle loro prassi e schemi contrattuali al quadro normativo delineatosi, includendo nella riduzione tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte; la Banca d'Italia estende le proprie aspettative anche al caso dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato di contratti già in essere, precisando che il criterio di calcolo del rimborso è rimesso al prudente apprezzamento dell'intermediario, fermo restando che deve trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata del contratto;
   a seguito della pubblicazione della sentenza, il Collegio di Coordinamento dei Collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanziario, avanti il quale si discute la quasi totalità del contenzioso relativo alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, con decisione dell'11 dicembre 2019 ha ritenuto di applicare al caso rinviato al suo esame, relativo ad contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione estinto anticipatamente nel 2018, la disposizione della direttiva come integrata dalla sentenza della CGUE; il collegio ha considerato possibile la cosiddetta interpretazione conforme dell'articolo 125-sexies, t.u.b., anche ricorrendo all'integrazione giudiziale secondo equità (articolo 1374 c.c.) con riferimento alla quantificazione della quota di costi up-front ripetibile;
   riguardo ai primi pronunciamenti della giurisprudenza di merito, risultano una sentenza del Giudice di Pace di Savona a favore dell'applicabilità immediata della pronuncia Lexitor, mentre altre due del Tribunale di Napoli e una del Tribunale di Monza hanno ritenuto che non sia applicabile nei rapporti tra privati vista la natura non self-executing della direttiva 2008/48/CE.
  Le differenti posizioni, sopra descritte, costituiscono una esemplificazione dell'ampiezza del dibattito in corso e delle questioni in esame. Una eventuale soluzione normativa non potrà prescindere da un corretto bilanciamento degli interessi individuali contrapposti, tenendo conto delle esigenze di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e anche di minimizzazione del rischio per lo Stato.