ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/04044

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 347 del 26/05/2020
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 26/05/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 26/05/2020
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 26/05/2020
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 26/05/2020
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 26/05/2020
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 26/05/2020
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 26/05/2020
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 26/05/2020
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 26/05/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/05/2020
Stato iter:
27/05/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/05/2020
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 27/05/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 27/05/2020
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/05/2020

SVOLTO IL 27/05/2020

CONCLUSO IL 27/05/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04044
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Martedì 26 maggio 2020, seduta n. 347

   CENTEMERO, BITONCI, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 89, della legge di bilancio 2018 prevede che alle piccole e medie imprese, così come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le quali iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo sia riconosciuto un credito d'imposta, nella misura massima di 500.000 euro di importo, pari al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la suddetta finalità;

   il sistema bancario italiano incontra sempre più difficoltà ad erogare prestiti, a causa soprattutto di regole sempre più stringenti in ordine ai requisiti patrimoniali richiesti;

   in considerazione del grave periodo di crisi economica determinato dalla pandemia da COVID-19, sarebbe necessario perseguire l'obiettivo di sviluppare anche nel nostro Paese un sistema normativo in grado di favorire la capitalizzazione e il finanziamento di tutte le imprese, anche da parte delle entità non bancarie;

   con particolare riferimento al mercato di capitali, è utile considerare che il «crowdfunding» rappresenta al giorno d'oggi un metodo innovativo di finanziamento, consolidato e generalmente utilizzato per nuove iniziative imprenditoriali, culturali, sociali o appartenenti al campo del no-profit;

   estendere gli incentivi fiscali oggi previsti per le sole piccole e medie imprese consentirebbe una maggiore crescita delle società e della cultura del mercato dei capitali, permettendo una canalizzazione efficace della liquidità dei fondi, anche PIR (piani individuali di risparmio) ed Eltif, con importanti riflessi sul rilancio del nostro Paese e sulla crescita economica, oltre che sulla qualità della struttura finanziaria delle imprese italiane;

   in assenza di misure rapide e tempestive, potrebbe verificarsi una percentuale di default molto rilevante con ingenti perdite di capitali, posti di lavoro e know-how accumulato in diversi anni –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di estendere a tutte le società, nonché ai portali di cosiddetto «equity crowdfunding» iscritti all'apposito registro di cui al regolamento Consob n. 18592/2013, il credito d'imposta sui costi Ipo.
(5-04044)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 maggio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04044

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono l'estensione a tutte le società e ai portali di c.d. «equity crowdfunding» della misura del credito d'imposta sui costi di consulenza per l'avvio di procedure di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo, riconosciuto alle PMI dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
  Gli Onorevoli evidenziano che il nostro sistema bancario italiano incontra sempre più difficoltà ad erogare prestiti a causa, soprattutto, di regole sempre più stringenti in ordine ai requisiti patrimoniali richiesti e, tenuto conto del grave periodo di crisi economica, determinato dalla pandemia da COVID-19, sarebbe necessario perseguire l'obiettivo di sviluppare, anche nel nostro Paese, un sistema normativo in grado di favorire la capitalizzazione e il finanziamento di tutte le imprese, anche da parte delle entità non bancarie.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che: «alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che ... iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità».
  Le disposizioni attuative della misura sono state adottate con decreto 23 aprile 2018 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
  L'ambito soggettivo dei beneficiari del credito d'imposta è stato circoscritto ai soggetti rientranti nella definizione europea, contenuta nella citata Raccomandazione n. 361 dell'8 maggio 2003, di microimprese, piccole e medie imprese.
  Ai sensi del comma 92 del suddetto articolo 1 «l'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza» e che: «agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello Sviluppo Economico».
  Tanto premesso l'estensione del beneficio fiscale in argomento a tutte le imprese renderebbe la misura generale sotto il profilo dell'ambito soggettivo di applicazione e necessiterebbe un'apposita previsione normativa che tenga conto degli effetti di minor gettito per i quali risulta necessario individuare idonei mezzi di copertura.
  In ogni caso, da un punto di vista tecnico andrebbe chiarita la portata dell'estensione dell'agevolazione anche ai «portali di c.d. equity crowdfounding».
  L'articolo 50-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF) prevede che il gestore di tali portali sia un «soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali» e che sia iscritto in un apposito registro.
  Tale attività di gestione è espressamente riservata (articolo 50-quinquies, comma 2, del TUF) a determinati soggetti, tra i quali rientrano le SIM e le Banche, oltre a soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, al ricorrere di determinate condizioni. Pertanto, la specifica indicazione di tali soggetti («portali di c.d. “equity crowfunding” iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013») tra i beneficiari del credito d'imposta in questione potrebbe apparire ultronea, in quanto si tratta di soggetti che sarebbero già astrattamente ricompresi nell'insieme più ampio individuato dalla locuzione «tutte le società», che sembra includere tutte le società, di capitali e di persone, a prescindere dalle dimensioni e dal tipo di attività.
  Se, invece, la richiesta fosse volta ad ampliare l'ambito oggettivo della misura, e quindi far rientrare nei costi agevolabili anche quelli sostenuti per accedere a tali piattaforme, sembra che gli stessi possano di per sé rientrare nella disciplina prevista dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale ultima previsione richiederebbe comunque una specifica modifica normativa che tenga conto, anche in questa ipotesi, degli effetti di minor gettito da essa recati.
  Infine, è opportuno evidenziare che, come segnalato in precedenza, l'attuazione della misura agevolativa in argomento, trattandosi di incentivi alle PMI è stata disciplinata dal competente Ministero dello Sviluppo Economico.