Legislatura: 18Seduta di annuncio: 347 del 26/05/2020
Primo firmatario: MACCANTI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 26/05/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CAPITANIO MASSIMILIANO LEGA - SALVINI PREMIER 26/05/2020 CECCHETTI FABRIZIO LEGA - SALVINI PREMIER 26/05/2020 DONINA GIUSEPPE CESARE LEGA - SALVINI PREMIER 26/05/2020 GIACOMETTI ANTONIETTA LEGA - SALVINI PREMIER 26/05/2020 RIXI EDOARDO LEGA - SALVINI PREMIER 26/05/2020 TOMBOLATO GIOVANNI BATTISTA LEGA - SALVINI PREMIER 26/05/2020 ZORDAN ADOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 26/05/2020
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 26/05/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 27/05/2020 Resoconto MACCANTI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER RISPOSTA GOVERNO 27/05/2020 Resoconto TRAVERSI ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) REPLICA 27/05/2020 Resoconto MACCANTI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
DISCUSSIONE IL 27/05/2020
SVOLTO IL 27/05/2020
CONCLUSO IL 27/05/2020
MACCANTI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI, RIXI, TOMBOLATO e ZORDAN. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
con gli orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti dell'Unione europea sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al COVID-19, la Commissione europea ha recentemente ribadito che, in caso di cancellazione di un volo da parte delle compagnie aeree, indipendentemente dalla causa, l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 261/2004 impone al vettore aereo operativo di offrire al passeggero anche la scelta del rimborso in denaro del titolo di viaggio;
a quanto risulta agli interroganti, Alitalia non consentirebbe di optare per il rimborso in denaro del titolo di viaggio: sul sito della compagnia aerea, infatti, è riportato che i passeggeri che hanno avuto il volo cancellato a seguito o per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono optare solo tra un voucher di pari importo, valido per un anno, o per un cambio della prenotazione, che non è soggetta ad integrazione tariffaria solo nel caso di viaggio entro i 7 giorni precedenti o successivi alla data del volo cancellato; nel senso appena descritto, la condotta posta in essere da Alitalia appare agli interroganti evidentemente lesiva dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, attribuiti con efficacia diretta dal citato regolamento (CE) n. 261/2004 –:
se intenda fornire delucidazioni rispetto a quanto esposto in premessa e quali iniziative di competenza intenda attivare per quanto concerne il rimborso (in denaro o in altra forma) dei biglietti aerei non utilizzati a seguito o per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(5-04043)