ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03847

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 329 del 22/04/2020
Firmatari
Primo firmatario: MARINO BERNARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/04/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 22/04/2020
Stato iter:
08/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/09/2020
Resoconto CALVISI GIULIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 08/09/2020
Resoconto MARINO BERNARDO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/04/2020

DISCUSSIONE IL 08/09/2020

SVOLTO IL 08/09/2020

CONCLUSO IL 08/09/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03847
presentato da
MARINO Bernardo
testo di
Mercoledì 22 aprile 2020, seduta n. 329

   MARINO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   la Scuola Sottoufficiali della Marina Militare di La Maddalena vanta, nell'organico, sette docenti civili che insegnano da oltre trent'anni materie di fondamentale importanza. Gli insegnanti vengono assunti con un contratto che viene loro rinnovato di anno in anno, da gennaio a luglio e da settembre a dicembre, con interruzione lavorativa e salariale nel mese di agosto. Le assunzioni vengono determinate in base alle risultanze del bando per l'aggiudicazione dei posti indicati nel relativo concorso pubblico che prevede l'elenco delle materie oggetto dei corsi di studio;

   il 19 dicembre scorso, stando a quanto si apprende anche da fonti di stampa, ad uno degli otto docenti, insegnante di diritto internazionale marittimo, materia prevista nel bando come sottocategoria de «Diritto, ordinamento e istruzione militare generale», non è stato rinnovato il contratto, dopo 32 anni di servizio;

   quanto accaduto ha generato un comprensibile allarme del corpo docente che teme future cancellazioni di altre materie al momento attribuite agli insegnanti civili. Uno stato di incertezza determinato dalla mancanza di garanzie, tipiche dello stato di precarietà;

   in questa situazione specifica, i docenti della scuola militare di La Maddalena, e di conseguenza altrettante famiglie, sono vittime di una stortura contrattuale che non concede loro la possibilità di godere degli stessi diritti garantiti a simili categorie professionali. Valga, a titolo esemplificativo, qualora non bastasse la condizione di precarietà trentennale, la considerazione che a partire dal 2012 i contratti proposti ai docenti in questione prevedono un incarico di 14 ore settimanali. Nella scuola secondaria superiore è, invece, di 18 ore. Le tabelle retributive non distinguono l'insegnante di ruolo dal precario, ma sono stilate in base all'anzianità di servizio maturata. Anzianità di servizio negata a questi insegnanti che ogni anno vengono licenziati per poi essere riassunti l'anno successivo. Ancora, nella scuola pubblica ai docenti precari è preposto un contratto con durata 1° settembre-31 agosto, senza interruzione alcuna e con il riconoscimento delle ferie nel mese di agosto, diritto negato invece ai docenti oggetto della presente interrogazione –:

   se il Ministro interpellato intenda risolvere la situazione descritta e concedere la stabilizzazione dei precari in considerazione attraverso gli atti che dovranno essere compiuti e – in attesa – consentire a questi dipendenti di godere degli stessi diritti dei colleghi delle scuole civili: monte ore lavorative e anzianità di servizio.
(5-03847)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 8 settembre 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-03847

  L'insegnamento delle materie non militari presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena avviene, anche in considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione del personale militare, tramite convenzioni annuali ai sensi dell'articolo 1531 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e dall'articolo 968 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (Testo Unico dell'Ordinamento Militare), in osservanza degli accordi nazionali di categoria e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, senza comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
  L'istituto, da lungo tempo applicato in diversi centri di formazione militari, negli ultimi anni è stato oggetto di molteplici procedimenti giurisdizionali civili, attivati da alcuni docenti al fine di ottenere il riconoscimento dell'unicità, di fatto, del rapporto d'impiego e la conseguenziale liquidazione delle differenze retributive derivanti dalla progressione stipendiale prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.
  Di recente, la Corte di cassazione con sentenza/ordinanza del 23 giugno 2020 n. 12361/20, ha avuto modo di chiarire come «Il rapporto di lavoro, sulla base di convenzioni annuali, con i docenti civili di scuole militari della Marina e dell'Aeronautica, di cui alla legge n. 1023 del 1969, ora regolato dagli articoli 1035 e seguenti del decreto legislativo n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare, ha natura di rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione, regolato dalle norme speciali per esso previste».
  E ciò, sulla base di una consolidata giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, formatasi sulla scia dell'orientamento della Corte di giustizia sul tema, secondo cui «al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria» (Cassazione 23 novembre 2016, n. 23868).
  In tali procedimenti i giudici pur riconoscendo la sussistenza di rapporti di lavoro a tempo determinato, hanno stabilito che le Amministrazioni dovessero operare una corretta attribuzione del trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.
  L'Amministrazione, pertanto, continuando a stipulare convenzioni annuali, parametrate alle esigenze funzionali dei vari Istituti di formazione, ha operato correttamente nel pieno rispetto della vigente normativa.
  In un'ottica più generale e in ottemperanza al principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, occorre sottolineare che in ambito Difesa le convenzioni in essere sono volte a sopperire a carenze di personale specializzato che possa insegnare materie non militari particolarmente settoriali e per le quali sono previste competenze non in possesso del personale dipendente.
  Le convenzioni annuali sono, pertanto, uno strumento flessibile da usare solo all'occorrenza e non generano alcuna aspettativa o diritto in capo al privato che sottoscrive la convenzione in base ad un procedimento selettivo di comparazione di titoli.
  Tuttavia, il mancato rinnovo da parte della Scuola Sottufficiali di La Maddalena di una sola convenzione ad un docente (nello specifico la n. 101 per il periodo gennaio-luglio 2021), è prevista dalla convenzione stessa e si inquadra proprio nella situazione di fatto e di diritto sopra esposta.
  Il Comando interessato, pertanto, non ha potuto rinnovare la relativa convenzione, essendo venute meno le particolari necessità/opportunità connesse con la formazione del personale militare per lo specifico Istituto di formazione in tale settore.
  Ad ogni buon conto, preme rappresentare che la Forza armata ha comunque provveduto a rinnovare, con il personale interessato, le altre convenzioni ritenute necessarie ad assolvere alle esigenze funzionali dell'Istituto di formazione de La Maddalena.
  Ciò premesso, riguardo alla possibile stabilizzazione dei docenti di materie «non militari» ed al conseguente loro impiego a tempo pieno ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, va precisato che si tratta di personale che ha prestato lungo servizio nella Forza armata ed altamente affidabile proprio in ragione della pluriennale esperienza didattica.
  Considerata, altresì, la previsione di un possibile incremento degli arruolamenti di personale in ferma prefissata – nell'alveo dello sforzo di riequilibrio e ringiovanimento dei Ruoli, previsto nei prossimi anni – il Dicastero si mantiene disponibile a valutare, di volta in volta, l'emersione di esigenze che possano giustificare l'impiego del personale in oggetto, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.