ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03750

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 315 del 04/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: MURELLI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 04/03/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DURIGON CLAUDIO LEGA - SALVINI PREMIER 04/03/2020
CAFFARATTO GUALTIERO LEGA - SALVINI PREMIER 04/03/2020
CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 04/03/2020
LEGNAIOLI DONATELLA LEGA - SALVINI PREMIER 04/03/2020
LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 04/03/2020
MINARDO ANTONINO LEGA - SALVINI PREMIER 04/03/2020
MOSCHIONI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 04/03/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/03/2020
Stato iter:
05/03/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/03/2020
Resoconto DURIGON CLAUDIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 05/03/2020
Resoconto DI PIAZZA STANISLAO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 05/03/2020
Resoconto DURIGON CLAUDIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/03/2020

SVOLTO IL 05/03/2020

CONCLUSO IL 05/03/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03750
presentato da
MURELLI Elena
testo di
Mercoledì 4 marzo 2020, seduta n. 315

   MURELLI, DURIGON, CAFFARATTO, CAPARVI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, MINARDO e MOSCHIONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   organi di stampa nazionali riportano la notizia secondo la quale gli stranieri con permesso di soggiorno permanente, ovvero quelli che non sono cittadini del nostro Paese, ma ai quali viene riconosciuto il diritto di stare in via definitiva in Italia senza dover per forza ripresentare domanda ogni anno, potrebbero essere mantenuti a spese dello Stato anche per anni;

   secondo la normativa europea di riferimento, dopo almeno 5 anni consecutivi di soggiorno legale in un altro Paese dell'Unione, si acquisisce automaticamente il diritto al soggiorno permanente. Si può quindi chiedere un documento di soggiorno permanente che conferma il diritto a soggiornare in modo permanente nel Paese in cui si vive, senza particolari condizioni;

   oggi il reddito di cittadinanza spetta a cittadini italiani o dell'Unione europea, cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, o apolidi in possesso di analogo permesso, cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini italiani o comunitari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e titolari di protezione internazionale, e il requisito è che si stia in Italia da 10 anni di cui almeno gli ultimi 2 consecutivi;

   questo comporta che uno straniero dopo questo periodo, se perde o lascia il lavoro, percepisce la disoccupazione per circa due anni. Subito dopo scatta il reddito di cittadinanza –:

   se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda urgentemente adottare con riguardo a quanto sopra descritto, al fine di correggere prontamente la distorsione riscontrata.
(5-03750)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 marzo 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03750

  Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti, chiedono quali iniziative intenda assumere il governo a fronte della distorsione rappresentata, dal riconoscimento del Reddito di cittadinanza, per periodi potenzialmente lunghi, anche ai cittadini di Paesi terzi, lungo soggiornanti, residenti in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
  Al riguardo, si evidenzia che il riconoscimento a cittadini di altri Paesi residenti in Italia di misure di politica attiva del lavoro e contrasto alla povertà, quali il Reddito di cittadinanza, si inserisce nell'ambito dell'applicazione di trattati internazionali e direttive Europee, finalizzate a favorire l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi che si stabiliscono a titolo duraturo negli Stati membri, costituendo un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della comunità, inserito nel trattato istitutivo della Comunità europea.
  In particolare, la Direttiva 2003/109/CE stabilisce, all'articolo 11, la parità di trattamento per quanto concerne l'assistenza sociale e la protezione sociale dei cittadini di Paesi terzi, che siano soggiornanti di lungo periodo.
  Similmente l'articolo 24, paragrafo 1, della Direttiva 2004/38/CE dispone che, «ogni cittadino dell'Unione che risiede nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato; tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».
  La Direttiva garantisce peraltro, parità di trattamento anche ai cittadini italiani che risiedono in Paesi comunitari, la totalità dei quali dispone già da tempo di misure universalistiche di sostegno al reddito delle quali pertanto hanno potuto beneficiare cittadini UE ed extra UE.
  Con riferimento all'affermazione degli interroganti in merito alla percezione, da parte dei cittadini stranieri residenti in Italia da oltre 10 anni, di due anni di ammortizzatori sociali seguiti dal Reddito di cittadinanza, si rileva che in realtà tale misura ha un carattere ibrido svolgendo molteplici funzioni di politica attiva, di sostegno alle famiglie in difficoltà, di integrazione del reddito da lavoro per i cosiddetti working poor. Pertanto la sequenza indicata nell'interrogazione – ammortizzatori sociali per due anni e poi reddito di cittadinanza – non ricorre in tutti i casi essendo la prestazione diretta anche alle famiglie che sono al di sotto della soglia di povertà (nelle quali può anche non esserci un disoccupato) o a lavoratori che percepiscono salari troppo modesti. Si tratta quindi non di una prestazione che raddoppia i benefici derivanti per gli occupati dal sistema degli ammortizzatori sociali, ma di una misura che vuole impedire uno stato di povertà estrema per tutte le famiglie che si trovano concretamente in stato di bisogno secondo gli indicatori europei e che recepisce sul punto le indicazioni europee, tra cui l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (e degli articoli 30 e 31 della Carta sociale europea) che assegna a tutti il diritto all'assistenza sociale ed abitativa al fine di condurre un'esistenza libera e dignitosa, sulla base di un radicamento nel territorio del paese molto lungo ed anche continuativo almeno nell'ultimo periodo biennale. La misura del RDC tende quindi sulla base di parametri obiettivi e razionali a ricomprendere persone da tempo inserite legalmente nel nostro territorio ed a proteggerne il diritto a condizioni di vita dignitose rispettando i principi sovranazionali di non discriminazione. Si aggiunge che il Reddito di cittadinanza si applica solo nel caso del perdurare di particolari condizioni economiche ed è condizionato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte del beneficiario e dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.
  Per quanto sopra esposto, non si ritengono necessari interventi correttivi nel senso richiesto dagli interroganti che, peraltro, potrebbero dar luogo all'apertura, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.
  Ribadisco, infine, che il Ministero che rappresento non può che profondere intenso impegno su una politica che assicuri lavoro e condizioni di benessere a tutta la popolazione.