ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03746

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 315 del 04/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 04/03/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/03/2020
Stato iter:
05/03/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/03/2020
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 05/03/2020
Resoconto DI PIAZZA STANISLAO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 05/03/2020
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/03/2020

SVOLTO IL 05/03/2020

CONCLUSO IL 05/03/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03746
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Mercoledì 4 marzo 2020, seduta n. 315

   RIZZETTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'Enasarco riconosce prestazioni integrative agli agenti e rappresentanti di commercio iscritti all'Ente e che abbiano versato i relativi contributi. Le prestazioni previste sono la pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile, con almeno 20 anni di contributi, il trattamento di fine rapporto, nonché ulteriori prestazioni sanitarie e integrative;

   determina un grave danno per ex agenti e rappresentati di commercio la perdita dei contributi versati all'Enasarco, nei casi in cui non si raggiunga il minimo di anni di contribuzione. Addirittura, vi sono centinaia di migliaia di ex lavoratori che, anche per 18 anni, hanno versato i contributi obbligatoriamente per una pensione complementare che non è stata mai corrisposta, nemmeno in parte;

   sussiste un'evidente anomalia, poiché nonostante Enasarco sia una cassa previdenziale ed integrativa privata, vi è l'obbligo di iscrizione all'Ente per tutti gli agenti di commercio, pur essendo gli stessi tenuti alla contestuale iscrizione all'Inps; il problema centrale, come predetto, è che se non si raggiungono i requisiti richiesti, l'Enasarco non riconosce alcun diritto e non prevede nemmeno la restituzione delle somme versate. Quindi, a titolo di esempio, per la pensione di vecchiaia, se non si raggiungono 20 anni di contribuzione, si perdono tutti i contributi versati;

   l'Ente, dunque, trattiene una notevole quantità di cosiddetti «contributi silenti o improduttivi», poiché sono molti gli agenti e i rappresentati di commercio che non raggiungono i requisiti richiesti;

   nonostante l'Ente preveda la possibilità di continuare volontariamente il versamento contributivo una volta cessata l'attività di agente di commercio, si evidenzia che tale opzione non risulta conveniente, soprattutto, per chi ha versato i contributi per pochi anni;

   a ciò si aggiunge che, trattandosi di un ente previdenziale che eroga prestazioni integrative, non è prevista la possibilità di ricongiunzione dei contributi, meccanismo che sarebbe peraltro inutile e improduttivo, posto che la contribuzione Enasarco è già coperta da quella obbligatoria Inps. Inoltre, non è possibile cumulare la contribuzione, per maturare un maggior importo di pensione;

   tale pur distorto meccanismo è, comunque, conforme al regolamento di Enasarco. Sicché, per rimediare a tale situazione è necessario e urgente un intervento legislativo, che, quanto meno, preveda la possibilità di cumulare la contribuzione Enasarco con altra contribuzione previdenziale –:

   se e quali iniziative intenda adottare per eliminare l'anomalia esposta in premessa, che danneggia i lavoratori che versano i contributi all'Enasarco.
(5-03746)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 marzo 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03746

  Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sul sistema di contribuzione integrativa proprio di Enasarco, ente previdenziale che eroga prestazioni in favore degli agenti e rappresentanti di commercio.
  Preliminarmente, si evidenzia che la Fondazione Enasarco è un ente privato di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, che eroga prestazioni di natura integrativa rispetto a quelle liquidate dall'INPS – Gestione Commercianti. Gli agenti e i rappresentanti di commercio devono essere, infatti, contemporaneamente iscritti sia all'INPS che all'Enasarco.
  Con l'atto ispettivo in esame si segnala, in particolare, una presunta anomalia nel funzionamento della Cassa, in quanto nelle ipotesi di mancato raggiungimento di 20 anni di contribuzione, gli iscritti non maturano né il diritto alla pensione di vecchiaia, né tantomeno alla restituzione delle somme versate. Si chiede, pertanto, uno specifico intervento volto a consentire il cumulo della contribuzione Enasarco con altra contribuzione previdenziale.
  Al riguardo, si precisa, in primo luogo, che al pari degli altri enti di previdenza obbligatoria anche la fondazione Enasarco, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce determinati requisiti per l'erogazione delle prestazioni, che vengono comunque sottoposti, ai sensi del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, all'approvazione dei Ministeri vigilanti.
  In secondo luogo, l'irripetibilità dei contributi versati evidenziata dall'interrogante risulta legittima in virtù dell'inesistenza di un principio generale di restituzione dei contributi versati, in relazione ai quali non si siano verificati i presupposti per la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale, così come affermato da concorde giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, si evidenzia che l'anzianità contributiva maturata non viene meno nei casi di eventuali interruzioni fra un periodo contributivo e un altro.
  Enasarco, peraltro, contempla comunque nel proprio assetto alcuni istituti cui gli iscritti possono riferirsi, quali la contribuzione volontaria e la rendita contributiva.
  Rispetto alla richiesta formulata con il presente atto, relativa alla previsione della cumulabilità dei contributi Enasarco con altra contribuzione, il Ministero che rappresento concorda sulla opportunità di un intervento legislativo che va, però, reso coerente con l'architettura di sistema la quale non consente l'applicazione dell'istituto del cumulo tra una gestione previdenziale integrativa e una qualsiasi altra gestione di primo pilastro.
  Corre l'obbligo di segnalare che un intervento normativo in tal senso, sebbene auspicabile, comporterebbe profili di onerosità per la Fondazione in quanto avrebbe impatti finanziari rilevanti sull'equilibrio di lungo periodo, ma che ciò non sarà di ostacolo all'impegno del Governo nell'individuazione di ogni utile strumento per superare l'anomalia del sistema.