ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03728

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 314 del 03/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: GIACOMONI SESTINO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/03/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANDELLI ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/03/2020
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/03/2020
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/03/2020
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/03/2020
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/03/2020
PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/03/2020
GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/03/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/03/2020
Stato iter:
04/03/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/03/2020
Resoconto MANDELLI ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 04/03/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 04/03/2020
Resoconto MANDELLI ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/03/2020

SVOLTO IL 04/03/2020

CONCLUSO IL 04/03/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03728
presentato da
GIACOMONI Sestino
testo di
Martedì 3 marzo 2020, seduta n. 314

   GIACOMONI, MANDELLI, CATTANEO, MARTINO, BARATTO, ANGELUCCI, PORCHIETTO e GIACOMETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo n. 207 del 2001 ha previsto che le Ipab (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), secondo la disciplina attuativa stabilita da regioni e province autonome, fossero trasformate in aziende di servizi alla persona oppure in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro;

   in regione Lombardia, in seguito all'approvazione della legge regionale n. 1 del 2003, di fatto, pochissime Ipab si sono trasformate in aziende di servizi alla persona (Asp). La stragrande maggioranza di Ipab, infatti, si sono trasformate in fondazioni e hanno assunto sin dalla loro costituzione la qualifica di onlus cui si applica un regime fiscale di favore che consiste anche nella decommercializzazione ai fini Ires dell'attività esercitata ai sensi dell'articolo 150 del Tuir e nell'esenzione Irap stabilita dalla regione Lombardia;

   in regione Lombardia, dunque, le fondazioni (in esito della trasformazione delle ex Ipab in forza della legge regionale n. 1 del 2003) e le cooperative/imprese sociali operano in assenza di scopo di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale a vantaggio dei cittadini anziani non autosufficienti e disabili gravi e gravissimi, gestendo servizi sociosanitari e assistenziali con l'obiettivo primario di contenere la spesa di compartecipazione a carico degli utenti afferenti ai servizi in gestione e rendendo più efficiente il sistema socio-sanitario lombardo, in collaborazione con le istituzioni a ciò preposte;

   a seguito di pratiche di riaccatastamento degli immobili strumentali destinati all'attività assistenziale, alcuni degli enti sopra indicati sono stati oggetto, di accertamento da parte dell'Agenzia del territorio, con cambiamento radicale della categoria catastale storicamente posseduta e assegnazione di una nuova classe propria dei soggetti con scopo di lucro e notevole incremento della rendita catastale attribuita;

   rispetto a tale riclassamento le commissioni tributarie provinciali e regionali si sono espresse in modo discordante sui successivi contenziosi;

   tale situazione provoca, a livello territoriale, un differente trattamento fiscale in capo ad enti che svolgono le stesse attività con scopo solidaristico e non lucrativo, in particolare con notevole aggravio dell'Ires e l'assoggettamento all'Imu e conseguenti effetti rilevanti ai fini della compartecipazione alla spesa richiesta ai cittadini –:

   se il Governo non intenda adottare apposite iniziative normative finalizzate a rendere uniforme il regime fiscale per categorie omogenee di soggetti che forniscono il medesimo servizio, evitando che si verifichino nell'ambito dello stesso territorio richieste di compartecipazione alla spesa al cittadino conseguenti ad una iniqua applicazione della normativa fiscale.
(5-03728)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 4 marzo 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03728

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al trattamento civilistico e fiscale riservato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (cosiddetto IPAB), trasformatesi in fondazioni di diritto privato in seguito al decreto legislativo n. 207 del 2001, e segnalano che l'Agenzia del Territorio ha proceduto, nell'ambito della Regione Lombardia, ad attività di accertamento in relazione ad immobili strumentali destinati all'attività assistenziale degli enti in questione, con conseguente incremento delle connesse rendite catastali.
  Ciò posto, i Parlamentari riferiscono che i predetti avvisi di accertamento sono stati impugnati dinanzi le Commissioni tributarie provinciali e regionali con esiti non univoci e, quindi, evidenziano che «tale situazione provoca, a livello territoriale, un differente trattamento fiscale in capo agli enti che svolgono le stesse attività con scopo solidaristico e non lucrativo, in particolare con notevole aggravio dell'IRES e l'assoggettamento all'IMU e conseguenti effetti rilevanti ai fini della compartecipazione alla spesa richiesta ai cittadini».
  Alla luce di quanto sopra considerato, gli interroganti chiedono «se il Governo non intenda intervenire con apposite iniziative normative finalizzate a rendere uniforme il regime fiscale per categorie omogenee di soggetti che forniscono il medesimo servizio, evitando che si verifichino nell'ambito dello stesso territorio richieste di compartecipazione alla spesa al cittadino conseguenti ad una iniqua applicazione della normativa fiscale».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con riferimento alla disciplina IMU, deve evidenziarsi che è già previsto un «regime fiscale» uniforme «per categorie omogenee di soggetti che forniscono il medesimo servizio», come richiesto dagli Onorevoli interroganti.
  In particolare, occorre richiamare la disciplina IMU prevista per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160 del 2019, a norma del quale sono esenti «gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200».
  Pertanto, l'esenzione ivi prevista si applica al verificarsi di tutti i requisiti generali e di settore, di natura soggettiva e oggettiva richiesti da tale disposizione e formulati a seguito della decisione della Commissione europea del 19 dicembre 2012, a prescindere dalla classificazione catastale dell'immobile posseduto e utilizzato dell'ente non commerciale, come del resto chiarito anche nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione IMU/TASI-ENC.
  Giova, altresì, sottolineare che l'articolo 21 del decreto legislativo n. 460 del 1997 prevede che «i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti»; quindi è possibile che si verifichino a livello territoriale delle differenziazioni in ordine al trattamento agevolativo delle ONLUS, rientranti nell'esercizio della potestà impositiva costituzionalmente riconosciuta a tali enti.
  Per quanto concerne l'accertamento da parte dell'Agenzia del Territorio relativamente alla qualificazione catastale di immobili adibiti ad aziende di servizi alla persona e a sedi di persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si osserva quanto segue.
  Sotto il profilo oggettivo, l'attribuzione della categoria catastale discende da un esame delle caratteristiche degli immobili, finalizzato, in primo luogo, a verificare la presenza dei requisiti per l'attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari (A, B o C) oppure della categoria speciale o particolare (D o E) più rispondente alle caratteristiche dell'immobile.
  A tale scopo rileva prioritariamente la destinazione funzionale e produttiva degli immobili. A parità di destinazione rilevano le specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali, che consentono o meno di assimilare l'immobile alle unità di riferimento, rappresentative dei corrispondenti immobili di categoria ordinaria.
  Nel caratterizzare il macroinsieme delle categorie a destinazione ordinaria (appartenenti, come detto, ai gruppi A, B e C), l'aggettivo «ordinario» assume il significato di «normale», «frequente», «diffuso», nel senso che una determinata tipologia immobiliare è presente in modo significativo in una certa zona censuaria, per cui è possibile definire un campione di unità di riferimento e confronto, relativamente alle quali effettuare la stima per comparazione dell'intero segmento funzionale analizzato, attraverso il cosiddetto sistema catastale per classi e tariffe.
  L'aggettivo «speciale» qualifica immobili «costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale, e non suscettibili di una destinazione diversa senza radicali trasformazioni».
  Oltre al richiamato principio di ordinarietà, un ulteriore fattore discriminante al fine dell'operazione tecnica di «qualificazione» è costituito dalla specifica finalizzazione o meno dell'immobile ad «attività industriale o commerciale», ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge n. 652 del 1939 e dall'articolo 8 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1949, n. 1142.
  In altri termini, il censimento degli immobili avviene in funzione delle caratteristiche oggettive degli stessi ed il «fine di lucro» – originariamente menzionato nella declaratoria delle categorie pubblicata in allegato alle Istruzioni II e IV della Direzione Generale del Catasto e dei SS. TT.EE del 1942 per il classamento nelle categorie del gruppo D – va correlato alla specifica finalizzazione dell'immobile ad «attività industriale o commerciale» e non assunto, quindi, quale «criterio» discriminante anche per il classamento.
  In sintesi, per quanto concerne l'attribuzione della categoria più pertinente (ordinaria o speciale) ad immobili aventi particolari destinazioni funzionali, che possono essere compresi nei gruppi B o D, viene attribuita una categoria ordinaria quando vi è rispondenza tra le caratteristiche tipologiche e reddituali degli immobili oggetto di classamento e quelle delle unità di riferimento del quadro di qualificazione (in base al quale è stato definito il prospetto tariffario), tenendo comunque conto dei caratteri che maggiormente contraddistinguono e qualificano a livello locale le diverse tipologie del patrimonio censito. Il classamento nella categoria speciale è previsto per immobili i cui caratteri particolari non sono riferibili a nessuna delle categorie presenti, in quanto trattasi di beni costruiti (o variati) per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di altra utilizzazione senza radicali trasformazioni.
  In definitiva, l'operazione di accertamento catastale – e, in particolare, l'attribuzione di una determinata categoria – va effettuata tenendo conto della destinazione di ciascuna unità immobiliare, così come risultante dalle caratteristiche proprie, nonché dal contesto territoriale ed urbanistico in cui la stessa risulta inserita.
  Occorre, comunque, evidenziare che la verifica della correttezza del classamento attribuito ad un immobile, in ragione della relativa destinazione funzionale e delle caratteristiche oggettive sue proprie, non può prescindere da specifici accertamenti di natura tecnica.