ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03706

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 314 del 03/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: MARTINCIGLIO VITA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/03/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FICARA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 02/03/2020


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 02/03/2020
Stato iter:
19/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/05/2021
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 19/05/2021
Resoconto MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/03/2020

DISCUSSIONE IL 19/05/2021

SVOLTO IL 19/05/2021

CONCLUSO IL 19/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03706
presentato da
MARTINCIGLIO Vita
testo di
Martedì 3 marzo 2020, seduta n. 314

   MARTINCIGLIO e FICARA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, ha istituito il reddito di cittadinanza, misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, la cui concessione è subordinata alla sussistenza di requisiti previsti dalla legge;

   ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 4 del 2019, infatti, ostano alla concessione del beneficio il godimento di alcuni beni durevoli ivi puntualmente descritti;

   in particolare, la legge dispone che «1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; 2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171»;

   dalla lettura combinata dell'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2019 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2005 (codice della navigazione da diporto) che definisce tutte e tipologie di costruzioni destinate alla navigazione da diporto, si evincerebbe, dunque, che non osti alla concessione del reddito di cittadinanza l'intestazione o la piena disponibilità dei «natanti da diporto» ossia «di unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c)»;

   ove questa lettura fosse corretta, ne deriverebbe il paradosso che, mentre al possessore di autoveicolo o motoveicolo del valore, rispettivamente, di 25.000 e 10.000 euro sarebbe preclusa la possibilità di richiedere il reddito di cittadinanza, la stessa preclusione non opererebbe per il possessore di un «natante da diporto» che, in presenza di determinate caratteristiche (ad esempio, lunghezza di 9 metri e dotazione di due motori da 250 cc), potrebbe avere un valore nettamente superiore a quello di un autoveicolo (nell'esempio fatto, anche oltre i 100.000 euro);

   a ciò si aggiunga che, anche in caso di un intervento modificativo della normativa richiamata, residuerebbe l'impossibilità di procedere a un effettivo controllo sul valore dei «natanti da diporto»;

   dal momento che le imbarcazioni qualificate come tali dal citato decreto legislativo n. 171 del 2005 – ad eccezione di quelle presenti nelle aree della laguna veneta e dei laghi Maggiore, Varese e pochi altri – sono prive del contrassegno identificativo;

   con riferimento a quest'ultimo aspetto, ad avviso della interrogante, sarebbe opportuno sanare il vulnus normativo che, non consentendo di identificare le migliaia di unità da diporto esistenti, rende questi beni di fatto «invisibili» e, come tali, non soggetti a controllo, con ricadute che impattano, oltre che sulla «discutibile» concessione del beneficio del reddito di cittadinanza, anche su altre situazioni, quali, a titolo di esempio, la responsabilità in caso di sinistri che coinvolgono persone o cose, o i casi di richiesta di soccorso in mare –:

   quali iniziative i Ministri interrogati, per quanto di competenza, intendano adottare per:

    a) evitare casi di «ingiustizia sociale» conseguenti alla possibilità per il possessore di unità da diporto del valore di decine e centinaia di migliaia di euro di percepire «legittimamente» il reddito di cittadinanza;

    b) per sanare la carenza normativa che, ad oggi, non consentendo di identificare le migliaia di unità da diporto esistenti, ne rende impossibile, di fatto, il controllo.
(5-03706)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 19 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03706

  In tema di accesso al Reddito di cittadinanza con riguardo al godimento dei beni durevoli, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  Tale disposizione, nel dettagliare i requisiti relativi al godimento dei beni durevoli, con particolare riferimento al possesso di navi e imbarcazioni dispone che «nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171».
  Sul punto, il richiamato articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, oltre a fornire le definizioni di navi e imbarcazioni, alla lettera f) riporta quella di natante da diporto, secondo la quale «si intende ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c, con esclusione delle moto d'acqua».
  In ossequio a tale disposizione, come opportunamente evidenziato dall'interrogante, non osta alla concessione del beneficio in parola l'intestazione o la piena disponibilità di «natanti da diporto» di dimensioni inferiori al valore sopra indicato.
  Al riguardo, la ratio della norma, nel definire quale motivo di esclusione dal beneficio il possesso di navi e imbarcazioni, considerati beni durevoli di valore, escludendo tuttavia dal novero tutti i natanti (non potendo discriminare in base al loro valore di mercato), sembra essere quello di tutelare le necessità di coloro che vivono in particolari dimensioni geografiche quali, ad esempio, i nuclei familiari residenti nelle isole e in località di mare, per i quali la proprietà di piccoli natanti non denota necessariamente condizioni di stabilità economica.
  Analogamente, con riguardo al requisito patrimoniale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) n. 2 del citato decreto-legge, il possesso di un immobile diverso dalla abitazione di residenza di poco valore non rileva ai fini del riconoscimento del beneficio; in tal caso il Legislatore ha inteso non escludere dalla misura, ad esempio, i nuclei familiari che vivono in contesti rurali e possiedono un piccolo appezzamento di terra per l'autoconsumo.
  Al riguardo, mi preme sottolineare che nel disegnare l'impianto dell'istituto del reddito di cittadinanza, il Legislatore ha inteso individuare requisiti molto stringenti per l'accesso al beneficio economico, proprio al fine di impedire possibili abusi, suscettibili di determinare situazioni di «ingiustizia sociale». D'altra parte, non si può certo negare che, in fase applicativa, si siano verificate distorsioni ed effetti contraddittori rispetto alla stessa ratio legis, indubbiamente volta a intercettare situazioni di reale disagio sociale ed economico.
  È per questo che è stato istituito il Comitato scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza, con l'obiettivo proprio di valutare la resa dell'istituto e individuare le azioni necessarie, per renderlo più efficace e conforme alle intenzioni del legislatore.
  Alla luce della considerazione che effettivamente la maggior parte dei natanti non a remi hanno un valore commerciale molto alto, come ad esempio motoscafi, cabinati e le moto d'acqua, assicuro l'impegno del Ministero a lavoro a valutare con attenzione tale specifica problematica, al fine di individuare interventi correttivi nel senso suggerito dagli interroganti.
  Per quanto riguarda l'esigenza di un intervento normativo per l'identificazione delle unità di diporto esistenti, la cui invisibilità ha conseguenze anche sul piano fiscale, nel condividerne la finalità, assicuro il sostegno dell'Amministrazione che rappresento, per quanto di competenza, a eventuali iniziative in tal senso.