Legislatura: 18Seduta di annuncio: 311 del 25/02/2020
Primo firmatario: BALDELLI SIMONE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 25/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SOZZANI DIEGO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/02/2020 ZANELLA FEDERICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/02/2020 BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/02/2020 ROSSO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/02/2020
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 25/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 26/02/2020 Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE RISPOSTA GOVERNO 26/02/2020 Resoconto TRAVERSI ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) REPLICA 26/02/2020 Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
DISCUSSIONE IL 26/02/2020
SVOLTO IL 26/02/2020
CONCLUSO IL 26/02/2020
BALDELLI, SOZZANI, ZANELLA, BERGAMINI e ROSSO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
il 20 febbraio 2020, dopo soli dieci anni di attesa e numerosi atti di sindacato ispettivo e di indirizzo presentati dall'interrogante, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo dell'articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 nella parte che prevede da parte degli enti locali la predisposizione annuale di una relazione sull'utilizzo effettuato dei proventi delle sanzioni del codice della strada;
il decreto prevede che gli enti locali debbano inviare annualmente la relazione entro il 31 maggio di ogni anno, utilizzando la piattaforma elettronica resa disponibile dal Ministero dell'interno, ma al comma 2 dell'articolo 2 demanda tale obbligo ad istruzioni operative che dovranno essere fornite dallo stesso Ministero, sentita la Conferenza Stato-città;
la disposizione, a giudizio dell'interrogante ed in considerazione del fatto che proprio la resistenza operata dalla Conferenza Stato-città ha costituito di fatto «la palude» nel quale è rimasta impantanata per un decennio l'adozione del decreto, rischia di costituire un baco in grado di bloccare le altre disposizioni regolamentari, producendo ulteriore ritardo nell'applicazione effettiva della legge, qualora le istruzioni operative non fossero impartite celermente agli enti locali;
un'ostilità da parte degli enti locali che potrebbe facilmente riproporsi in virtù del fatto che l'articolo 142, comma 12-quater del codice della strada prevede una sanzione estremamente severa in caso di inadempienza nell'invio della relazione ovvero di impiego dei proventi delle sanzioni non conforme alla legge, con una decurtazione del 90 per cento della quota spettante;
nel decreto non viene inoltre fatto cenno ad alcuna forma di pubblicità del contenuto delle relazioni che saranno inviate dagli enti locali, una pubblicità che, per quanto non prevista, ma neppure vietata esplicitamente, dall'articolo 142, comma 12-quater, appare oggettivamente indispensabile in base ai principi basilari di trasparenza ai quali si deve informare l'attività della pubblica amministrazione –:
se il Governo non intenda rendere pubblico e accessibile anche per via informatica il contenuto delle relazioni inviate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 142, comma 12-quater, del codice della strada, unitamente all'elenco degli enti inadempienti, chiarendo quando saranno fornite le istruzioni operative di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 30 dicembre 2019 e se ritenga di adottare iniziative per ridurre la sanzione della decurtazione pari al 90 per cento dell'importo spettante per gli enti che non adempiono all'obbligo di cui al citato comma 12-quater.
(5-03676)