ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03581

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 303 del 12/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: GALANTINO DAVIDE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 12/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 12/02/2020
FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 12/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 12/02/2020
Stato iter:
13/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 13/02/2020
Resoconto GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 13/02/2020
Resoconto CALVISI GIULIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 13/02/2020
Resoconto GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/02/2020

SVOLTO IL 13/02/2020

CONCLUSO IL 13/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03581
presentato da
GALANTINO Davide
testo di
Mercoledì 12 febbraio 2020, seduta n. 303

   GALANTINO, DEIDDA e FERRO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   ad avviso degli interroganti il personale cosiddetto «ex legge n. 958 del 1986» è vittima di una gravissima disuguaglianza, o sperequazione, in violazione dei princìpi costituzionali;

   in particolare, risulta che un numeroso gruppo di arruolati con la citata legge n. 958 del 1986 sia stato iniquamente escluso dal concorso straordinario per marescialli, che prevedeva l'ingresso dei primi tre concorsi, escludendo gli altri partecipanti ai concorsi successivi indetti dall'Amministrazione della difesa;

   il decreto legislativo n. 94 del 2017, non ha predisposto alcuna tutela alla suddetta categoria che resta ancora lesa nei propri interessi legittimi e diritti soggettivi, in violazione dei principi costituzionali –:

   se sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intenda intraprendere per garantire uguaglianza in favore di tutti gli assunti ai sensi della legge n. 958 del 1986 e di fatto sperequati.
(5-03581)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-03581

  Il concorso straordinario per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è stato previsto, per il solo anno 2018, dal provvedimento di riordino dei ruoli e delle carriere, emanato con il decreto legislativo n. 94 del 2017 che, novellando il Codice dell'Ordinamento Militare con l'articolo 2197-ter, ha disposto tale specifica forma di reclutamento.
  Il provvedimento trova la sua ratio nella disciplina transitoria del decreto legislativo n. 196 del 1995 che prevedeva, per il personale arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986 (anche per quello in congedo da un limitato periodo di tempo) una serie graduale di opportunità di progressione di carriera, calibrate in relazione alle anzianità di servizio maturate e alle eventuali selezioni superate, a compensazione del pregiudizio sofferto in conseguenza della sopravvenuta istituzione di ruoli distinti per Sergenti e Marescialli e della conseguente limitazione nell'avanzamento professionale.
  In particolare, i Sergenti di complemento che avevano superato le selezioni per la partecipazione al corso per la successiva ammissione al concorso ai sensi della legge n. 212 del 1983 sono stati direttamente inquadrati nel servizio permanente, come disposto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 196 del 1995.
  I Sergenti e i Volontari che non avevano ancora superato tali selezioni e che avevano maturato una determinata anzianità di grado sono stati, invece, ammessi a concorsi straordinari sulla base dell'anzianità di servizio maturata, in aderenza agli articoli 35 e 36 della medesima norma.
  Infine i Sergenti e Volontari con una minore anzianità di servizio (meno di due anni) e, quindi, con minori aspettative, hanno avuto comunque la possibilità di partecipare ai concorsi sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 37 della stessa norma.
  Il legislatore, con il riordino dei 2017, ha quindi fatto proprie le linee tracciate nel 1995, prevedendo il concorso straordinario esclusivamente per coloro che avevano maggiori anzianità di servizio (e quindi maggiori aspettative), adottando il requisito del titolo di studio all'epoca previsto dalla legge n. 212 del 1983 (scuola dell'obbligo).
  Diversamente, l'allargamento della procedura concorsuale a tutto il personale arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986 avrebbe determinato un eccessivo favor – privo di un solido fondamento razionale e censurabile anche in sede di contenzioso – in un contesto normativo che già oggi consente una progressione interna verso il ruolo marescialli per il personale appartenente ai ruoli sottostanti.
  Alla luce di quanto rappresentato, l'individuazione della platea dei destinatari della procedura straordinaria di reclutamento dei Marescialli e le correlate modalità di selezione risultano conformi al disposto dell'articolo 2197-ter del Codice dell'Ordinamento Militare.
  Si rappresenta, infine, che la Direzione Generale per il Personale Militare, con decreto interdirigenziale n. 31/1D del 23 dicembre 2019, emanato di concerto con Autorità di pari rango del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha provveduto all'immissione in ruolo dei vincitori del concorso in questione.