Legislatura: 18Seduta di annuncio: 303 del 12/02/2020
Primo firmatario: CATTANEO ALESSANDRO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 12/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/02/2020 GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/02/2020 MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/02/2020 BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/02/2020 ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/02/2020 GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/02/2020 PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/02/2020
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 13/02/2020 Resoconto CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE RISPOSTA GOVERNO 13/02/2020 Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 13/02/2020 Resoconto CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
DISCUSSIONE IL 13/02/2020
SVOLTO IL 13/02/2020
CONCLUSO IL 13/02/2020
CATTANEO, BERGAMINI, GIACOMONI, MARTINO, BARATTO, ANGELUCCI, GIACOMETTO e PORCHIETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
nella recente edizione di «Telefisco 2020» svolta il 30 gennaio 2020 l'Agenzia delle entrate ha affermato che i corsi svolti dalle scuole guida ai fini dell'ottenimento delle patenti di categoria «A» sono soggette all'imposizione ai fini Iva;
l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate appare in evidente contrasto con la normativa vigente, come da ultimo modificata dall'articolo 32 del decreto-legge n. 124 del 2019 (cosiddetto decreto fiscale), come convertito dalla legge n. 157 del 2019;
la novella apportata dall'articolo 32 del decreto-legge n. 124 del 2019, all'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 esclude dal regime di esenzione Iva il solo insegnamento della guida automobilistica finalizzata al conseguimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1;
il fatto che il legislatore abbia voluto escludere dal regime di esenzione Iva le sole lezioni per il conseguimento delle patenti di guida B e C1, mantenendo invece invariato il regime di esenzione per le altre lezioni impartite dalle scuole guida, quali quelle per il conseguimento della patente A, risulta evidente sia dalla lettera della norma dell'articolo 32 del decreto-legge n. 124 del 2019, come convertito dalla legge n. n. 157 del 2019, sia dagli atti parlamentari relativi all'esame e alle modifiche apportate al predetto articolo nel corso dell’iter svolto in prima lettura presso la Camera dei deputati –:
se, alla luce della normativa vigente, gli insegnamenti per l'ottenimento delle patenti di categoria «A» debbano considerarsi esenti dall'imponibilità IVA.
(5-03574)
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al trattamento fiscale degli insegnamenti volti a consentire l'acquisizione delle patenti di categoria A, chiedono chiarimenti in merito al fatto se anche queste ultime debbano considerarsi esenti dall'imponibilità IVA. Ciò a seguito delle interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2020, in apparente contraddizione con la normativa vigente.
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 32 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha modificato l'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al fine di adeguarlo alla normativa unionale, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza 14 marzo 2019, C-449/17. Tale sentenza chiarisce che l'insegnamento della guida automobilistica, impartito da una scuola guida per l'ottenimento delle patenti delle categorie B e C1, non è esente da IVA in quanto, trattandosi di un insegnamento specialistico, non rientra nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario».
Resta ferma, invece, l'applicabilità del regime di esenzione da IVA per «la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS», non modificato dalla novella legislativa.
Nonostante la questione esaminata dalla Corte avesse specificamente ad oggetto i corsi per il conseguimento delle patenti B e C1, la citata pronuncia esclude, in via generale, l'insegnamento di tipo specialistico dall'ambito dell'insegnamento scolastico o universitario esente da IVA.
Nelle Conclusioni relative a tale sentenza, inoltre, l'Avvocato generale ha evidenziato che i soli corsi per il conseguimento della patente C1 – e non anche quelli per la patente B – potranno beneficiare dell'esenzione, solo qualora costituiscano parte integrante di una «formazione professionale», intesa come attività volta all'acquisizione di conoscenze e competenze utilizzate esclusivamente o principalmente ai fini dell'attività professionale (vedi punti 42-43).
Non si ravvisa, pertanto, alcun contrasto tra l'interpretazione della norma nazionale fornita dall'amministrazione finanziaria e la norma unionale, come interpretata dalla Corte di Giustizia.
Si conferma quindi che, al pari dei corsi per il conseguimento della patente di categoria B, a decorrere dal 1o gennaio 2020, anche i corsi per l'ottenimento delle patenti di categoria A, sono da considerarsi imponibili ai fini IVA, in quanto costituiscono un insegnamento di tipo specialistico e non possono essere ricondotti nell'ambito della «formazione professionale».