ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03501

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 300 del 05/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: CASSESE GIANPAOLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/02/2020
Stato iter:
13/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/02/2020
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/02/2020
Resoconto CASSESE GIANPAOLO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/02/2020

DISCUSSIONE IL 13/02/2020

SVOLTO IL 13/02/2020

CONCLUSO IL 13/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03501
presentato da
CASSESE Gianpaolo
testo di
Mercoledì 5 febbraio 2020, seduta n. 300

   CASSESE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   negli anni passati numerosi comuni, di cui Grottaglie (Taranto) è un caso emblematico, in previsione di una crescita demografica elevata, hanno redatto piani regolatori con comparti di espansione urbana molto estesi, da rendere di fatto assai difficoltosa, se non impraticabile, l'adozione di piani attuativi per consentire la possibilità concreta di edificazione;

   l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, che ha previsto che «un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» di fatto, ha reso possibile ai comuni dichiarare edificabili terreni, con rilevanti ricadute in termini di imposizione fiscale, ma non necessariamente sul valore di mercato delle aree interessate;

   in base alla normativa in vigore sono considerate fabbricabili le aree agricole, anche qualora sia consentita l'edificazione limitatamente alle opere strumentali alla coltivazione del terreno; sono altresì considerate fabbricabili quelle di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico sull'edilizia, e quindi quelle che hanno un indice di edificabilità minimo e dove non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione; trattasi di aree dove sono ammessi interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro, salvo più restrittivi limiti stabiliti dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo n. 490 del 1999, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali; sono inoltre considerate fabbricabili le cosiddette zone bianche, aree dove non vi è pianificazione urbanistica perché manca lo strumento urbanistico ovvero è presente lo strumento urbanistico ma non disciplina una particolare zona;

   ciò ha prodotto effetti paradossali: contribuenti costretti a cedere la proprietà di beni per pagare l'insostenibile carico fiscale; terreni dichiarati edificabili ma che hanno avuto incrementi di valore irrilevanti in mancanza di reale efficacia dello strumento urbanistico – per assenza di dispositivi di attuazione – e quindi privi della possibilità di ottenere il permesso di costruire; si consideri altresì che, di fatto, restano fuori dal concetto di «edificabilità» enunciato dal decreto-legge n. 223 del 2006, solo quelle aree in cui non è possibile costruire nulla, perché gravate da vincolo di inedificabilità assoluta; in sostanza, più del 99 per cento dei terreni sul territorio italiano sarebbe edificabile;

   la suddetta norma, pertanto, invece di incoraggiare il contenimento del consumo di suolo è invertire il processo di cementificazione del territorio, rischia di estendere ulteriormente l'attribuzione della qualifica di «terreno edificabile»;

   il 23 dicembre 2019 il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/02305/244 sul disegno di legge di bilancio con l'impegno «a valutare l'opportunità di attuare ogni utile iniziativa a livello normativo al fine di rimuovere le criticità esposte in premessa, a tutela degli interessi della collettività al corretto pagamento delle imposte di tutti i cittadini, e nel rispetto del principio di capacità contributiva e progressività dell'imposizione fiscale di cui all'articolo 53 della Costituzione» –:

   quali utili iniziative intenda intraprendere a livello normativo, anche a seguito dell'approvazione dell'ODG 9/02305/244 sopracitato, al fine di rimuovere le criticità esposte in premessa;

   se il Ministro, per quanto di competenza, disponga di dati in merito alla estensione delle aree agricole presenti sul territorio nazionale che, con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006, sono state dichiarate fabbricabili e in cui mancano gli strumenti urbanistici attuativi;

   se il ministro intenda fornire dati in merito alla tassazione immobiliare che ricade sulla fattispecie dei terreni descritti in premessa, oltre che dei dati relativi sia ai contenziosi fiscali pendenti, sia alle morosità.
(5-03501)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03501

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, nel rilevare un eccessivo carico fiscale sui terreni riconosciuti come aree edificabili in base agli strumenti urbanistici deliberati dal comune anche in assenza di approvazione della Regione ovvero di adozione dei relativi strumenti attuativi, chiede di conoscere quali iniziative si intendano intraprendere a livello normativo, quali siano i dati in merito alla estensione delle aree agricole presenti sul territorio divenute edificabili e in cui mancano gli strumenti attuativi ed, in ultimo, quali siano i dati in merito alla tassazione immobiliare gravante sui predetti terreni.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'applicazione dell'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, secondo l'Onorevole interrogante, ha comportato un notevole aumento della tassazione immobiliare sui terreni divenuti edificabili, ai sensi della predetta norma.
  A tal proposito, occorre anzitutto precisare che il presupposto impositivo dell'imposta municipale propria (IMU) è rimasto invariato anche a seguito della riforma ad opera della Legge di bilancio 2020 che ha riguardato tale tributo.
  In linea con la precedente disciplina dell'IMU di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, l'articolo 1, comma 741, lettera d), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel definire l'area fabbricale ai fini della predetta imposta come l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, richiama proprio il citato articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006. Tuttavia, per la determinazione della base imponibile del tributo in questione è necessario considerare anche il disposto del comma 746 dell'articolo 1 della stessa legge n. 160 del 2019 a norma del quale «il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1o gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche».
  Pertanto, la determinazione dell'onere tributario effettivo che grava sugli immobili in discorso non tiene conto esclusivamente dello strumento urbanistico generale adottato dal comune – indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo – ma anche di tutte le altre condizioni previste dalla disposizione da ultimo citata.
  Va precisato che su tale argomento sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 25506 del 30 novembre 2006, hanno affermato – in riferimento all'ICI ma le medesime considerazioni valgono anche per l'IMU – che «a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 11-quaterdecies, comma sedicesimo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 36, comma secondo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma primo, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo «ius aedificandi» o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione ... L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio».
  Pertanto, l'edificabilità o non edificabilità di un'area deve desumersi dalla disciplina integrata urbanistico-paesaggistica complessivamente considerata, cosicché quando la normativa prevede che un terreno sia considerato edificatorio sia quando la edificabilità risulti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, sia quando, per lo stesso terreno, esistano possibilità effettive di costruzione, viene a delinearsi una nozione di area edificabile ampia e ispirata alla mera potenzialità edificatoria. L'esistenza di vincoli sull'area incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile.
  A questo proposito, vale la pena di richiamare anche la sentenza n. 10669 del 2018 sempre della stessa Corte di Cassazione la quale afferma che, data la nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria, questa non può essere esclusa dalla ricorrenza dei vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria. Ne discende che la presenza dei suddetti vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile (Cass. n. 9510 del 2008; Cass. n. 9778 del 2010; Cass. n. 5161 del 2014).
  Giova, inoltre, far presente che un intervento normativo che limiti la tassazione dei terreni divenuti edificabili rispetto alla legislazione vigente, come auspicato dall'Onorevole interrogante, comporterebbe una perdita di gettito per i comuni che dovrebbe essere in ogni caso compensata.
  A tale proposito, a mero titolo informativo, si riportano nella tabella che segue i dati complessivi di gettito IMU/TASI per gli anni 2018 e 2019 sul complesso delle aree fabbricabili imponibili:

mln di euro

  Quanto, poi, alla richiesta di dati sull'estensione di terreni divenuti edificabili in zone in cui mancano gli strumenti attuativi non si hanno elementi informativi da fornire atteso che si tratta di dati non fiscali. Ugualmente in merito alla tassazione gravante sui predetti terreni, non possono essere fornite informazioni atteso che gli stessi non sono puntualmente identificabili.
  In ultimo, con riferimento ai contenziosi fiscali pendenti ed alle morosità, sulla base dei dati a disposizione risultano pendenti contenziosi aventi ad oggetto avvisi di accertamento con i quali, nel presupposto della natura edificabile dei terreni risultante dal Piano Regolatore Generale (PRG), indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo PRG, vengono recuperate maggiori imposte indirette dovute, ovvero vengono accertate le plusvalenze non dichiarate ai fini delle imposte dirette.
  Le controversie pendenti risultano essere complessivamente 51, di cui 19 incardinate in Corte di Cassazione. Si tratta, tuttavia, di un dato che potrebbe risultare non ricognitivo di tutte le controversie vertenti sulla specifica questione.