Legislatura: 18Seduta di annuncio: 290 del 17/01/2020
Primo firmatario: NEVI RAFFAELE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 17/01/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma APREA VALENTINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/01/2020 PALMIERI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/01/2020 SACCANI JOTTI GLORIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/01/2020 CASCIELLO LUIGI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/01/2020
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 17/01/2020 MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 17/01/2020 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 27/02/2020 Resoconto ASCANI ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE) REPLICA 27/02/2020 Resoconto NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 17/01/2020
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/02/2020
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 27/02/2020
DISCUSSIONE IL 27/02/2020
SVOLTO IL 27/02/2020
CONCLUSO IL 27/02/2020
NEVI, APREA, PALMIERI, SACCANI JOTTI e CASCIELLO. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
il sistema universitario italiano è composto complessivamente da: 67 università statali, 19 università non statali legalmente riconosciute, 11 università non statali telematiche legalmente riconosciute;
le università telematiche, istituite con decreto ministeriale 17 aprile 2003 adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge n. 289 del 2002, sono state accreditate dal Ministero dell'università e della ricerca per l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea per il conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, in tutto e per tutto equivalenti a quelli rilasciati dalle università tradizionali, proprio in virtù delle procedure necessarie per l'accreditamento da parte di detto Ministero;
la ratio di tali disposizioni istitutive degli atenei telematici era da ravvisarsi anche nella necessità di una maggiore diffusione della metodologia dello studio a distanza per ampliare la possibilità di accesso alla formazione universitaria e soddisfare specifiche esigenze legate a condizioni particolari quali la disabilità, la distanza degli studenti dagli atenei e la possibilità di acquisire una formazione durante la carriera lavorativa o sui luoghi di lavoro;
da notizie stampa si è appreso che è stato adottato, in data 23 dicembre 2019, un decreto ministeriale – ora disponibile sul sito del Ministero dell'università e della ricerca – che esclude la possibilità, per le università telematiche, di istituire ed attivare corsi in numerose classi di laurea che, secondo tale decreto, andrebbero svolti esclusivamente in presenza, in quanto alcuni insegnamenti risulterebbero incompatibili con l’e-learning;
il decreto ministeriale in questione desta perplessità in merito all'opportunità dell'intervento del Ministro pro tempore Fioramonti su una materia così delicata alla vigilia delle sue dimissioni;
in sede di esame del decreto-legge n. 126 del 2019 è stato approvato un ordine del giorno volto a prevedere il «monitoraggio e a predisporre le condizioni affinché la formazione universitaria dell'educatore di servizi per l'infanzia, dello psicologo e dell'assistente sociale, in quanto figure professionali di rilevante delicatezza e importanza sociale, sia consentita, quando impartita con modalità mista, alle medesime condizioni previste per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria»;
non risulta che tale monitoraggio sia stato svolto prima dell'adozione del decreto ministeriale in questione;
sul contenuto del decreto ministeriale si è espresso il presidente dell'Ordine nazionale degli psicologi con una visione che discredita i corsi di laurea istituiti dagli atenei telematici definiti corsi «non dignitosi» o quanto meno, con una dignità inferiore a quelli delle università convenzionali;
il decreto ministeriale appare discriminatorio nei confronti delle università telematiche, che sono legalmente riconosciute solo in seguito a specifica procedura di accreditamento e di verifica della qualità dell'insegnamento e che in seguito a tale riconoscimento hanno effettuato ingenti investimenti, anche per l'assunzione di professori e ricercatori di ruolo, istituendo specifici corsi con numerosi studenti iscritti;
appare evidente che docenti, studenti e anche il sistema della ricerca e gli atenei telematici accreditati subirebbero gravi danni con l'entrata in vigore del decreto in questione –:
se il Ministro interrogato non ritenga di dover adottare le iniziative di competenza per rivedere il testo del decreto citato in premessa e se non ritenga opportuno istituire un tavolo di confronto con i soggetti interessati dal provvedimento;
se non ritenga necessario esprimere la sua posizione in materia di qualità dell'attività formativa delle università telematiche, considerato che l'istituzione delle università telematiche risponde a linee d'azione sviluppate nell'ambito della stessa Unione europea in materia di metodologie di insegnamento basate sull'utilizzo «delle nuove tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità dell'apprendimento agevolando l'accesso a risorse e servizi nonché gli scambi e la collaborazione a distanza», ai sensi della comunicazione della Commissione intitolata «piano d'azione e-Learning pensare all'istruzione di domani» del 28 marzo 2001.
(5-03411)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):universita'
metodo pedagogico
insegnamento