ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03397

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 289 del 15/01/2020
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/01/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 15/01/2020
Stato iter:
16/01/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/01/2020
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 16/01/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 16/01/2020
Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/01/2020

SVOLTO IL 16/01/2020

CONCLUSO IL 16/01/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03397
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 15 gennaio 2020, seduta n. 289

   FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, cosiddetto decreto fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157, mira a modificare le scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi, concedendo più tempo per presentare il modello 730 e le certificazioni uniche;

   in particolare, il comma 1 stabilisce che i contribuenti possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando la dichiarazione rispettivamente entro il 30 settembre – rispetto al previgente 7 luglio – dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale; ovvero entro il 30 settembre – rispetto al previgente 23 luglio – ad un Caf, unitamente alla documentazione necessaria al controllo;

   il medesimo comma 1 dell'articolo 16-bis modifica la disciplina delle operazioni di conguaglio stabilendo che il sostituto d'imposta deve effettuare il conguaglio d'imposta a termine mobile e non più fisso con la retribuzione di competenza del mese di luglio come avveniva in precedenza ma con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile; analoga possibilità viene riconosciuta agli enti che erogano pensioni;

   durante l'esame del provvedimento e successivamente attraverso gli organi di stampa sarebbe emersa l'interpretazione (erronea a giudizio dell'interrogante) che tale novella normativa produrrebbe uno slittamento del rimborso delle tasse sia per i lavoratori ad ottobre, sia per i pensionati a novembre; in pratica due o tre mesi in più rispetto alla norma previgente;

   in realtà, la disposizione sembrerebbe ampliare le facoltà del contribuente concedendo più tempo per la presentazione della dichiarazione ma non escludendo la possibilità che vi era in precedenza di ottenere il rimborso del conguaglio d'imposta a partire dal mese di agosto o di settembre come avveniva in prima –:

   quali iniziative intenda adottare per dare necessario risalto alle novità introdotte, prevedendo idonei mezzi di comunicazione con diffusione sulla rete nazionale, anche al fine di chiarire che la modifica delle scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi è volta a dare una facoltà ulteriore ai contribuenti, spostando il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi ma non escludendo la possibilità di conguaglio d'imposta a partire dal mese di agosto come avveniva in precedenza per coloro che presentano in anticipo la documentazione per redigere il prospetto di liquidazione.
(5-03397)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 16 gennaio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03397

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti con riferimento alle modifiche introdotte dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito in legge n. 157 del 2019, in relazione ai nuovi termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730 chiede al Ministro: «come intenda dare necessario risalto alle novità introdotte, prevedendo idonei mezzi di comunicazione con diffusione sulla rete nazionale, anche al fine di chiarire che la modifica delle scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi è volta a dare una facoltà ulteriore ai contribuenti spostando il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi ma non escludendo la possibilità di conguaglio d'imposta a partire dal mese di agosto come avveniva in precedenza per coloro che anticipano la documentazione per redigere il prospetto di liquidazione».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva che la citata disposizione ha differito dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730 e, tenuto conto di tale differimento, al fine di garantire che l'esecuzione dei conguagli sia a credito che a debito sia effettuata tempestivamente, è stata prevista una rimodulazione dei termini entro cui i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono effettuare le prescritte comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle entrate.
  Pertanto, è stata introdotta una rimodulazione del termine sempre in relazione alla data di presentazione delle dichiarazioni da parte del contribuente del termine – attualmente fissato al 7 luglio – entro cui i sostituti d'imposta provvedano a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione. Inoltre, il sostituto d'imposta deve effettuare il conguaglio d'imposta (a debito o a credito) «a termine mobile», ossia con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile. Analoghe modifiche sono apportate in caso di pensioni.
  È previsto il differimento al 16 marzo del termine di trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche da parte dei sostituti d'imposta e dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata. Coerentemente, anche il termine di consegna delle certificazioni uniche da parte del sostituto d'imposta ai contribuenti è fissato al 16 marzo.
  È spostato dal 15 aprile al 30 aprile il termine per la messa a disposizione dei contribuenti della dichiarazione precompilata.
  Infine, il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate, direttamente in via telematica, la dichiarazione precompilata entro il 30 settembre (in luogo del 23 luglio) di ciascun anno, senza che questo determini la tardività della presentazione.
  Deve dunque sottolinearsi che la disposizione in esame è diretta a semplificare gli adempimenti dichiarativi, razionalizzando organicamente i termini concessi per la presentazione del Modello 730, nonché quelli previsti per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche da parte dei sostituti e degli altri dati da parte di soggetti terzi, necessari ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.
  Tanto premesso, la norma non sembra dare adito a dubbi interpretativi allorché, come sopra evidenziato, si stabilisce che il sostituto d'imposta debba effettuare il conguaglio con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta sul reddito

rimborso

documentazione