ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03308

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 279 del 17/12/2019
Firmatari
Primo firmatario: BOLDI ROSSANA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 17/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PANIZZUT MASSIMILIANO LEGA - SALVINI PREMIER 17/12/2019
DE MARTINI GUIDO LEGA - SALVINI PREMIER 17/12/2019
FOSCOLO SARA LEGA - SALVINI PREMIER 17/12/2019
LAZZARINI ARIANNA LEGA - SALVINI PREMIER 17/12/2019
LOCATELLI ALESSANDRA LEGA - SALVINI PREMIER 17/12/2019
SUTTO MAURO LEGA - SALVINI PREMIER 17/12/2019
TIRAMANI PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 17/12/2019
ZIELLO EDOARDO LEGA - SALVINI PREMIER 17/12/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 17/12/2019
Stato iter:
18/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/12/2019
Resoconto BOLDI ROSSANA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 18/12/2019
Resoconto ZAMPA SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 18/12/2019
Resoconto BOLDI ROSSANA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/12/2019

SVOLTO IL 18/12/2019

CONCLUSO IL 18/12/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03308
presentato da
BOLDI Rossana
testo di
Martedì 17 dicembre 2019, seduta n. 279

   BOLDI, PANIZZUT, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, LOCATELLI, SUTTO, TIRAMANI e ZIELLO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) è un ente pubblico non economico istituito nel 1993 con la missione di supportare il Ministero della salute e le regioni, per rendere il sistema sanitario sostenibile e capace di gestire situazioni di elevata complessità clinica e organizzativa;

   con nota in data 10 dicembre 2019, il Ministero della salute ha comunicato al direttore generale della suddetta Agenzia la decadenza dall'incarico, applicando nei suoi confronti il meccanismo dello spoils system e, segnatamente, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

   la norma in esame risulta attualmente al vaglio della Corte costituzionale. Con ordinanza in data 19 novembre 2019, infatti, il Tribunale del lavoro di Roma ha sollevato la questione di costituzionalità della suddetta disposizione, richiamando il consolidato orientamento della Consulta secondo cui, per il personale dirigenziale, i meccanismi di decadenza automatica o meramente discrezionale devono ritenersi «incompatibili con l'articolo 97 della Costituzione» (ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze n. 124 e n. 228 del 2011);

   anche il Consiglio di Stato, nel parere reso in data 21 novembre 2019, n. 2925, appositamente richiesto dal Ministero della salute, ha evidenziato i profili di incostituzionalità della disposizione sopra citata, rimarcando altresì «la differente posizione del direttore generale di AGENAS rispetto a tutte quelle figure cui fisiologicamente deve applicarsi il meccanismo dello spoils system, con conseguente dubbio di compatibilità della norma tuttora in vigore con gli articoli 95, 97 e 98 Cost.»;

   sull'avvicendamento al vertice di Agenas avevano manifestato le proprie perplessità anche le regioni, rilevando la necessità di un confronto con il Governo alla luce della funzione propria dell'Agenzia, istituita al fine di svolgere il ruolo di cerniera tra il Ministero e le realtà regionali –:

   sulla base di quali presupposti e motivazioni il Ministro interrogato sia pervenuto alla decisione di rimuovere dall'incarico il direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
(5-03308)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 dicembre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-03308

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti che mi consentono di chiarire i termini dell'operato del Ministero.
  Al riguardo, va preliminarmente chiarito che il procedimento di nomina del Direttore generale di Agenas è delineato dall'articolo 2-ter del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, come introdotto dal decreto legislativo n. 106 del 2012, che prevede: «Il direttore generale (di AGENAS) è nominato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima».
  Ai fini che qui interessano, l'articolo appena menzionato deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 2, comma 160, del decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006, che ha esteso ai Direttori di tutte le Agenzie, ivi incluse le Agenzie fiscali, le disposizioni del Testo Unico del Pubblico Impiego sulla cessazione dell'incarico decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (cd. spoils system).
  Nello specifico, l'articolo 19, comma 8, del Testo Unico del pubblico impiego, nella versione attualmente vigente, statuisce che «Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo».
  Pertanto, non vi è dubbio che la norma si applichi anche al Direttore di Agenas, che certamente è annoverabile tra le Agenzie.
  Tuttavia, in ragione di orientamenti non del tutto sovrapponibili assunti sul punto dagli Uffici preposti nel corso degli anni, a fini prudenziali e in ossequio ai principi di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa, il Ministero ha ritenuto opportuno acquisire l'avviso dell'Alto Consesso della Giustizia amministrativa.
  La sezione consultiva del Consiglio di Stato, col menzionato parere reso nell'adunanza del 20 novembre 2019, ha affermato che, «sulla base del tenore testuale delle norme, l'articolo 2, comma 160, decreto-legge n. 262/2006 è applicabile al direttore generale di AGENAS. Conseguentemente anche per tale figura viene in rilievo il meccanismo del c.d. spoils system» e che «Sulla base di tale ricostruzione, in conclusione, non v’è dubbio circa la vigenza delle norme in questione e la soggezione del direttore generale al meccanismo dello spoils system».
  Lo stesso Consiglio di Stato, consapevole della circostanza che la norma in esame fosse al vaglio della Corte costituzionale, ha chiarito che «...la legge, sino a quando non è dichiarata costituzionalmente illegittima, va applicata dall'amministrazione a meno che non sia contraria al diritto dell'Unione europea».
  Il Ministero, conformandosi quindi all'autorevole parere del Consiglio di Stato e non potendo – in accordo con l'unanime orientamento giurisprudenziale –, «né disapplicare le norme sospettate di illegittimità costituzionale né sollevare questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte», ha applicato la norma vigente, premurandosi di comunicare formalmente all'interessato l'intervenuta decadenza dall'incarico.
  Tale comunicazione è stata impugnata dinanzi al giudice amministrativo, che ieri, 17 dicembre, in sede cautelare monocratica, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della nota ministeriale presentata dall'ex Direttore dell'Agenzia, prospettando dubbi sulla propria giurisdizione e affermando che «l'effetto lesivo non discende da alcun atto quanto piuttosto dalla norma di legge».
  Tengo, comunque, a precisare che il fatto che il procedimento di nomina del Direttore generale di Agenas preveda il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni non è di per sé idoneo ad inibire l'operatività dell'effetto decadenziale, che, come detto, discende direttamente dalla legge.
  Peraltro, proprio la circostanza che l'effetto decadenziale operi ex lege, in via automatica, non lede le prerogative delle Regioni e delle Province autonome, che – assicuro – saranno adeguatamente coinvolte nel procedimento di nomina del nuovo Direttore generale dell'Agenas, ai fini dell'acquisizione dell'intesa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

giurisdizione del lavoro

servizio sanitario