Legislatura: 18Seduta di annuncio: 275 del 10/12/2019
Primo firmatario: BAZOLI ALFREDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/12/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BORDO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 10/12/2019 VAZIO FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 10/12/2019 VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 10/12/2019 MICELI CARMELO PARTITO DEMOCRATICO 10/12/2019 ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 10/12/2019
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 18/12/2019 Resoconto BAZOLI ALFREDO PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 18/12/2019 Resoconto FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA) REPLICA 18/12/2019 Resoconto BAZOLI ALFREDO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 18/12/2019
SVOLTO IL 18/12/2019
CONCLUSO IL 18/12/2019
BAZOLI, BORDO, VAZIO, VERINI, MICELI e ZAN. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il 25 novembre 2019 ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L'Istat dice che delle 133 donne uccise nel 2018, l'81,2 per cento è stata uccisa da una persona conosciuta, numeri drammatici che impongono che la lotta alla violenza di genere debba rimanere al centro dell'azione politica;
oltre la necessaria, piena e omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale degli importanti strumenti preventivi, repressivi e di sostegno alle vittime di violenza introdotti negli ultimi anni, occorre un cambio di passo culturale che permetta di prevenire e contrastare la violenza contro le donne in modo profondo e definitivo;
nella presente legislatura è stata approvata la legge n. 69 del 2019, il cosiddetto «Codice Rosso», che, tra le altre cose, prevede l'obbligo per il pubblico ministero di sentire entro 3 giorni le vittime di maltrattamenti in famiglia, violenze sessuali, atti persecutori e reati collegati e specifici corsi di formazione per il personale della polizia, dei carabinieri e della polizia penitenziaria e reca la previsione di subordinare la sospensione condizionale della pena per alcuni reati alla partecipazione a specifici corsi e percorsi di recupero con oneri, però, a carico del condannato;
nel corso dell'esame parlamentare numerose audizioni di magistrati specializzati nelle indagini sulle violenze su donne e minori hanno sottolineato la possibilità che emergessero criticità legate, da un lato, al rischio di vittimizzazione secondaria, poiché aumenta il numero di volte in cui viene sentita la denunciante, dall'altro al rischio che un obbligo così generalizzato di sentire la vittima entro 3 giorni potesse paralizzare gli uffici di procura, perché l'obbligo riguarda tutte le notizie astrattamente inquadrabili nelle categorie indicate, in assenza di un vaglio sulla fondatezza e sulla gravità della denuncia;
le misure contenute nel provvedimento cosiddetto «codice rosso» sono principalmente misure di natura processual-penalistica, mentre, quelle volte alla formazione delle forze di polizia, o quella su rieducazione e trattamento dei condannati (fondamentale per evitare il rischio di recidiva quando escono dal carcere) senza lo stanziamento di risorse, rischiano di non essere attuabili nei loro aspetti più importanti –:
se disponga di dati sull'efficacia della legge, con particolare riguardo all'obbligo di sentire la vittima entro 3 giorni, se siano state segnalate situazioni di criticità presso gli uffici di procura, e, in caso contrario, se intenda stanziare risorse adeguate per la rieducazione e il trattamento dei condannati.
(5-03258)
Il «Codice Rosso» è norma che risponde all'emergenza sociale della violenza sulle donne e si propone di incidere fortemente sulla percezione diffusa delle vittime di sentirsi abbandonate dallo Stato, proteggendo chi ha il coraggio di denunciare.
Si tratta di una disciplina che ha l'obiettivo di potenziare lo strumento di conoscenza e di emersione dei drammi che spesso si consumano tra le mura domestiche e che rimangono invisibili alla società.
Dalla sua entrata in vigore, il 9 agosto 2019, non sono ancora decorsi neanche quattro mesi, ma posso comunicare agli onorevoli interroganti che i primi dati applicativi sono rassicuranti.
Risultano, infatti, essere aumentate le denunce e gli arresti effettuati dal momento della vigenza della normativa in questione. La ragione di tale incremento va ricercata nella corsia preferenziale creata per la categoria di reati individuati dalla cornice normativa del «Codice Rosso».
Invero, il caso è «urgente» sin dal momento iniziale della denuncia e passa attraverso fasi durante le quali la tempestività è la regola.
Di qui la diffusione di una maggiore consapevolezza di poter essere protetti e guidati potenziando gli strumenti di tutela in favore del denunciante.
Tra questi, c’è sicuramente l'ascolto della vittima nelle settantadue ore dalla iscrizione della notizia di reato. Tale adempimento però può essere modulato diversamente «anche nell'interesse della persona offesa» come testualmente recita l'articolo 2 della legge, potendosi determinare caso per caso la necessità di provvedere nei tre giorni o meno a tale adempimento istruttorio per la riservatezza delle indagini. In tal modo, il legislatore consente una elasticità di intervento che potrebbe validamente scongiurare anche il rischio paventato di «vittimizzazione secondaria», ma si tratta di scelte legate alle modalità di compimento degli atti di indagine che spettano esclusivamente alla autorità giudiziaria, così come la valutazione del pericolo per la persona offesa sulla base degli atti.
Con riferimento poi all'altra potenziale criticità evidenziata riguardante la possibile paralisi delle Procure per procedere all'ascolto tempestivo ed obbligatorio di tale categoria di persone offese, è opportuno evidenziare come molti uffici del territorio si siano dotati di provvedimenti organizzativi specifici per dare concreta attuazione alla legge.
È chiaro che a questo atteggiamento virtuoso deve accompagnarsi l'impegno del Ministero di destinare maggiori risorse alle Procure della Repubblica e più in generale a tutti i soggetti istituzionali coinvolti per consentire una sempre più efficace risposta dello Stato alla richiesta di aiuto della vittima.
Nella stessa direzione, infatti, sono stati previsti i corsi di formazione obbligatoria per tutte le forze di polizia per la prevenzione ed il perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere. Il termine previsto per la loro attivazione è in corso dovendosi procedere alla relativa organizzazione, presso i rispettivi istituti di formazione, nel termine dei dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):violenza sessuale
delitto contro la persona
aiuto sociale