ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03111

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 256 del 11/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: BRAGA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/11/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 11/11/2019
Stato iter:
12/11/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/11/2019
Resoconto BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 12/11/2019
Resoconto TRAVERSI ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 12/11/2019
Resoconto BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/11/2019

SVOLTO IL 12/11/2019

CONCLUSO IL 12/11/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03111
presentato da
BRAGA Chiara
testo di
Lunedì 11 novembre 2019, seduta n. 256

   BRAGA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   dalla lettura combinata degli articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come modificati dalla legge n. 55 del 2019, emerge l'obbligatorietà dell'autorizzazione sismica per le casistiche di interventi elencati all'articolo 94-bis, comma 1, lettera a), punto 2 e 3, e lettera b), punto 1, pur se localizzati in zona sismica 3;

   poiché la zona sismica 3 è annoverata come zona a media sismicità per essa non si applica l'esclusione dall'obbligo di preventiva autorizzazione sismica di cui all'articolo 94, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

   prima dell'entrata in vigore della legge n. 55 del 2019, la zona è stata sempre considerata di grado di sismicità basso e, come nel caso della regione Lombardia, l'obbligo di autorizzazione sismica non è mai stato attribuito agli interventi nei comuni in zona sismica 3 e 4;

   la revisione del grado di sismicità, da basso a medio, per la zona 3 determina enormi implicazioni amministrative. Nella sola Lombardia, infatti, i comuni interessati dall'adempimento dell'autorizzazione sismica preventiva, passano dai 57 comuni in zona 2 ai 1.072 comuni in zona sismica 2 e 3;

   a seguito del mutato quadro legislativo appare, in particolare, necessario fornire chiarimenti in merito all'obbligatorietà dell'autorizzazione sismica preventiva per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti che siano edifici di interesse strategico od opere infrastrutturali fondamentali per le finalità di protezione civile e che siano edifici ed opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

   una interpretazione cautelativa del dettato della norma porterebbe a ritenere cogente l'autorizzazione sismica per la casistica dei suddetti interventi –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per dare soluzione al problema esposto, in relazione alla revisione del grado di sismicità ed alla obbligatorietà dell'autorizzazione sismica preventiva per le fattispecie di edifici ed opere infrastrutturali indicate in premessa.
(5-03111)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 12 novembre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-03111

  L'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 disciplina gli interventi strutturali in zone sismiche.
  In particolare, tale articolo stabilisce che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, per i seguenti interventi, qualificati come «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità:
   interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona I) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
   nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
   interventi relativi ad edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

  Gli interventi di nuova costruzione, nonché quelli relativi ad edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, pur se localizzati in zona sismica 3, sono, quindi, soggetti al rilascio di autorizzazione sismica preventiva, come evidenziato dall'On.le interrogante.
  Per contro, non sono soggetti alla preventiva autorizzazione sismica i lavori relativi ad interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza».
  Al riguardo, si rappresenta che sono giunte al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti diverse segnalazioni con le quali si manifestano perplessità proprio circa l'applicazione della nuova disciplina. nei termini esposti dall'On.le interrogante.
  Conseguentemente, gli uffici del Ministero stanno conducendo approfondimenti tecnici per verificare se le nuove disposizioni siano coerenti con il complesso delle disposizioni normative e tecniche connesse. Tali approfondimenti sono ancora più indispensabili tenuto conto che sono in corso di elaborazione, da parte del Ministero, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi «rilevanti», di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza», nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre la denuncia preventiva dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sisma