ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03076

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 252 del 05/11/2019
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/03453
Firmatari
Primo firmatario: CARELLI EMILIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/11/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRIMALDI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/11/2019
Stato iter:
13/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/02/2020
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 13/02/2020
Resoconto CARELLI EMILIO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/11/2019

DISCUSSIONE IL 13/02/2020

SVOLTO IL 13/02/2020

CONCLUSO IL 13/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03076
presentato da
CARELLI Emilio
testo di
Martedì 5 novembre 2019, seduta n. 252

   CARELLI e GRIMALDI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, cosiddetto «decreto-fiscale», prevede all'articolo 6, comma 1, la possibilità di definire «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione»;

   nel febbraio 2019, l'Agenzia delle entrate, ha emanato i modelli per la presentazione delle istanze, precisando che per «atti impositivi» vanno intesi «gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione»;

   con la circolare n. 6 del 1° aprile 2019, l'Agenzia delle entrate a tal fine, ha fornito agli uffici periferici, le indicazioni operative in merito all'applicazione della definizione agevolata e in particolare, con riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, ha riconosciuto, sulla base del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che «ai fini della definizione, rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato, che prescinde dal “nomen iuris” utilizzato nella specie»;

   l'interrogante tuttavia evidenzia che, quindici giorni prima della scadenza di presentazione delle istanze, con la circolare n. 10 del 15 maggio 2019, paragrafo 1.1., l'Agenzia delle entrate ha inoltre affermato che, «le liti aventi ad oggetto avvisi di liquidazione relativi all'applicazione dell'imposta di registro agli atti giudiziari non sono definibili ai sensi dell'articolo 6, avendo essenzialmente una funzione di riscossione dell'imposta dovuta in relazione alla registrazione dei predetti atti»;

   al riguardo, l'interrogante rileva altresì come la suesposta circolare risulti contraddittoria con la normativa attuale e la precedente circolare, in relazione alla natura non impositiva, ma di mera riscossione di un atto quale la liquidazione dell'imposta di registro, che andrebbe verificata caso per caso, come espressamente chiarito dalla Corte di cassazione (sentenza n. 13136 del 24 giugno 2016: «il carattere meramente liquidatorio, e non impositivo, dell'atto deve essere desunto dal contenuto sostanziale e dalla funzione di quest'ultimo, non già dalla sua rubricazione nominale e qualificazione formale») che ha confermato la possibilità di definizione della lite relativa alla liquidazione dell'imposta di registro su atti giudiziari;

   la precedente circolare, a giudizio dell'interrogante, rischia invece di contraddire l'esigenza di una specifica valutazione, imponendo di conseguenza il rigetto indiscriminato di tali istanze, determinando l'impugnazione dei provvedimenti rigettati, che duplicheranno il contenzioso, la normativa prevista dal suddetto decreto-legge aveva invece l'obiettivo di ridurre;

   appare pertanto urgente e necessario, a parere dell'interrogante, escludere che le istruzioni interpretative pregiudichino gli obiettivi del Parlamento, volti a favorire la concordia tra i contribuenti e l'amministrazione fiscale e a ridurre i procedimenti pendenti della giustizia tributaria, accelerando al contempo il processo di entrate per le casse dello Stato –:

   quale sia l'orientamento del Governo con riferimento a quanto esposto in premessa ed, in particolare, se non intenda fornire opportuni chiarimenti, al fine di garantire, per i contribuenti che hanno presentato istanze di definizione delle liti sull'imposta di registro su atti giudiziari, una corretta valutazione della concreta natura degli atti impugnati, posto che tale valutazione, alla luce di quanto indicato nella circolare n. 10 del 15 maggio 2019, paragrafo 1.1, dell'Agenzia delle entrate, può mettere a rischio la corretta applicazione delle norme, nonché le finalità proprie delle disposizioni previste in materia di cui al decreto-legge n. 119 del 2018, in precedenza richiamato.
(5-03076)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03076

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano sussistenza di dubbi interpretativi in merito all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie – con particolare riferimento all'individuazione specifica degli atti imponibili su cui devono vertere le controversie definibili e chiedono al Ministro «... se non intenda fornire opportuni chiarimenti, al fine di garantire, per i contribuenti che hanno presentato istanze di definizione delle liti sull'imposta di registro su atti giudiziari, una corretta valutazione della concreta natura degli atti impugnati,».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede che «le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».
  Con la circolare n. 6 del 1o aprile 2019 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione della definizione agevolata delle liti.
  In particolare, in relazione agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro è stato precisato che, conformemente ad una consolidata giurisprudenza di legittimità, gli stessi non presuppongono operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
  In definitiva, nella citata circolare si è affermato che è opportuno anche con riferimento agli atti di liquidazione dell'imposta di registro valutare caso per caso la natura dell'atto impugnato, precisando che «nel caso in cui l'Ufficio si limiti a determinare l'entità del tributo dovuto, secondo i dati dichiarati dal contribuente stesso, la lite sull'avviso di liquidazione non è definibile».
  In coerenza con tali indicazioni, la successiva circolare n. 10 del 15 maggio 2019, nel rispondere ad alcuni quesiti formulati dalle strutture territoriali, ha esaminato le ipotesi di impugnazione di avvisi di liquidazione relativi alla tassazione di sentenze civili o decreti ingiuntivi. Nella risposta a tale quesito si è precisato che tali atti «non sono definibili ai sensi dell'articolo 6, avendo essenzialmente una funzione di riscossione dell'imposta».
  Conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 24 giugno 2016 n. 13136, citata dagli Onorevoli interroganti, deve ritenersi che gli avvisi di liquidazione in argomento presentino una funzione riscossiva e la relativa lite non è definibile, laddove l'ufficio applichi l'imposta «sulla base di elementi e parametri economici desumibili ictu oculi dall'atto stesso, in assenza di qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione».
  Tale impostazione non risulta in contraddizione con il principio generale espresso nella citata circolare n. 6 – secondo la quale, ancorché di norma la tipologia di atto in questione svolge una funzione riscossiva, ai fini della definizione, rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato, dovendosi prescindere dal «nomen iuris» utilizzato nella specie.
  Questo principio resta fermo e impone comunque agli Uffici un esame in concreto e caso per caso delle istanze di definizione delle liti pendenti ai fini della verifica della loro ammissibilità, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «il carattere meramente liquidatorio, e non impositivo, dell'atto deve essere desunto dal contenuto sostanziale e dalla funzione di quest'ultimo, non già dalla sua rubricazione nominale e qualificazione formale». (cfr. Cass. 20731/10).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta di registro

amministrazione fiscale

giurisdizione tributaria