ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02976

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 244 del 23/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: TRIPODI MARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/10/2019


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 23/10/2019
Stato iter:
24/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/10/2019
Resoconto TRIPODI MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 24/10/2019
Resoconto TOFALO ANGELO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 24/10/2019
Resoconto TRIPODI MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/10/2019

SVOLTO IL 24/10/2019

CONCLUSO IL 24/10/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02976
presentato da
TRIPODI Maria
testo di
Mercoledì 23 ottobre 2019, seduta n. 244

   MARIA TRIPODI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 25 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, all'articolo 8-bis, tratta dell'accesso degli Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della guardia costiera al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno;

   il comma 2 del suddetto articolo recita «con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso»;

   durante l'audizione del Co.Ce.R. Marina presso la Commissione della difesa della Camera dello scorso 9 ottobre 2019 nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione del personale impiegato nell'operazione «strade sicure» (articolo 7-bis), il delegato della guardia costiera ha evidenziato che il Corpo non ha ancora la possibilità di accedere al Centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno;

   tra l'altro si evidenzia come i militari della Guardia costiera, durante gli ordinari controlli in porto ed in mare, non potendo accedere ai dati, potrebbero lasciare andare ricercati o pregiudicati dopo aver controllato i documenti ad esempio di barca che potrebbero rivelarsi in ordine –:

   se sia a conoscenza della situazione di disagio totale nella quale versa il Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, costretto ad operare senza il previsto accesso al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.
(5-02976)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 24 ottobre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-02976

  Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, ha previsto al primo comma dell'articolo 8-bis, come evidenziato dallo stesso Onorevole interrogante, che gli Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possano accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati, di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
  Il secondo comma del citato articolo 8-bis ha previsto, altresì, che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuati i dati e le informazioni accessibili e stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.
  Pertanto, l'accesso è consentito solo per «finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi», limitatamente ai dati correlati alle funzioni di polizia giudiziaria attribuite dal Codice della navigazione e da leggi speciali, prevedendosi, altresì, la possibilità di inserimento dei dati autonomamente acquisiti.
  L'attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria va ricercata nel combinato disposto dell'articolo 57 del Codice di procedura penale e dell'articolo 1235 del Codice della navigazione, laddove è previsto che gli Ufficiali, i Marescialli e i Sergenti, nonché tutti i Volontari di truppa in servizio permanente effettivo ed in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di Porto rivestono la qualifica di Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, sebbene nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le relative attribuzioni.
  In tale quadro, nel merito del quesito posto, i competenti Ministeri hanno riferito che, in ordine alle modalità di pratica attuazione di tutte le procedure legate alla suddetta accessibilità, sono in corso di definizione a livello centrale i numerosi dettagli tecnici relativi all'accesso al sistema da parte del personale del suddetto Corpo, limitatamente ai nominati compiti istituzionali, incardinati in rapporto di dipendenza funzionale dai Ministeri competenti (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio – Ministero delle politiche agricole e forestali) nonché pure in funzione di un possibile scambio informativo con le competenti Forze di polizia a competenza generale su materie di interesse istituzionale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prevenzione dell'inquinamento

sicurezza marittima

sorveglianza marittima