Legislatura: 18Seduta di annuncio: 244 del 23/10/2019
Primo firmatario: PATELLI CRISTINA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 23/10/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BELOTTI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 23/10/2019
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 23/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 24/10/2019 Resoconto PATELLI CRISTINA LEGA - SALVINI PREMIER RISPOSTA GOVERNO 24/10/2019 Resoconto AZZOLINA LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) REPLICA 24/10/2019 Resoconto PATELLI CRISTINA LEGA - SALVINI PREMIER
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 24/10/2019
DISCUSSIONE IL 24/10/2019
SVOLTO IL 24/10/2019
CONCLUSO IL 24/10/2019
PATELLI e BELOTTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge sul concorso straordinario per la scuola secondaria, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri prevede che la partecipazione alla procedura del concorso straordinario sia riservata ai docenti che, tra l'anno scolastico 2011-2012 e quello 2018-2019, abbiano svolto, su posto comune o di sostegno almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive;
le annualità sopra descritte sono valide se il servizio svolto è di almeno 180 giorni oppure interessa un servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni con svolgimento degli scrutini finali; inoltre, tali annualità devono essere state svolte esclusivamente in scuole statali;
la parte finale delle premesse del testo del decreto-legge, per gli interroganti rappresenta un'intollerabile discriminazione, oltre che verso una tipologia di scuola riconosciuta dall'ordinamento statale – quella paritaria –, anche e soprattutto verso il personale che lì insegna e che la sostiene quotidianamente;
molti docenti che si trovano in questa situazione hanno scelto di rifiutare le tante convocazioni presso scuole statali al fine di produrre una continuità didattica ed educativa, a garanzia dei propri studenti, garantendo loro un percorso ben delineato, uniforme e privo di «altalenanti» condizioni che spesso hanno un effetto deleterio sulla loro formazione;
le scuole paritarie, oltre ad essere equiparate a quelle pubbliche, sono oggi insostituibili per garantire e gestire l'educazione scolastica del Paese, svolgono un servizio pubblico e sono inserite nel sistema nazionale di istruzione: per gli alunni, la regolare frequenza della scuola paritaria costituisce assolvimento dell'obbligo di istruzione;
nelle scuole paritarie il tasso di precariato è molto alto in quanto la scuola paritaria, in mancanza di docenti abilitati, è costretta ad assumere docenti laureati solo a tempo determinato, dovendo rispettare la norma per la quale l'assunzione a tempo indeterminato sia possibile solo per docenti forniti di abilitazione –:
quali siano le motivazioni per le quali il concorso straordinario di cui in premessa verrebbe reso inaccessibile ai docenti delle scuole paritarie che abbiano maturato, come i colleghi statali, almeno 3 anni di servizio e i 24 crediti formativi universitari.
(5-02966)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):eta' scolare
istruzione privata
istruzione postuniversitaria