ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02951

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 243 del 22/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: BARATTO RAFFAELE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 22/10/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 22/10/2019
GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 22/10/2019
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 22/10/2019
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 22/10/2019
PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 22/10/2019
GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 22/10/2019
D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 22/10/2019
RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 22/10/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/10/2019
Stato iter:
23/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/10/2019
Resoconto BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 23/10/2019
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/10/2019
Resoconto BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 23/10/2019
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/10/2019

SVOLTO IL 23/10/2019

CONCLUSO IL 23/10/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02951
presentato da
BARATTO Raffaele
testo di
Martedì 22 ottobre 2019, seduta n. 243

   BARATTO, MARTINO, GIACOMONI, CATTANEO, ANGELUCCI, PORCHIETTO, GIACOMETTO, D'ETTORE e PAOLO RUSSO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 recante misure urgenti di crescita economica per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, è stato introdotto l'articolo 10 recante «Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico», cosiddetto ecobonus e sismabonus. L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires per interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, nella misura del 50 per cento o del 65 per cento (dell'80 per cento e dell'85 per cento per i condomini);

   i soggetti aventi diritto possono optare, in luogo delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che effettua gli interventi stessi che il fornitore potrebbe recuperare come credito d'imposta in cinque quote annuali. Il fornitore recupera lo sconto come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo; il fornitore, in alternativa, può a sua volta cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. È esclusa la cessione a istituti di credito, intermediari finanziari e alle pubbliche amministrazioni;

   tale misura ha suscitato da parte delle principali organizzazioni di categoria forti preoccupazioni, nella considerazione che tale norma, mette a serio rischio l'operatività e la sopravvivenza stessa di centinaia di piccole medie imprese del settore. Le stesse, infatti, si trovano nella paradossale condizione di dover riconoscere lo sconto, pena la perdita dei cliente, non potendo d'altra parte sopportare il grave rischio di una inevitabile crisi di liquidità che comprometterebbe l'esistenza stessa dell'azienda;

   nel luglio 2019 è intervenuta sul punto l'Agcm (Autorità Garante della concorrenza del mercato) evidenziando le criticità sotto il profilo concorrenziale della norma e affermando che la stessa «(...) appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni.»;

   infatti, nell'impossibilità di cedere il credito agli istituti di credito, le piccole e medie imprese si ritrovano a dover accettare condizioni capestro da parte dei soli grandi operatori in grado di soddisfare le cessioni –:

   se il Governo intenda adottare apposite iniziative normative per modificare la disposizione richiamata in premessa, anche prevedendo la così detta «bancabilità» del credito d'imposta vantato dal fornitore, evitando il rischio sistemico cui attualmente è esposto un settore fondamentale per lo sviluppo economico del Paese, quale è quello delle piccole e medie imprese.
(5-02951)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 ottobre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02951

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019 concernente il cosiddetto ecobonus e sismabonus.
  Gli Onorevoli segnalano che tale misura ha suscitato da parte delle principali organizzazioni di categoria forti preoccupazioni, nella considerazione che tale norma mette a serio rischio l'operatività e la sopravvivenza stessa di centinaia di piccole e medie imprese del settore. Le stesse, infatti, si trovano nella paradossale condizione di dover riconoscere lo sconto, pena la perdita del cliente, non potendo d'altra parte sopportare il grave rischio di una inevitabile crisi di liquidità che comprometterebbe l'esistenza stessa dell'azienda.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono se si intenda adottare iniziative, anche normative, per modificare la disposizione richiamata in premessa, anche prevedendo la cosiddetta «bancabilità» del credito vantato dal fornitore, evitando il rischio sistemico cui attualmente è esposto un settore fondamentale per lo sviluppo economico del Paese, quale è quello delle piccole e medie imprese.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria si fa presente quanto segue.
  Giova preliminarmente ricordare che, con l'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019 il legislatore è intervenuto sugli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, integrando ed introducendo una nuova modalità con cui i contribuenti possono beneficiare degli incentivi fiscali riconosciuti in esecuzione degli interventi di efficienza energetica e di prevenzione dal rischio sismico.
  Il dettato normativo antecedente il cosiddetto «Decreto Crescita» prevedeva in favore dei contribuenti la possibilità di beneficiare di detrazioni ai fini IRPEF ed IRES sulla spesa sostenuta – ripartendone l'ammontare riconosciuto in 10 o 5 quote annuali di pari importo a seconda che si trattasse, rispettivamente, di interventi di riqualificazione energetica ovvero di interventi di consolidamento antisismico (articolo 14, comma 3, e articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013) – ovvero di cedere il relativo credito d'imposta di ammontare corrispondente alla detrazione fiscale ai fornitori che avessero effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (esclusi, salvo fattispecie particolari, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari), con facoltà per questi ultimi di operare una successiva cessione del credito.
  In aggiunta alle predette modalità di fruizione del beneficio, l'articolo 10 in commento prevede la possibilità per il contribuente di optare per il riconoscimento di un contributo sotto forma di sconto immediato sul prezzo della fornitura di beni e servizi.
  In particolare, l'articolo 10 prevede (tanto al comma 1 quanto al comma 2) che: «il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo [...]».
  Tale sconto, in misura corrispondente alla detrazione fiscale, viene riconosciuto dall'impresa esecutrice sul corrispettivo ad essa dovuto in conseguenza dell'esecuzione delle opere realizzate e recuperato mediante il meccanismo del credito d'imposta.
  La disposizione in esame peraltro – al fine di consentire al fornitore di «monetizzare» e recuperare in tempi brevi lo sconto praticato – ha previsto la possibilità per il soggetto che ha effettuato gli interventi di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi, restando in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
  Tanto premesso, deve sottolinearsi che l'obiettivo perseguito dal legislatore con la norma in argomento è quello di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e l'adozione di misure antisismiche superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale (quali ad esempio l'ipotesi di incapienza dell'imposta lorda).
  L'articolo 10 in commento prevede invero una nuova ed aggiuntiva modalità opzionale per beneficiare dell'incentivo, riconoscendo al soggetto esecutore degli interventi una mera facoltà e non un obbligo ad accogliere la richiesta del committente finalizzata ad ottenere uno sconto.
  Di conseguenza, le disposizioni in esame non precludono la possibilità di continuare a beneficare dell'incentivo secondo la precedente (e vigente) modalità della detrazione e della eventuale successiva cessione.
  Infine, deve rilevarsi che le disposizioni dirette a vietare le successive cessioni del credito a terzi, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, sono state introdotte anche al fine di ridurre l'impatto finanziario della nuova agevolazione che prevede, con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, la ripartizione in cinque quote annuali del credito riconosciuto a fronte dello sconto praticato sul prezzo, in luogo delle dieci quote previste per la utilizzabilità della detrazione da parte del soggetto committente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

piccole e medie imprese

rendimento energetico

concorrenza