ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02867

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 235 del 09/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: STUMPO NICOLA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 09/10/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI 09/10/2019


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 09/10/2019
Stato iter:
10/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/10/2019
Resoconto STUMPO NICOLA LIBERI E UGUALI
 
RISPOSTA GOVERNO 10/10/2019
Resoconto TRAVERSI ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 10/10/2019
Resoconto STUMPO NICOLA LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/10/2019

SVOLTO IL 10/10/2019

CONCLUSO IL 10/10/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02867
presentato da
STUMPO Nicola
testo di
Mercoledì 9 ottobre 2019, seduta n. 235

   STUMPO e FORNARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto-legge n. 113 del 2018 convertito dalla legge n. 132 del 1° dicembre 2018 (decreto sicurezza), entrata in vigore il 4 dicembre, è stato modificato il codice della strada, in particolare l'articolo 93, commi 1-bis e 7-bis, e, in base alla nuova formulazione, è vietato a chi risiede in Italia da più di 60 giorni circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Il divieto riguarda tanto il cittadino italiano quanto lo straniero, qualunque sia il veicolo di cui è alla guida;

   per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da 712 a 2.848 euro, integrata con la trasmissione del documento di circolazione alla motorizzazione competente, da parte dell'organo accertatore, al fine di ordinare l'immediata cessazione della circolazione del veicolo. Decorsi centottanta giorni dalla violazione, se non è stato richiesto il foglio di via per portarlo oltre il confine italiano, si applica la sanzione della confisca del veicolo stesso;

   tali norme hanno particolarmente penalizzato gli abitanti delle aree di confine, tra i quali numerosi cittadini italiani, talvolta lavoratori transfrontalieri, producendo così conseguenze negative nella vita delle singole persone come per le attività economiche. Si tratta, infatti, nella quasi totalità dei casi di cittadini italiani o stranieri che, residenti in Italia in prossimità del confine con uno Stato estero, sono obbligati, per motivi di lavoro, studio o familiari, a circolare anche nel nostro Paese con un veicolo immatricolato all'estero. Diversi casi sono stati segnalati dagli organi di stampa in provincia di Trieste e Gorizia, al confine con la Slovenia, come in Lombardia, al confine con la Svizzera;

   le nuove disposizioni al codice della strada paiono in contraddizione con alcuni articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), in particolare gli articoli 21 (diritto di libera circolazione e soggiorno), l'articolo 45 (diritto alla libera circolazione dei lavoratori), gli articoli dal 49 al 55 (diritto di stabilimento) e gli articoli dal 56 al 62 (diritto alla libera prestazione di servizi) –:

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per superare questa situazione di disagio che colpisce molti cittadini residenti nelle aree di confine e che per diversi motivi si devono muovere in territorio italiano con dei veicoli immatricolati all'estero.
(5-02867)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 ottobre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-02867
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

libera circolazione dei lavoratori

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