ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02662

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 219 del 31/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 31/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DARA ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2019
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2019
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2019
FERRARI ROBERTO PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2019
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2019
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2019
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2019
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2019
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 31/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 31/07/2019
Stato iter:
01/08/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 01/08/2019
Resoconto CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 01/08/2019
Resoconto CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 01/08/2019

SVOLTO IL 01/08/2019

CONCLUSO IL 01/08/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02662
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Mercoledì 31 luglio 2019, seduta n. 219

   CENTEMERO, DARA, CAVANDOLI, COVOLO, FERRARI, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   a un titolare di un ristorante, in data 11 giugno 2004 veniva notificato un atto di irrogazione di sanzioni dall'Agenzia delle entrate di Castiglione delle Stiviere (Mantova), con il quale veniva irrogata a carico del ricorrente la sanzione di euro 136.664,28, prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per aver impiegato lavoratori dipendenti non risultanti dalla documentazione obbligatoria per il periodo 1° gennaio 2002-2 settembre 2002;

   il ricorso in 1° grado fu accolto in parte, determinando la sanzione per soli tre dipendenti per i giorni effettivamente lavorati anche in relazione della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 4 aprile 2005, depositata il 12 aprile 2005, che ha statuito e dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione»;

   la sentenza è stata appellata dall'Agenzia delle entrate; la commissione tributaria regionale (Ctr) competente ha dichiarato l'assenza di giurisdizione ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 14 maggio 2008, che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ..., nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria»;

   in funzione della variazione di giurisdizione, la società doveva riassumere il contenzioso, entro 6 mesi avanti il tribunale ordinario, ma detta riassunzione non è avvenuta. Decorso il periodo suddetto, l'avviso di irrogazione sanzioni è passato in giudicato e l'Agenzia delle entrate ha proceduto all'iscrizione a ruolo delle sole sanzioni;

   con la «rottamazione dei ruoli» Equitalia non ha ritenuto «rottamabili» le suddette sanzioni in quanto «non ritenute aventi natura tributaria», nonostante siano «gestite» dall'Agenzia delle entrate –:

   se il Ministro interrogato intenda fornire chiarimenti in merito al caso esposto in premessa e circa la possibilità di definizione della stessa attraverso la «rottamazione» dei ruoli adottando le iniziative di competenza per evitare che siano irrogate sanzioni sulla base di una norma dichiarata incostituzionale e quindi non applicabile.
(5-02662)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 1 agosto 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02662

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'ambito di applicazione della definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione, con particolare riferimento alla possibilità di ricorrere a tale disciplina nel caso di sanzioni applicate al datore di lavoro per l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalla documentazione obbligatoriamente richiesta per legge.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, concernente «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», disciplina la definizione agevolata (cosiddetta rottamazione) che ha riconosciuto al debitore la facoltà di estinguere il debito contenuto nei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017, corrispondendo le somme dovute a titolo di capitale ed interessi e di remunerazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, senza il versamento delle sanzioni comprese in detti carichi e degli interessi di mora.
  La definizione agevolata consente, dunque, l'estinzione del debito contenuto nel singolo carico iscritto o affidato attraverso il pagamento di capitale e interessi, nonché dell'aggio proporzionalmente dovuto su tali somme da pagare e delle spese dovute all'Agente della riscossione per le procedure esecutive e per la notifica degli atti di riscossione; è venuto meno, invece, l'obbligo di pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, configurandosi così un notevole beneficio per il debitore in conseguenza del perfezionamento della definizione.
  Ciò premesso, per quanto di interesse, assume rilievo il comma 10 del richiamato articolo 6, il quale elenca i carichi che non rientrano nell'ambito applicativo della definizione.
  Occorre, al riguardo, tenere conto che ai fini della definibilità di una sanzione iscritta a ruolo – con riferimento alla disciplina relativa alla definizione agevolata – non rileva l'ente creditore (Agenzia delle entrate o altro soggetto) che ha affidato il carico all'agente della riscossione, bensì, esclusivamente la natura della sanzione stessa.
  Il comma 10, dunque, annovera tra i casi in cui non è possibile per il debitore avvalersi della definizione agevolata, alla lettera a), i carichi affidati agli Agenti della riscossione recanti «le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione», e, alla lettera b), i carichi affidati agli Agenti della Riscossione recanti «le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015».
  Sono esclusi, altresì, dalla rottamazione, ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso comma 10, i carichi affidati agli Agenti della riscossione recanti rispettivamente i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
  Infine, la lettera e-bis) – inserita nel testo del medesimo comma 10 in sede di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016 – dispone che sono esclusi dalla definizione in parola i carichi affidati all'Agente della riscossione recanti «le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali».
  Da ciò si può desumere che il legislatore ha inteso comprendere nell'ambito di applicazione della definizione agevolata i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie, con conseguente esclusione di quelle non direttamente collegate alle violazioni di norme disciplinanti il rapporto tributario seppur affidate all'Agenzia delle entrate.
  Ne deriva, dunque che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto definitorio in parola i carichi relativi a sanzioni irrogate ai sensi della legge n. 689/1981, tra le quali quelle comminate per l'impiego irregolare di lavoro subordinato.
  Al fine di individuare le sanzioni amministrative non tributarie escluse dalla definizione, giova, in ogni caso, evidenziare che l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della disciplina della definizione agevolata, precisando che «non sono definibili le sanzioni amministrative che non appartengono alla giurisdizione tributaria, come circoscritta dalla Corte costituzionale» nella sentenza 14 maggio 2008, n. 130.
  In particolare, con la pronuncia in parola la Consulta – nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria – ha chiarito che «la giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto e che la medesima non può essere ancorata al solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione».
  Alla luce dei suddetti chiarimenti, l'Agenzia delle Entrate nella richiamata circolare, ha incluso fra le sanzioni pecuniarie amministrative non tributarie, e, dunque, non «definibili», le sanzioni ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relative all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro nero