ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02607

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 214 del 24/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: BELLUCCI MARIA TERESA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA 24/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/07/2019
Stato iter:
25/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/07/2019
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 25/07/2019
Resoconto BARTOLAZZI ARMANDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 25/07/2019
Resoconto BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/07/2019

SVOLTO IL 25/07/2019

CONCLUSO IL 25/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02607
presentato da
BELLUCCI Maria Teresa
testo di
Mercoledì 24 luglio 2019, seduta n. 214

   BELLUCCI e GEMMATO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 10 luglio 2019 sono state pubblicate le motivazioni della sentenza emessa il 30 maggio dalle Sezioni unite penali della Corte di Cassazione, in merito alla questione della commercializzazione dei prodotti derivati dalla coltivazione della Cannabis Sativa L., cosiddetti a basso contenuto di thc;

   secondo i giudici «la commercializzazione di cannabis “sativa L”, e in particolare di foglie, infiorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge 242 del 2016 che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole (...) e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati»;

   sulla base di queste motivazioni la Corte di cassazione ha, quindi, affermato nella sua sentenza, che «integrano reato le condotte di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della “CANNABIS sativa L”»;

   soprattutto, le Sezioni unite hanno osservato che «ciò che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante»;

   in Italia i «cannabis shop», che vendono diversi prodotti a base di cannabis, dagli olii alle tisane, alle bevande energetiche fino ai biscottini, sono già oltre settecento in tutta Italia, con un incremento molto consistente registrato tra il 2017 e il 2018 specialmente in alcune regioni come la Lombardia, di quasi il 100 per cento, e il Lazio, con un aumento di circa il 120 per cento;

   in occasione della discussione di una interpellanza urgente sul tema, svolta il 7 giugno 2019, nella quale si chiedevano chiarimenti in merito alle intenzioni del Governo sul tema della chiusura dei cannabis shop, proprio in ottemperanza alla sentenza della Corte di Cassazione, il rappresentante del Governo ha affermato che «A questo punto occorre, pertanto, attendere le motivazioni della suddetta decisione delle Sezioni Unite per valutare gli interventi, anche normativi, da adottare per fare definitivamente chiarezza su tale questione», fatto ora avvenuto –:

   con quali modalità e tempistica si intendano adottare le iniziative di competenza per garantire la cessazione della vendita e della commercializzazione al pubblico dei prodotti derivanti dalla coltivazione della Cannabis Sativa L., al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini.
(5-02607)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 luglio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-02607

  Preliminarmente, devo precisare, in relazione alle premesse della presente interrogazione, che, per quanto sostanzialmente corrette, in esse non vi è riferimento al fatto che l'interpellanza del 7 giugno scorso, citata dalla interrogante, è stata rivolta al Ministero dell'interno – e non al Ministero della salute.
  È, questa, una precisazione non di poco momento perché contribuisce a delimitare i profili di competenza di un quadro, che, per quanto complesso, ha ricevuto ora un contributo chiarificatore proprio grazie alle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 30 maggio scorso.
  Va ricordato, infatti, che, prima di tale sentenza, il Ministero della salute aveva attivato le iniziative di propria competenza dopo che il Consiglio di superiore di sanità, con parere del 10 aprile 2018, si era espresso nel senso di una potenziale pericolosità dei prodotti in parola, soprattutto ove posta in relazione alle concrete modalità di vendita al pubblico.
  La complessità del quadro normativo aveva reso necessario acquisire l'avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, proprio a conferma di tale complessità, si è espressa solo di recente, prospettando, peraltro, una pluralità di opzioni che il Ministero della salute avrebbe potuto intraprendere al fine di tutelare la salute dei consumatori dei prodotti in parola.
  Ebbene, bisogna riconoscere che le motivazioni della sentenza delle della Cassazione, pubblicate dopo l'adozione del parere dell'Avvocatura dello Stato, costituiscono un «fatto nuovo» tale da modificare, di molto, i termini della questione.
  La Cassazione, infatti, nell'effettuare una netta distinzione tra il campo di applicazione del T.U. sugli stupefacenti e della legge n. 242 del 2016 e nel chiarire che la vendita, cessione e commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivanti dalla coltivazione della canapa sativa L., integrano la fattispecie di reato di cui all'articolo 73, commi 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, purché producano in concreto effetto drogante, ha, di fatto, reso superflua, se non addirittura contraddittoria, l'adozione di qualsivoglia misura ispirata alla tutela dei consumatori da parte del Ministero della salute, in quanto essa andrebbe a riferirsi a prodotti sulla cui liceità sono innanzitutto chiamate a vigilare le forze dell'ordine.
  Ciò detto, va tuttavia chiarito che resta ferma la liceità dei prodotti alimentari contenenti THC, per quanto entro limiti definiti – i quali, desidero anticipare, verranno indicati in uno specifico decreto del Ministro della salute che, dopo aver esaurito il proprio percorso istruttorio iniziato dopo l'entrata in vigore della legge n. 242 del 2016, è, finalmente, in procinto di essere adottato.
  In conclusione, non posso sottacere che se la situazione descritta è ciò che discende doverosamente dall'applicazione della sentenza della Corte, è pur vero che – come peraltro evidenziato in altro passaggio della sentenza – non può escludersi un diverso intervento normativo da parte del Parlamento che, non a caso, è già impegnato nell'esame di alcuni atti di indirizzo al Governo, nonché in specifici disegni di legge parlamentare che potrebbero portare ad un mutamento del quadro normativo attuale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica sanitaria

commercializzazione

protezione del consumatore