ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02601

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 214 del 24/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: FATUZZO CARLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZANGRILLO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/07/2019
ROTONDI GIANFRANCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/07/2019
Stato iter:
25/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/07/2019
Resoconto FATUZZO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 25/07/2019
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 25/07/2019
Resoconto FATUZZO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/07/2019

SVOLTO IL 25/07/2019

CONCLUSO IL 25/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02601
presentato da
FATUZZO Carlo
testo di
Mercoledì 24 luglio 2019, seduta n. 214

   FATUZZO, ZANGRILLO e ROTONDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi di quanto disposto dal comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (Ago), riconosciuti a seguito di un infortunio sul lavoro o per malattia professionale non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa;

   i lavoratori e i datori di lavori ai sensi della disciplina vigere sono obbligati a versare somme importanti a titolo di contribuzione per l'assicurazione sul lavoro a Inail e per la previdenza e l'assistenza a Inps;

   chi subisce un infortunio grave durante l'attività lavorativa tanto da essere riconosciuto quale inabile al lavoro e invalido non si vede riconosciuto un assegno per il danno subito e uno per la condizione di invalido ma soltanto una misura pari all'importo dell'assegno previdenziale eventualmente integrato per il raggiungimento dell'importo dell'assegno di invalidità, laddove quest'ultimo sia più elevato di quello previdenziale;

   di fatto, quindi, la disposizione richiamata sottrae agli infortunati sul lavoro la rendita Inail in virtù del godimento della pensione di inabilità o invalidità erogata da Inps, nonostante gli stessi lavoratori, nonché i loro datori di lavoro abbiano versato sia i contributi Inail che quelli Inps, registrandosi in tal senso una evidente duplicazione in termini di imposizioni contributive –:

   se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative normative volte ad abrogare la disposizione di cui in premessa o, in alternativa, volte comunque a superare il divieto di cumulo delle due prestazioni, ovvero la sussistenza di una doppia imposizione contributiva priva del corrispettivo duplice beneficio.
(5-02601)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 luglio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-02601

  In merito all'interrogazione dell'onorevole Fatuzzo, relativa alla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, rappresento quanto segue.
  Secondo la normativa in vigore dal 1o settembre 1995 la pensione di inabilità, così come l'assegno ordinario d'invalidità, concesso ed erogato dall'Inps, non sono cumulabili con la rendita vitalizia Inail, se riferita allo stesso evento o causa, fino a concorrenza della rendita stessa.
  In particolare, l'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che le pensioni di inabilità, di reversibilità, o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AGO), liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.
  Pertanto, è possibile avere un riconoscimento di pensione di inabilità, assegno ordinario d'invalidità e, contemporaneamente uno Inail per lo stesso evento o causa, ma i benefici economici spettanti non saranno cumulabili.
  La disposizione in questione, in sostanza, determina che, ove l'evento invalidante sotteso alla concessione delle prestazioni sia il medesimo, i lavoratori possono cumulare solo la quota di pensione eccedente la rendita Inail stessa.
  La ratio della norma risiede nella necessità di impedire che, per il medesimo evento invalidante, siano corrisposte più prestazioni a carico di enti diversi, ancorché si tratti di forme distinte di assicurazione obbligatoria, aventi finalità e natura differente, risarcitoria quella gestita dall'Inail e previdenziale quella gestita dall'Inps.
  L'obiettivo è quello di evitare che da una medesima causa di inabilità derivino, come conseguenze sul piano previdenziale, due distinte attribuzioni patrimoniali in senso lato compensative della medesima riduzione di capacità lavorativa e di guadagno.
  Dunque, per espressa previsione normativa, la rendita Inail dal 1995 non è cumulabile con l'assegno ordinario d'invalidità e con la pensione di inabilità a carico dell'Inps, liquidata per lo stesso evento invalidante, fino alla concorrenza della rendita stessa e ciò per evitare, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, il cumulo delle prestazioni.
  L'Inail con circolare n. 54 del 9 dicembre 1993 ha fornito i chiarimenti e le modalità operative per la trattazione dei casi d'incumulabilità delle diverse prestazioni, disciplinando inoltre la facoltà dell'assicurato all'esercizio del diritto di opzione per il trattamento economico più favorevole, con rinuncia espressa all'altra prestazione.
  È stato, inoltre, chiarito che la facoltà di opzione può essere più volte esercitata nel tempo, purché sussistano i requisiti previsti, qualora intervengano mutamenti della situazione dell'interessato (circolare Ministero del lavoro n. 5/93).
  La ratio di tale facoltà è quella di poter garantire sempre all'interessato il trattamento economico più favorevole.
  La problematica in esame dell'incumulabilità è stata oggetto, in passato, di una possibile riconsiderazione.
  Infatti, nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 186 del 23 dicembre 2004, è stato esaminato, in tal senso, un disegno di legge riguardante «Modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita Inail».
  D'altro canto, va pure considerato che la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 227 del 22-29 maggio 2002, proprio nello scrutinio della costituzionalità dell'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, ha ritenuto legittima la previsione legislativa di un regime di incompatibilità o divieto di cumulo tra le prestazioni previdenziali ed assistenziali a carico dell'Inps, laddove il lavoratore già benefici – in ragione di uno stesso evento inabilitante – di una rendita a carico dell'Inail.
  In particolare, la Corte ha affermato che «non può escludersi un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze della spesa pubblica e con criteri di gradualità, introduca un divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali o assistenziali».
  La disposizione in parola risponde ad una scelta del legislatore, ispirata essenzialmente ad un rigore finanziario giustificato dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica previdenziale.
  Nel ribadire che le prestazioni previdenziali erogate dall'Inps e dall'Inail erano tra di loro cumulabili senza alcun limite fino al 1995, potrà essere valutata nel tempo la possibilità che tecnicamente sia percorribile la soluzione prospettata per i premi assicurativi, in modo da superare la sussistenza di una doppia imposizione contributiva, priva del corrispettivo duplice beneficio.
  Garantisco l'attenzione e l'impegno di questo Governo allo studio di eventuali possibili soluzioni tecniche che possano andare nel senso auspicato dall'onorevole Interrogante.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infortunio sul lavoro

concorrenza

pensionato