ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02600

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 214 del 24/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: MURELLI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAFFARATTO GUALTIERO LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019
CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019
LEGNAIOLI DONATELLA LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019
LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019
MOSCHIONI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019
PICCOLO TIZIANA LEGA - SALVINI PREMIER 24/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 24/07/2019
Stato iter:
25/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/07/2019
Resoconto MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 25/07/2019
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 25/07/2019
Resoconto MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/07/2019

SVOLTO IL 25/07/2019

CONCLUSO IL 25/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02600
presentato da
MURELLI Elena
testo di
Mercoledì 24 luglio 2019, seduta n. 214

   MURELLI, CAFFARATTO, CAPARVI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, MOSCHIONI e PICCOLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   con la legge di bilancio del 2019, articolo 1, commi 283 e 284, è stato reso strutturale il cosiddetto indennizzo per cessazione attività commerciali in crisi;

   trattasi di una prestazione economica concessa a soggetti che svolgono una determinata attività autonoma e che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia e finanziata con l'aliquota del contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento a carico dei commercianti in attività a valere su un apposito fondo istituito nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;

   in altri termini è un'importante misura di autofinanziamento che accompagna al pensionamento i soggetti che, alla cessazione della propria attività commerciale, presentino determinati requisiti anagrafici (62 anni se uomini; 57 se donne) e contributivi (iscrizione al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, anche non continuativi, in qualità di titolari o coadiutori, alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali);

   la misura, introdotta in via temporanea dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, poi oggetto di proroghe fino all'ultima per l'anno 2016, è stata per l'appunto resa strutturale dalla legge di bilancio con decorrenza 1o gennaio 2019;

   di fatto, si è creato un gap per il biennio 2017/2018, nonostante il versamento della predetta maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva terminasse il 31 dicembre 2018;

   come confermato dalla circolare dell'Inps n. 77 del 24 maggio 2019, pertanto, tutti coloro che hanno dovuto chiudere la propria attività commerciale nel biennio 2017/2018 sono esclusi dalla possibilità di usufruire di tale indennizzo, sebbene durante gli anni lavorativi precedenti alla chiusura del loro esercizio commerciale, abbiano contributo, con il versamento della predetta maggiorazione, ad alimentare il fondo;

   invero, a parere degli interroganti, l'Inps ha proceduto ad una interpretazione restrittiva della norma contenuta nella legge di bilancio, limitando il beneficio dell'indennizzo soltanto alle cessazioni di attività decorrenti dal 2019;

   gli interroganti esprimono solidarietà a coloro che, alla luce di tale quadro normativo delineatosi, si definiscono gli «esodati del commercio» –:

   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare con riguardo alla problematica esposta in premessa, al fine di far rientrare nell'accesso al beneficio dell'indennizzo anche coloro che hanno cessato la propria attività lavorativa negli anni 2017 e 2018, a normativa vigente esclusi, sebbene abbiano contribuito ad alimentare l'apposito fondo per l'erogazione dell'indennizzo medesimo.
(5-02600)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 luglio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-02600

  In merito all'interrogazione dell'onorevole Murelli, relativa alla problematica inerente l'esclusione di coloro che hanno cessato la propria attività commerciale nel biennio 2017/2018 dall'ambito di applicazione soggettivo dell'indennizzo previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284 della legge n. 145 del 2018, rappresento quanto segue.
  La vicenda dei lavoratori autonomi costretti a chiudere la propria attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia, rappresenta uno dei numerosi casi sui quali questo Governo ha riposto la sua attenzione.
  Proprio per tale ragione, il Governo, consapevole dell'impatto negativo determinato dallo stato di crisi, ha reso strutturale dal 1o gennaio 2019, con la legge di bilancio 2019, l'indennizzo in riferimento, e, di conseguenza, ha stabilizzato l'obbligo di versamento, per gli iscritti alla relativa Gestione pensionistica, del contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento destinato, in parte, al Fondo che finanzia l'indennizzo stesso.
  La circolare Inps n. 77 del 24 maggio 2019 è in linea con gli interventi legislativi che hanno introdotto e successivamente prorogato l'indennizzo in esame, che sono stati sempre ritenuti applicabili solo per le cessazioni avvenute successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse.
  Pertanto, il medesimo criterio è stato seguito anche per quel che concerne l'applicazione dell'articolo 1, commi 283 e 284 della legge n. 145 del 2018 che oltre a rendere strutturale l'indennizzo in questione ha ripristinato l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09 per cento dal 1o gennaio 2019.
  Si prende atto, tuttavia, che mentre in passato le proroghe non hanno lasciato vuoti temporali, in questo caso il diritto all'indennizzo è terminato nel 2016 per essere ripristinato, in maniera strutturale, con decorrenza 1o gennaio 2019.
  Il disallineamento temporale sussistente tra la possibilità di accesso all'indennizzo e l'assoggettamento all'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09 per cento, tuttavia, era già presente nell'ordinamento ancor prima dell'entrata in vigore dei succitati commi 283 e 284. Difatti, se da un lato le domande di accesso al beneficio potevano essere presentate entro il 31 gennaio 2017, dall'altro, l'aliquota contributiva aggiuntiva veniva prorogata sino al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 490, della legge 147 del 2013).
  Il quesito posto vale ad attirare l'attenzione su questo tema e a riconsiderare, tra i requisiti indicati ai fini del diritto di accesso all'indennizzo in questione, la data di cessazione dell'attività commerciale. Al momento mi sembra però giusto evidenziare che questo Governo ha reso strutturale una misura in passato non stabile.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contributo sociale

indennizzo

pensionato