ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02589

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 214 del 24/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: OSNATO MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SILVESTRONI MARCO FRATELLI D'ITALIA 24/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/07/2019
Stato iter:
25/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/07/2019
Resoconto OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 25/07/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/07/2019
Resoconto OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/07/2019

SVOLTO IL 25/07/2019

CONCLUSO IL 25/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02589
presentato da
OSNATO Marco
testo di
Mercoledì 24 luglio 2019, seduta n. 214

   OSNATO e SILVESTRONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   secondo la disciplina vigente vi sono due principali tipologie di contratto di locazione di immobili ad uso abitativo (non transitorio): il contratto «a canone libero» e il contratto «a canone concordato», che si determina riducendo del 30 per cento il reddito fondiario, ai sensi dell'articolo 37, comma 4-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

   un'ulteriore agevolazione è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, commi 53-54) e concerne la riduzione del 25 per cento delle imposte Imu e Tasi dovute per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, a prescindere dall'ubicazione dell'immobile;

   all'esito della pubblicazione del decreto ministeriale 16 gennaio 2017, n. 62, come interpretato dalla direzione generale del Ministero e dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 31/E, nei confronti dei cittadini dei comuni che successivamente alla pubblicazione del decreto ministeriale non hanno ancora sottoscritto un accordo territoriale si sono verificate gravi e irragionevoli disparità;

   alla luce di quanto indicato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 309 del 1996, il decreto ministeriale n. 62 del 2017 va interpretato nel senso che esso consenta l'attestazione da parte di tutte le organizzazioni firmatarie la convenzione nazionale, mediante le proprie articolazioni territoriali, del rispetto dei criteri obiettivi di determinazione del canone –:

   se non ritenga opportuno adottare iniziative, per quanto di competenza, affinché l'attestazione della conformità del contratto ai criteri dettati negli accordi territoriali sia consentita a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che hanno sottoscritto la convenzione nazionale integralmente recepita nel decreto ministeriale di cui in premessa.
(5-02589)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 luglio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02589

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina dei contratti di locazione ad uso abitativo «a canone concordato», e, in particolare, chiedono chiarimenti in merito all'opportunità di un intervento affinché l'attestazione della conformità del contratto ai criteri dettati dagli accordi territoriali sia consentita a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che hanno sottoscritto la convenzione nazionale integralmente recepita nel decreto ministeriale 16 gennaio 2017 n. 62.
  Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si rappresenta quanto segue.
  La legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», nel definire le modalità di stipula o rinnovo dei contratti di locazione a canone concertato di cui all'articolo 2, comma 3, individua due distinti momenti procedurali, entrambi essenziali, per una corretta determinazione dei canoni.
  Tali fasi si sostanziano, la prima, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della richiamata legge 431, nella promozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Convenzione nazionale che individua i criteri generali per la realizzazione degli accordi in sede locale per la stipula dei contratti di locazione sopra detti e la seconda, in attuazione del sopracitato articolo 2, comma 3, nel livello procedurale finalizzato alla sottoscrizione degli accordi in sede comunale.
  Entrambe le fasi sono concluse con l'adozione del Decreto interministeriale n. 62 del 16 gennaio 2017.
  A dette fasi partecipano, rispettivamente, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale.
  In tale contesto va sottolineato il ruolo fondamentale svolto dai comuni nella attivazione delle procedure di definizione degli accordi locali in quanto spetta agli enti locali, sia l'individuazione che la successiva convocazione, delle predette organizzazioni di livello locale.
  Ciò detto, e per quanto concerne in particolare il profilo della attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo locale, gli Onorevoli interroganti si riferiscono alla sentenza della Corte costituzionale n. 309 del 1996 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito nella legge n. 359 del 1992, nella parte in cui prevedeva come obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la stipula di accordi in deroga alla legge n. 392 del 1978.
  La sentenza n. 309 del 1996 risulta rispettata dal sistema normativo successivo introdotto con la riforma delle locazioni (legge n. 431 del 1998 e successive modificazioni e decreto ministeriale 16 gennaio 2017), in quanto tale impianto normativo non prevede l'obbligo bensì la mera facoltà della proprietà edilizia e dei conduttori di avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni sindacali (cfr. articolo 2, comma 2, legge n. 431 del 1998 e articolo 1, commi 4 e 8, articolo 2, comma 8, articolo 3, comma 5, decreto ministeriale 16 gennaio 2017).
  Tale impianto normativo, con il quale è stato superato il regime vincolistico introdotto dalla legge n. 392 del 1978, configura un sistema concertativo innanzi sinteticamente descritto, che appare rispettoso delle prerogative che l'ordinamento riconosce ai diversi soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta