ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02411

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 201 del 02/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: FREGOLENT SILVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO 02/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/07/2019
Stato iter:
03/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/07/2019
Resoconto SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 03/07/2019
Resoconto VALENTE SIMONE SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 03/07/2019
Resoconto SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/07/2019

SVOLTO IL 03/07/2019

CONCLUSO IL 03/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02411
presentato da
FREGOLENT Silvia
testo di
Martedì 2 luglio 2019, seduta n. 201

   FREGOLENT e SERRACCHIANI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   secondo l'Osservatorio sulle partite Iva del Ministero, nei primi tre mesi dell'anno sono state aperte 196.060 nuove partite Iva, registrando un aumento del 7,9 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2018;

   il comunicato stampa pubblicato dal Ministero segnala, inoltre, un notevole aumento di avviamenti per le persone fisiche (+14 per cento) dovuto alle crescenti adesioni al regime forfetario, a seguito delle modifiche normative introdotte con la legge di bilancio per il 2019, con una ricomposizione delle aperture a favore della natura giuridica «persona fisica» e a sfavore delle forme societarie;

   i dati disaggregati contenuti nel sito del dipartimento delle finanze dimostrano un ridimensionamento dell'effetto del nuovo regime fiscale, in quanto, a fronte dell'aumento pari a circa 18 mila nuove partite Iva individuali rispetto al 2018, risulterebbe una diminuzione del 17 per cento di nuove partite Iva di società di persone e associazioni professionali;

   il nuovo regime pertanto sembrerebbe incentivare la trasformazione delle società in ditte individuali, incoraggiando la frammentazione e la disgregazione del lavoro autonomo, attraverso le quali poter beneficiare del più favorevole regime forfettario;

   l'auspicato aumento delle nuove realtà imprenditoriali sembrerebbe più che altro il frutto di una riconversione verso la più vantaggiosa partita Iva individuale;

   sempre secondo i dati del Ministero le partite Iva aperte dagli over 65 sarebbero cresciute del 39,2 per cento, molto di più delle altre fasce di età; quelle degli under 35 sono incrementate solo dell'8,51 per cento;

   il dato sembra dettato dall'abrogazione del limite dei 30 mila euro di pensione per accedere al regime agevolato, che concede al pensionato con redditi alti la possibilità di svolgere attività collaterali come consulenze e collaborazioni;

   questi dati dimostrano la possibilità che nel nuovo regime si insinuino comportamenti opportunistici ed elusivi, in quanto chi ha un'attività e supera i 65 mila euro di ricavi, potrebbe cedere parte dei propri ricavi ad un altro contribuente pagando entrambi il 15 per cento di imposte –:

   se non ritenga di adottare iniziative per modificare nuovamente il regime agevolato introdotto nella legge di bilancio al fine di escludere comportamenti opportunistici ed elusivi che sarebbero dimostrati dagli ultimi dati pubblicati dal Ministero, anche mettendo in campo adeguati controlli per verificare la veridicità dell'intestazione delle partite Iva individuali.
(5-02411)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 luglio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02411

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al regime agevolato di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, come modificato dalla legge di bilancio 2019, lamentano come lo stesso sembrerebbe incentivare la trasformazione delle società in ditte individuali al solo fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal citato regime.
  Gli Onorevoli, pertanto, chiedono se non si intenda intervenire, anche attraverso la predisposizione di adeguati controlli, al fine di escludere tali comportamenti elusivi ed opportunistici.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, si evidenzia che con l'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) sono state apportate modifiche al regime forfetario introdotto con l'articolo 1, della legge n. 190 del 2014. Tali modifiche non hanno interessato la struttura del regime in vigore dal 1o gennaio 2015, bensì ne hanno principalmente ampliato l'ambito soggettivo di applicazione, estendendolo ai soggetti con ricavi o compensi fino a 65.000 euro (in precedenza il limite era inferiore e diversificato – da 25.000 a 50.000 euro – a seconda del settore di attività). Sono stati, inoltre, eliminati i limiti relativi ai beni strumentali e all'utilizzo di collaboratori che ne impedivano l'accesso nella previgente disciplina.
  Ciò premesso, appare evidente che il vantaggio di operare in regime forfetario non discende dalle modifiche apportate con la legge di bilancio per il 2019, bensì è connaturato nell'impianto del regime stesso che è volto ad agevolare le iniziative produttive individuali di più limitate dimensioni.
  Si evidenzia, inoltre, per esaustività, che, al fine di evitare il fenomeno della traslazione del fatturato dall'attività esercitata in forma societaria verso quella esercitata in forma individuale e tassata in base alla disciplina del regime forfettario, con la stessa legge di bilancio 2019 è stata modificata la causa di esclusione, in senso restrittivo, riferita alla contestuale partecipazione del soggetto in regime forfetario ad una società.
  Fino al 2018, infatti, non era consentito l'accesso al regime agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipavano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, ovvero a S.r.l. trasparenti di cui all'articolo 116 del Tuir.
  Dal 2019 è precluso l'accesso al regime forfetario agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del Tuir così come a quelli che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
  Con riferimento all'incremento delle partite IVA individuali tra i soggetti over 65, riconducibile, a parere dell'interrogante, alle modifiche normative introdotte dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), giova sottolineare che nella formulazione attualmente in vigore, l'accesso al regime forfetario è precluso alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta.
  Quanto alla ulteriore considerazione circa la possibilità che il soggetto in regime forfetario possa adottare comportamenti opportunistici ed elusivi, «cedendo» parte dei propri ricavi o compensi ad un altro contribuente al fine di «pagare» entrambi il 15 per cento di imposte, si evidenzia che tale comportamento elusivo non è legato necessariamente ad una «trasformazione» di società in ditte individuali, poiché lo stesso può essere posto in essere – anche a prescindere da un precedente esercizio dell'attività in forma associata – da soggetti che per evitare di superare la soglia per l'accesso al regime ricorrano a terzi per la fatturazione dei ricavi eccedenti. Ciò detto, laddove l'esercizio individuale dell'impresa o della professione dovesse risultare fittizio – ossia laddove l'attività fosse svolta tramite una «società occulta» – tale comportamento potrebbe essere, comunque, perseguito e sanzionato attraverso le ordinarie attività di controllo.
  In ultimo, con riguardo ai profili collegati alle attività di controllo, si evidenzia che, anche in occasione dell'estensione della platea dei potenziali beneficiari, saranno messi in campo presidi finalizzati ad evitare che possano accedere al regime soggetti che non possiedono i requisiti prescritti dalla legge, secondo due direttrici dell'azione di contrasto dei comportamenti illeciti:
   accessi diretti presso i contribuenti per verificare se sono in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime agevolato;
   attività di analisi del rischio effettuata attraverso l'utilizzo delle informazioni a disposizione dell'Agenzia che individuerà i contribuenti con degli elevati profili di rischio nei confronti dei quali sarà effettuata la verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni normative.

  L'attività di controllo sarà rivolta sia nei confronti di coloro che hanno adottato il regime per la prima volta sia nei confronti di coloro che già lo applicavano in precedenza.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

politica fiscale

pensionato