ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02355

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 196 del 25/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: GIACOMONI SESTINO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 25/06/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GELMINI MARIASTELLA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/06/2019
MANDELLI ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/06/2019
PETTARIN GUIDO GERMANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/06/2019
SCOMA FRANCESCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/06/2019
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/06/2019
BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/06/2019
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/06/2019
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/06/2019
BENIGNI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/06/2019
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/06/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/06/2019
Stato iter:
26/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/06/2019
Resoconto MANDELLI ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 26/06/2019
Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 26/06/2019
Resoconto MANDELLI ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/06/2019

SVOLTO IL 26/06/2019

CONCLUSO IL 26/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02355
presentato da
GIACOMONI Sestino
testo di
Martedì 25 giugno 2019, seduta n. 196

   GIACOMONI, GELMINI, MANDELLI, PETTARIN, SCOMA, MARTINO, BIGNAMI, BARATTO, CATTANEO, BENIGNI e ANGELUCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con la legge di bilancio 2019 è stata introdotta una nuova disciplina relativa all'imposta sui servizi digitali che ha previsto l'applicazione di un'imposta pari al 3 per cento sui ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali;

   a tale imposta sono assoggettate le imprese che realizzino, congiuntamente, ricavi complessivi non inferiori a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5 milioni di euro;

   detti limiti, ad avviso degli interroganti, non appaiono idonei a evitare che la cosidetta digital tax si applichi ad imprese nazionali già fiscalmente virtuose e, paradossalmente, non sembra affatto semplice ritenere che, paradossalmente, possano effettivamente consentire l'imposizione della auspicata aliquota sui grandi operatori, cosiddetti Ott;

   l'impianto giuridico dell'imposta è ispirato alla proposta di direttiva COM(2018) 148 final che si propone di applicare la cosiddetta digital tax ai grandi operatori del web;

   l'entrata in vigore della suddetta disciplina è subordinata alla adozione di un decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di uno o più provvedimenti da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui ad oggi non si vede luce, nonostante dalla nuova disciplina siano scontate in bilancio entrate pari a 150 milioni di euro nel 2019 e 600 dal 2020 (un miliardo e mezzo di euro in tre anni);

   durante l'esame del cosiddetto «decreto crescita» (1807-A/R) il gruppo Forza Italia ha presentato emendamenti in materia di digital tax miranti a salvaguardare le imprese fiscalmente virtuose e ad escludere dall'ambito di applicazione della digital tax, tra gli altri, le piattaforme destinate alla fornitura di contenuti digitali e la cessione di dati raccolti tramite le medesime piattaforme;

   inoltre, è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno 9/01807-AR/058 a prima firma del Presidente On. Mariastella Gelmini con il quale si impegna il Governo ad intervenire nell'ambito dell'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in linea con lo spirito della proposta di direttiva C50M(2018) 148 final e delle proposte normative degli altri Stati membri, assicurando che alle imprese nazionali fiscalmente virtuose non venga applicata la citata imposta introdotta dalla legge di bilancio 2019 –:

   quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per dare attuazione all'ordine del giorno richiamato in premessa al fine di implementare la digital tax senza creare «buchi» di bilancio e senza colpire ingiustamente le aziende italiane, sanando una inaccettabile asimmetria fiscale a vantaggio dei giganti del web.
(5-02355)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 giugno 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02355

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fanno riferimento all'imposta sui servizi digitali introdotta con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e lamentano che la cosiddetta digital tax, tenuto conto delle soglie dimensionali individuate dalla disciplina vigente, troverebbe applicazione nei confronti delle imprese nazionali già fiscalmente virtuose e non sarebbe suscettibile di assoggettare ad imposizione i grandi operatori del web, i cosiddetti Over The Top.
  Pertanto chiedono di sapere in che modo si intenda intervenire al fine di evitare che la cosiddetta digital tax si applichi ad imprese nazionali già fiscalmente virtuose a tale riguardo richiamando l'attenzione sull'ordine del giorno 9/0180-AR/058, presentato durante l'esame del cosiddetto «decreto crescita» e accolto come raccomandazione, con il quale il Governo si impegna ad intervenire in tal senso nell'ambito dell'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  In proposito, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  La disciplina in argomento prevede l'applicazione di un'aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti dalla fornitura di determinati servizi digitali di soggetti esercenti attività d'impresa che realizzino congiuntamente un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore ad euro 750 milioni ed un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore ad euro 5,5 milioni.
  Le soglie dimensionali di cui al comma 36 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 sono state individuate avendo riguardo alla «Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali» del 21 marzo 2018 COM(2018) 148 final allo scopo di allineare la disciplina nazionale a quella europea. D'altronde, distinguere tra imprese residenti e non residenti, prevedendo per queste ultime un regime fiscale più restrittivo rispetto a quello previsto per le imprese residenti non è coerente con il principio di non discriminazione desumibile dai Trattati UE.
  Giova osservare che, sul fronte della cosiddetta Digital Economy, a livello nazionale, si sono registrati diversi interventi legislativi di diretta ed indiretta incidenza, quali:
   la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (ex articolo 1-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017): procedura che consente ai soggetti non residenti, con determinate caratteristiche, di chiedere all'Agenzia delle entrate, con una serie di risvolti positivi sul piano sanzionatorio, una valutazione sulla presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale (con specifica istanza di accesso al regime dell'adempimento collaborativo);
   l'integrazione dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) (ex articolo 1, comma 1010, della Legge di Bilancio 2018): inserimento nel comma 2 dell'articolo 162, dopo la lettera f), del disposto secondo il quale si configura una PE (Permanent Establishment), quando vi è: «(...) f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato, costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso (...)»;
   l'imposizione sulle transazioni digitali (cosiddetto Web Taxex articolo 1, commi da 1011 a 1019, della Legge di Bilancio 2018): imposta indiretta sulle transazioni digitali B2B;
   la rivisitazione dell'imposizione sulle transazioni digitali (ex articolo 1, commi da 35 a 50, della Legge di Bilancio 2019): la nuova formulazione dell'imposta sui servizi digitali, che abroga la Web Tax precedente, presenta similitudini con la DST (imposta sui servizi digitali) di matrice europea ed a questa sembra ispirarsi.

  In ultimo, il decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cosiddetto Decreto Crescita, la cui legge di conversione è attualmente in fase di approvazione al Senato), all'articolo 13 prevede che: «Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore, i seguenti dati: a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica».
  In attesa del decreto attuativo della rivisitata imposta sui servizi digitali (DST), si ricorda, infine, la pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 aprile 2019 rubricato «Disposizioni per l'attuazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata disciplinata dall'articolo 1-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96». In definitiva, l'Agenzia delle Entrate è impegnata a gestire, anche sui tavoli OCSE e dell'UE, una normativa in evoluzione, con l'impegno a cogliere la ratio sottesa e a procedere ad una coerente attuazione della stessa.
  Tanto premesso, in ordine alle iniziative che il Governo intende assumere per dare attuazione all'ordine del giorno con cui si impegna ad intervenire nell'ambito dell'emanando decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento delle finanze evidenzia come, a fine gennaio 2019, nell'ultima riunione dell'OCSE/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting, è stato raggiunto un accordo (approvazione della policy note « Addressing the tax challenges of the Digitalisation of the Economy») per una soluzione globale e definitiva al problema della tassazione societaria legato alla digitalizzazione dell'economia che dovrebbe essere approvata nel 2020. Tale accordo ha trovato una concreta declinazione nel cosiddetto « programme of work», adottato dall’Inclusive Framework del 28 maggio 2019 e approvato dal G20 a giugno 2019. Il Programme of work individua gli elementi chiave delle diverse opzioni in discussione ripartendo la discussione tecnica tra i diversi gruppi di lavoro dell'OCSE. Alla luce dei concreti progressi intervenuti a livello internazionale, si sta riflettendo sulle modalità di implementazione dell'eventuale misura unilaterale, anche in consultazione con Francia, UK, Spagna e Austria che stanno a loro volta valutando di introdurre nei rispettivi ordinamenti analoghe misure, nelle more di un accordo internazionale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa transnazionale

societa' di servizi

prestazione di servizi