ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02217

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 184 del 04/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 04/06/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2019
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2019
FERRARI ROBERTO PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2019
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2019
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2019
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2019
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2019
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 04/06/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/06/2019
Stato iter:
05/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/06/2019
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 05/06/2019
Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 05/06/2019
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/06/2019

SVOLTO IL 05/06/2019

CONCLUSO IL 05/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02217
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Martedì 4 giugno 2019, seduta n. 184

   CENTEMERO, CAVANDOLI, COVOLO, FERRARI, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   sono trascorsi quasi due anni dall'emanazione del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito il successivo 30 giugno con legge n. 119, il quale ha introdotto una nuova garanzia reale mobiliare di natura non possessoria nell'ambito di «Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti», denominato «pegno mobiliare non possessorio»;

   con il pegno mobiliare non possessorio, due parti stipulano un accordo mediante il quale la parte debitrice costituisce un pegno su un proprio bene mobile, a garanzia di un credito concesso dalla parte creditrice direttamente al debitore o ad un terzo, senza che intervenga lo spossessamento del bene in favore del creditore, ossia senza la consegna del bene da parte del debitore, il quale rimane nella disponibilità dello stesso;

   la ratio di questo modello di garanzia patrimoniale risulta essere quella di implementare gli strumenti di tutela delle ragioni creditorie, nell'ottica di favorire la circolazione della ricchezza e la sicurezza dei traffici economici. Si garantisce, dunque, la cosiddetta «custodia reale» del bene, al fine di evitarne, ad esempio, la distruzione o il deprezzamento;

   è opinione comune che i principali limiti del modello tradizionale di pegno sono rappresentati dal necessario spossessamento del debitore e dal principio di specialità, il quale esige la specifica individuazione del bene soggetto a garanzia reale;

   tuttavia, la mancanza di spossessamento della nuova figura di pegno pone rilevanti problemi in punto di pubblicità del vincolo. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 59 del 2016 dispone infatti che «il pegno non possessorio si costituisce esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato» tenuto dall'Agenzia delle entrate;

   ciò nonostante la nuova garanzia mobiliare non possessoria è rimasta lettera morta, perché la mancata adozione del registro informatico, necessario per assicurarne l'opponibilità, ne ha impedito fino ad oggi l'utilizzo –:

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno fornire delucidazioni in merito a quanto esposto in premessa e se intenda adottare iniziative per costituire il cosiddetto registro informatizzato al fine di garantire il funzionamento del modello di garanzia patrimoniale.
(5-02217)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 giugno 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02217

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti richiamano l'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, ai sensi del quale il legislatore è stata introdotta una nuova garanzia reale mobiliare di natura non possessoria, senza spossessamento del bene in favore del creditore (cd. pegno mobiliare non possessorio).
  Considerato che la ratio dell'istituto risulta quella di implementare gli strumenti di tutela delle garanzie creditorie, nell'ottica di favorire la circolazione della ricchezza e la sicurezza dei traffici economici, nell'interrogazione si evidenzia come la mancanza di spossessamento ponga rilevanti problemi in punto di pubblicità del vincolo, affidata all'iscrizione del pegno di cui trattasi in un apposito registro, da istituirsi presso l'Agenzia delle Entrate.
  Ciò premesso, gli Onorevoli Interroganti chiedono chiarimenti in ordine all'attuazione dell'istituto ed in particolare chiede delucidazioni in merito all'istituzione del previsto registro informatizzato al fine di garantire il funzionamento dell'istituto di cui trattasi.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si evidenzia quanto segue.
  Come rappresentato dagli Onorevoli Interroganti, l'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, prevede l'istituzione, presso l'Agenzia delle Entrate, di un registro informatico per l'iscrizione dei pegni mobiliari non possessori (di seguito Registro Pegni).
  Tale iscrizione, come esplicitamente previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 59 del 2016, «ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle Entrate», essendo la garanzia costituita in forza del contratto stipulato fra le parti (in altri termini, l'iscrizione nel Registro Pegni ha funzione dichiarativa e non costitutiva).
  Al comma 6 di detto articolo si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia la regolamentazione delle operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso.
  In considerazione della portata delle relative disposizioni – finalizzate ad integrare e attuare la disciplina contenuta nel decreto-legge – tale decreto risulta riconducibile fra i regolamenti ministeriali, da adottare previo parere del Consiglio di Stato e da sottoporre al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.
  L'Agenzia delle Entrate, cui il legislatore ha affidato la tenuta del previsto Registro Pegni, ha tempestivamente attivato la necessaria istruttoria e provveduto, su impulso del Ministero emanante, a predisporre un primo schema di regolamento finalizzato a dettare le disposizioni attuative; in esito a varie interlocuzioni ed incontri fra rappresentanti dei Dicasteri concertanti, nonché alla luce delle osservazioni formulate al riguardo dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato, è stato predisposto, unitamente alle necessarie Relazioni (illustrativa, tecnica, ATN e AIR), un testo condiviso, sottoposto al parere del Garante per la protezione dei dati personali e, a valle di questo (reso con nota prot. n. 19908 del 3 luglio 2018), al Consiglio di Stato.
  Il citato Organo Consultivo, con provvedimento 2880 del 14 dicembre 2018, ha sospeso l'adozione del parere richiesto, reputando necessario un supplemento di istruttoria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
  In particolare, il Consiglio di Stato ha formulato alcuni rilievi, evidenziando, tra l'altro, l'opportunità di una audizione degli stakeholder, considerato l'impatto della normativa sul traffico dei beni di impresa, gli effetti della garanzia nonché le esigenze di certezze sottese alla circolazione del bene vincolato.
  Alla luce delle osservazioni formulate, si sta pertanto provvedendo ad una serie di audizioni, nel contesto di appositi incontri organizzati dall'Agenzia delle Entrate, che si prevede di completare entro il corrente mese.
  Di quanto emerso nel corso di tali approfondimenti e incontri, l'Agenzia fornirà tempestiva informazione al Ministero dell'economia e delle finanze e provvederà ad illustrare, partitamente in ordine a ciascun punto esaminato dal Consiglio di Stato, l'esito dell'attività istruttoria condotta e le conseguenti considerazioni.
  La definizione di una disciplina regolamentare sufficientemente puntuale e di un'infrastruttura adeguata potrà concretamente assicurare l'assolvimento della funzione che il legislatore assegna all'iscrizione del contratto costitutivo del pegno mobiliare non possessorio nell'istituendo registro pubblico, funzione che, come evidenziato dal Consiglio di Stato, risulta essere quella «...di garanzia sia nei rapporti interni tra creditore e debitore sia nei rapporti esterni verso terzi (possibili acquirenti ed altri creditori), i quali sono avvertiti circa il fatto che il bene è a disposizione del creditore a garanzia di un suo credito».
  In parallelo alle attività istruttorie sopra illustrate, l'Agenzia dell'Entrate sta provvedendo alla pianificazione degli sviluppi informatici necessari per la realizzazione e la gestione del Registro informatizzato per l'iscrizione dei pegni non possessori, nonché dei correlati adempimenti fiscali, che verranno definiti nel dettaglio a valle della emanazione del previsto regolamento.
  In particolare, la citata Agenzia ha avviato, già dal 2016, le attività finalizzate alla realizzazione del sistema informatico, pianificando e programmando i conseguenti sviluppi necessari e definendo un modello di funzionamento del sistema e il relativo piano economico.
  La tempistica per la completa realizzazione del sistema informatico è prevista nello schema di regolamento, il quale fissa il termine per l'avvio del Registro Pegni entro nove mesi dalla emanazione del decreto stesso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aiuto alle imprese

espropriazione

garanzia