ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02173

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 179 del 28/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: CAON ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/05/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 28/05/2019
BRUNETTA RENATO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 28/05/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO delegato in data 28/05/2019
Stato iter:
29/05/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/05/2019
Resoconto CAON ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 29/05/2019
Resoconto PESCE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E TURISMO)
 
REPLICA 29/05/2019
Resoconto CAON ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/05/2019

SVOLTO IL 29/05/2019

CONCLUSO IL 29/05/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02173
presentato da
CAON Roberto
testo di
Martedì 28 maggio 2019, seduta n. 179

   CAON, NEVI e BRUNETTA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   le varietà di vitigni presenti in Italia si stima siano circa 1.500, di cui solo circa 370 sono ammesse alla coltivazione;

   di queste ultime, le 28 più diffuse coprono circa il 66 per cento della superficie vitata nazionale;

   i vitigni sono classificati in «raccomandati», destinati alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata, e «autorizzati» per la produzione degli altri vini (a indicazione geografica tipica e vini da tavola) e gli elenchi sono formati su base provinciale;

   i vitigni minori molto spesso coincidono con i vitigni più antichi presenti sul territorio nazionale;

   l'interesse per i vitigni minori, nato dal movimento ecologista, oggi ne ha travalicato i confini, nel senso che tale interesse si è proficuamente coniugato con interessi di natura economica, dato che i mercati, pur globalizzati a favore di un numero ristrettissimo di vitigni, mostrano una spiccata tendenza a premiare anche prodotti di nicchia, purché di qualità molto elevata e certificata in modo trasparente;

   la rigidità dei disciplinari relativi alle denominazioni di origine, coniugata ai controlli che vengono effettuati con notevole severità, può provocare l'esclusione di interi vigneti dalla denominazione qualora venga riscontrata la presenza nel vigneto di un numero pur molto ridotto di vitigni minori non autorizzati dal disciplinare;

   per evitare tale rischio il viticoltore è spesso indotto a espiantare il vitigno minore, con conseguente perdita di biodiversità e di patrimonio culturale;

   a tali pratiche è connesso il rischio di perdere varietà minori piantate dai nostri antenati, che costituivano allora e continuano a costituire oggi ottimi elementi coadiutori utili a compensare eventuali problemi nelle sempre più frequenti annate estreme –:

   se il Ministro non ritenga opportuno e indispensabile, assumere iniziative, anche in sede di adozione dei decreti applicativi della legge sul vino (n. 238 del 2016), per salvaguardare questo fondamentale patrimonio genetico, promuovendo una più precisa conoscenza del fenomeno e introducendo una clausola generale di eccezione alla rigidità dei disciplinari di denominazione, che consenta di mantenere le piante appartenenti ad un vitigno minore ed aventi un'età superiore ai trent'anni, eventualmente entro quote prefissate per ciascuna zona colturale e ciascun vitigno.
(5-02173)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 maggio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-02173

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  rilevo in premessa che le puntuali disposizioni poste dai Disciplinari sulle denominazioni d'origine a tutela dei relativi prodotti, sono state introdotte in linea con quanto previsto dalla pertinente normativa europea e nazionale.
  Mi riferisco, in particolare, all'articolo 81, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308 del 2013 e all'articolo 5, comma 1, della legge n. 238 del 2016 che consentono, per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del citato Regolamento europeo, soltanto l'utilizzo delle varietà di uva da vino iscritte nel registro nazionale delle varietà di viti classificate, per le relative aree amministrative, come varietà idonee alla coltivazione.
  L'unica eccezione è prevista per i vini IGP per la cui produzione possono essere utilizzate anche le varietà in fase di sperimentazione, classificate come «varietà in osservazione».
  Alla luce di questa possibilità il recupero dei «vitigni minori» può essere incluso nei Disciplinari IGF, nel rispetto delle specifiche norme di carattere scientifico e sperimentale, come «varietà in osservazione» e quindi, a seguito della loro classificazione, tali vitigni possono essere inseriti negli specifici Disciplinari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

vigna

viticoltura

coltivatore