ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02050

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 170 del 07/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: FREGOLENT SILVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/05/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 07/05/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/05/2019
Stato iter:
08/05/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/05/2019
Resoconto FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 08/05/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 08/05/2019
Resoconto FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/05/2019

SVOLTO IL 08/05/2019

CONCLUSO IL 08/05/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02050
presentato da
FREGOLENT Silvia
testo di
Martedì 7 maggio 2019, seduta n. 170

   FREGOLENT e MORETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'Agenzia delle entrate ha proposto, nella consulenza giuridica n. 3 del 4 dicembre 2018, un chiarimento in merito alla corretta aliquota Iva applicabile alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini, prevedendo l'aliquota ordinaria del 22 per cento sull'intera fornitura riguardante anche l'illuminazione comune, gli ascensori, gli impianti e altro;

   il numero 103) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante il Testo unico Iva, prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10 per cento alla fornitura di «energia elettrica per uso domestico»;

   nel citato chiarimento tuttavia l'amministrazione finanziaria osserva che nel condominio la prestazione di fornitura di energia elettrica è fatturata distintamente ad ogni unità immobiliare e che la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini è fatturata anch'essa direttamente allo stesso condominio, con ciò ritenendo che le parti comuni dei condomini non soddisfino il requisito di uso domestico come impiego per la propria abitazione;

   tale interpretazione risulta difficilmente comprensibile nell'ipotesi in cui il condominio abbia natura interamente residenziale o anche solo prevalentemente residenziale, ossia qualora siano presenti nell'immobile anche porzioni minori destinate a uffici, studi professionali, negozi e altro;

   la conseguenza diretta di questa interpretazione perciò è l'incremento dell'Iva dal 10 al 22 per cento che graverà sui contribuenti già provati dal sensibile rialzo degli oneri di sistema in bolletta, e in particolare sulla grossa fascia di popolazione che vive nei condomini più anziani dove le spese dell'elettricità sono in comune; l'incremento Iva invece inciderà meno su coloro che vivono nei condomini di più recente costruzione, con il riscaldamento autonomo, e non inciderà affatto su chi abita in case unifamiliari e ville –:

   se non ritenga utile adottare iniziative, se opportuno anche in sede legislativa, al fine di riportare un equilibrio nella tassazione della fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini residenziali o prevalentemente residenziali, riducendo l'aggravio sulle fasce più deboli della popolazione, evitando l'accertamento sul pregresso e scongiurando il rischio di contenzioso dovuto alla differente interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria.
(5-02050)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 maggio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02050

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al regime IVA cui è assoggettata la fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini.
  Gli Onorevoli osservano che nella consulenza giuridica n. 3 del 4 dicembre 2018,l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'IVA deve essere corrisposta nella misura del 22 per cento sull'intera fornitura riguardante anche l'illuminazione comune, gli ascensori, gli impianti, e altro, non trovando applicazione l'aliquota IVA agevolata nella misura del 10 per cento, di cui al numero 103) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per la fornitura di «energia elettrica per uso domestico».
  L'Onorevole interrogante rappresenta che la conseguenza diretta di questa interpretazione è «l'incremento dell'IVA dal 10 al 22 per cento che graverà sui contribuenti già provati dal sensibile rialzo degli oneri di sistema in bolletta» ed in particolare sulla grossa fascia di popolazione che vive nei condomini di vecchia costruzione dove le spese dell'elettricità sono sostenute in comune.
  Ciò premesso, chiede di valutare l'opportunità di intervenire in sede legislativa, al fine di riportare un equilibrio nella tassazione della fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini residenziali o prevalentemente residenziali, riducendo l'aggravio sulla fasce più deboli della popolazione evitando altresì l'accertamento sul pregresso e scongiurando il rischio di contenzioso.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 102 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, stabilisce che: «Previa consultazione del comitato IVA, ciascuno Stato membro può applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento».
  Nell'ordinamento italiano, in linea con le disposizioni unionali, la sopra menzionata Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, include tra i beni che fruiscono dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento:
   «103) energia elettrica per uso domestico;».

  A tal proposito l'Agenzia delle entrate, ha chiarito nella Circolare del Ministero delle Finanze del 7 aprile 1999, n. 82, e ribadito con la risoluzione 15 dicembre del 2004, n. 150, che «l'uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano il gas o l'energia elettrica, il calore-energia nella propria abitazione, a carattere familiare o collettivo, e non utilizzano i citati prodotti nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini IVA, anche se in regime di esenzione».
  Nel citato documento di prassi, l'Agenzia ha, altresì, chiarito che «Il legislatore attraverso il richiamo “all'uso domestico” dei consumi in discorso ha infatti limitato l'agevolazione alle sole ipotesi di impiego di energia elettrica, del gas, del calore-energia nella propria abitazione a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo con esclusione, pertanto, delle ipotesi in cui i cennati prodotti vengano utilizzati promiscuamente anche in strutture non residenziali».
  Tanto premesso, sono comunque in corso presso i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria gli opportuni approfondimenti istruttori volti a risolvere la criticità segnalata dagli Onorevoli interroganti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

energia elettrica

IVA

condominio