ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02048

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 170 del 07/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: MARTINO ANTONIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 07/05/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/05/2019
BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/05/2019
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/05/2019
BENIGNI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/05/2019
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/05/2019
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/05/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/05/2019
Stato iter:
08/05/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/05/2019
Resoconto MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 08/05/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 08/05/2019
Resoconto MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/05/2019

SVOLTO IL 08/05/2019

CONCLUSO IL 08/05/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02048
presentato da
MARTINO Antonio
testo di
Martedì 7 maggio 2019, seduta n. 170

   MARTINO, GIACOMONI, BIGNAMI, BARATTO, BENIGNI, CATTANEO e ANGELUCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   durante la discussione alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (C. 1408), in data 13 dicembre 2018, è stato accolto l'ordine del giorno n. 9/01408/012 nell'ambito del quale si evidenziava che il provvedimento riguardava anche gli eventi sismici del 2012, essendo stata introdotta, nel corso dell'esame presso il Senato, una disposizione con cui si prevede che i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012 sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data del 31 dicembre 2018, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui alla disposizione in esame sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Vi sono ulteriori situazioni di profondo disagio che riguardano i territori colpiti da eventi sismici negli anni passati come l'Abruzzo rispetto ai quali sarebbe opportuno intervenire al fine di favorire lo sviluppo economico e la ripresa produttiva;

   in particolare, l'ordine del giorno richiamato impegnava il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa nel prossimo provvedimento utile, finalizzata a gestire fiscalmente i territori del 1° e 2° cratere 2009 e anni successivi per un periodo non inferiore a 20 anni, alla stessa stregua del comune frontaliero di Livigno –:

   se e quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di dare seguito all'impegno contenuto nel citato ordine del giorno n. 9/01408/012.
(5-02048)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 maggio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02048

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano adottare al fine di dare seguito all'impegno contenuto nell'ordine del giorno n. 9/1408/012 – approvato nel corso dell’iter di conversione del decreto-legge n. 119 del 2018 – con il quale il Governo si impegnava a valutare l'opportunità di estendere ai comuni dell'Abruzzo interessati dal sisma del 6 aprile 2009 il regime fiscale vigente nel comune di Livigno.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Il regime fiscale richiamato comporta di fatto l'adozione di una zona extra-doganale per cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono esenti da IVA e da altri tributi quali accise e dazi doganali in modo da attrarre grandi aziende ad investimenti e rilanciare l'attività produttiva locale.
  Ciò premesso, occorre preliminarmente osservare che la materia doganale è di competenza esclusiva degli Organismi UE e, quindi, sottratta alla potestà del legislatore nazionale. In particolare, l'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione), stabilisce che il territorio doganale dell'Unione è formato dall'insieme dei territori degli Stati che fanno parte dell'UE con alcune limitate eccezioni (extraterritorialità doganale).
  Per quanto riguarda la Repubblica italiana, è previsto in particolare che il comune di Livigno resti escluso dal territorio doganale dell'Unione europea (il comune di Livigno non rientra altresì nel campo di applicazione della Direttiva IVA – Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – articolo 6, comma 2, lett. e).
  In considerazione di quanto sopra, pertanto, si rappresenta che la volontà di includere i comuni dell'Abruzzo interessati dal sisma del 6 aprile 2009 tra i territori extradoganali dell'UE (come nel caso di Livigno), comporta necessariamente una modifica del territorio doganale dell'Unione Europea (così come definito dal suddetto articolo 4 del Codice doganale dell'Unione) e dunque una modifica del Regolamento (UE) n. 952/2013, ad opera di uno strumento normativo di pari rango.
  Si rileva, in ultimo, che le misure proposte comportano in ogni caso effetti finanziari negativi valutabili solo al momento della definizione delle stesse.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regione di frontiera

sisma

azienda agricola