ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02046

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 170 del 07/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: MACINA ANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/05/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DADONE FABIANA MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2019
ALAIMO ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2019
BALDINO VITTORIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2019
BERTI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2019
BILOTTI ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2019
CATTOI MAURIZIO MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2019
CORNELI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2019
D'AMBROSIO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2019
DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2019
FORCINITI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2019
PARISSE MARTINA MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2019
SILVESTRI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2019
SURIANO SIMONA MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2019
TRIPODI ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2019


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 07/05/2019
Stato iter:
08/05/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/05/2019
Resoconto DADONE FABIANA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 08/05/2019
Resoconto SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 08/05/2019
Resoconto DADONE FABIANA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/05/2019

SVOLTO IL 08/05/2019

CONCLUSO IL 08/05/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02046
presentato da
MACINA Anna
testo di
Martedì 7 maggio 2019, seduta n. 170

   MACINA, DADONE, ALAIMO, BALDINO, BERTI, BILOTTI, MAURIZIO CATTOI, CORNELI, D'AMBROSIO, DIENI, FORCINITI, PARISSE, FRANCESCO SILVESTRI, SURIANO e ELISA TRIPODI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   dopo 17 anni di elusione normativa ed una class action vittoriosa presso il Tar Lazio, il decreto legislativo n. 95 del 2017, attuativo della legge delega cosiddetta «Madia», ha istituito il nuovo ruolo direttivo ad esaurimento della polizia di Stato che, per sanare ha l'annosa questione, ha sostituito il ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2000 ma, tra tutte le forze di polizia civili e militari, mai costituito nella sola polizia di Stato, danneggiando gli ispettori della polizia di Stato ex legge n. 121 del 1981: il ruolo direttivo ad esaurimento non ha sanato la questione, ha comportato una regressione di 12 parametri economici, non restituisce nemmeno le prerogative annullate dal 2000, dopo che gli stessi soggetti interessati, con il decreto legislativo n. 197 del 1995 erano stati retrocessi e demansionati, caso unico nella storia della Repubblica, e non risponde minimamente al principio di equiordinazione indicato nella suddetta delega;

   le Commissioni parlamentari sottolinearono all'epoca le criticità, raccomandando al Governo di «tenere conto della posizione giuridica differenziata in cui si è venuto a trovare il personale della Polizia di Stato che alla data del 31 agosto 1995 rivestiva una delle qualifiche dell'originario ruolo degli ispettori e alla data del 1° gennaio 2017 prestava servigio con la qualifica di ispettore superiore s.u.p.s. sostituto commissario e che per effetto della mancata indizione dei concorsi ex articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è risultato privato della possibilità di progredire gerarchicamente nel superiore ruolo direttivo, come invece regolarmente avvenuto per il personale degli altri Corpi di polizia civili e militari e per le Forze armate, prevedendo altresì che, a seguito del concorso per titoli, acceda integralmente e direttamente, anche in sovrannumero riassorbibile rispetto alle 1.500 unità indicate (le 300 ulteriori alle 1.500 sono destinate a sanare altra posizione soggettiva), alla qualifica di commissario capo del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2017 e decorrenza economica dal 1° gennaio 2018 (...)» –:

   se e quali iniziative intenda adottare per sanare l'illustrata iniqua e penalizzante situazione, già rimessa alla Corte costituzionale dal Tar Abruzzo, al fine di «equiordinare» gli interessati ai loro omologhi delle forze di polizia civili e militari ai quali, prima del decreto legislativo n. 197 del 1995 (in cui furono retrocessi), erano sovraordinati gerarchicamente, funzionalmente ed economicamente.
(5-02046)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 maggio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-02046

  Signor Presidente, signori deputati,

  il recente «riordino» dei ruoli delle Forze di polizia, operato con il decreto legislativo n. 97 del 2017, nell'abrogare il «ruolo direttivo speciale» istituito nel 2000 lo ha sostituito con un «nuovo» ruolo direttivo, che non poteva che essere qualificato ad alimentazione limitata nel tempo, come emerge anche dalla; denominazione «ad esaurimento», proprio alla luce di particolari agevolazioni che lo caratterizzano sul piano sia dell'accesso sia della progressione in carriera.
  In particolare il nuovo ruolo ad esaurimento prevede:
   una dotazione organica pari a 1.800 unità (a fronte delle 1.300 previste dal riordino del 2000);
   un'alimentazione mediante 2 distinte procedure concorsuali, per soli titoli, senza prevedere il possesso della laurea. Un primo concorso, bandito per 1.500 posti, ha registrato domande di partecipazione inferiori alle disponibilità, ed un secondo, previsto per 300 unità poi elevate a 436 posti per dare copertura ai posti non assegnati con il primo concorso;
   l'articolazione in 3 qualifiche (vice commissario, commissario e commissario capo), con notevole accelerazione nella progressione in carriera. In particolare, i vincitori del primo concorso raggiungeranno la qualifica apicale di commissario capo in 2 anni e 3 mesi di effettiva permanenza nella qualifica di commissario, a fronte dei previsti 6 anni per il suddetto ruolo direttivo speciale del riordino del 2000 e dei 7 in caso di attuale accesso alla carriera dall'interno (con laurea triennale);
   possibilità, fino al 2026, per i funzionari del ruolo ad esaurimento in possesso della prescritta laurea quinquennale, di partecipare, senza limiti di età e con riserva di posti, al concorso pubblico per commissario della carriera dei funzionari;
   attribuzione di funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari e previsione di rapporti gerarchici basati sulle qualifiche ed anzianità e non sull'appartenenza a tale carriera piuttosto che al ruolo ad esaurimento.

  Va anche rilevato che a circa il 99 per cento dei funzionari del primo concorso è stato garantito il mantenimento della precedente sede di servizio, mentre sul piano delle opportunità di progressione in carriera, già prima del riordino del 2017, l'ordinamento ha consentito ad oltre 650 già appartenenti, in possesso di laurea, di accedere alle qualifiche direttive, mediante concorsi.
  Sul piano del contenzioso, va rilevato che, le doglianze dei funzionari del ruolo ad esaurimento in merito alla richiesta di essere inquadrati con decorrenza giuridica riferita agli anni in cui dovevano essere banditi i concorsi (2001-2005) secondo quanto previsto dal riordino del 2000 – sono state oggetto di vaglio in sede di giustizia amministrativa.
  In particolare, il Consiglio di Stato con sentenza n. 24 del febbraio 2019, riformando la decisione del Tar Lazio del febbraio 2016 – citata dagli onorevoli interroganti – ha confermato la legittimità dell'operato dell'Amministrazione con riferimento all'asserita inerzia circa la mancata indizione dei concorsi per l'alimentazione transitoria del precedente «ruolo direttivo speciale».
  Inoltre diversi Tar hanno dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi in relazione sia alla forma collettiva sia al tipo di azione proposta.
  Il solo Tar Abruzzo, a cui si è aggiunto, recentissimamente, il Tar Calabria-Reggio di Calabria, ha invece riconosciuto la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta dai ricorrenti con riferimento all'adeguatezza delle misure compensative disposte per ovviare al ritardo dell'approvazione del riordino, sollevando la questione di legittimità costituzionale.
  Fermo restando che l'Amministrazione sta ritualmente predisponendo il gravame dinanzi al Consiglio di Stato, è intendimento attendere le determinazioni della Giustizia costituzionale ed eventualmente intervenire sulla cosiddetta normativa di risulta, che dovesse sussistere all'esito del giudizio, in adeguamento ad esso.
  In tale quadro, resta ferma la disponibilità di valutare l'utilizzo, anche a tale scopo, del potere legislativo delegato cosiddetto correttivo, a disposizione fino al 30 settembre 2019, per ogni possibile intervento volto ad eliminare le distonie ed iniquità che dovessero emergere.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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