ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02017

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 169 del 02/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: BUSINAROLO FRANCESCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/05/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 02/05/2019
Stato iter:
05/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/06/2019
Resoconto COMINARDI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 05/06/2019
Resoconto BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/05/2019

SOLLECITO IL 16/05/2019

DISCUSSIONE IL 05/06/2019

SVOLTO IL 05/06/2019

CONCLUSO IL 05/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02017
presentato da
BUSINAROLO Francesca
testo di
Giovedì 2 maggio 2019, seduta n. 169

   BUSINAROLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   da recenti notizie di cronaca (www.verona-in.it in del 27 aprile 2019) si apprendono gli sviluppi di una vicenda, già oggetto di una interrogazione (n. 5-11761) presentata dalla sottoscritta nel corso della XVII legislatura, riguardante 40 lavoratori che, assunti tra il 2005 e il 2007 dall'azienda Serenissima Costruzioni, vennero distaccati presso la A4 Holding SpA (società controllante della Serenissima Costruzioni spa e partecipata da istituzioni pubbliche tra cui il comune e la provincia di Verona), impegnati principalmente presso la direzione lavori di Autostrada spa nei cantieri della Valdastico Sud e che sono stati interessati dalla procedura di mobilità aperta con comunicazione del 5 novembre 2014, a seguito del fallimento di Serenissima Costruzioni s.p.a.;

   nel corso degli anni sono intervenute ben tre sentenze (due di merito e una di legittimità), tutte a sostegno dei lavoratori licenziati: in particolare, il tribunale di Verona, chiamato a esprimersi sulla legittimità dei distacchi, con sentenza n. 497/2015, non solo ne ha dichiarato, appunto la illegittimità, ma ha certificato e consacrato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di Autostrada Brescia-Padova spa con decorrenza, per ciascun lavoratore, dal primo provvedimento di distacco. Successivamente la corte d'appello di Venezia – sezione lavoro – pronunciandosi sull'appello proposto da Serenissima Costruzioni Spa e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa contro la sentenza n. 497/15 del giudice del lavoro del tribunale di Verona, ha rigettato lo stesso e condannato le parti appellanti al pagamento delle spese processuali, di fatto riconfermando la pronuncia del tribunale di Verona nel merito;

   da ultimo la Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 33021 depositata il 20 dicembre 2018, nel rigettare il gravame di legittimità, ha confermato la pronuncia di merito del tribunale di Verona, di fatto reiterando l'obbligo del reintegro dei lavoratori nel posto di lavoro con ovvio e contestuale obbligo, da parte del datore di lavoro, al pagamento di tutti gli «emolumenti» ad essi dovuto, sia arretrati che presenti;

   ad oggi, però, consta all'interrogante che la A4 Holding spa non abbia ottemperato a quanto previsto dalla sentenza della Corte di cassazione, con grave nocumento sia per i lavoratori che in tre anni, nonostante la professionalità e l'esperienza, hanno trovato grandi difficoltà nella ricerca di un impiego nello stesso settore, sia per le loro famiglie, penalizzate dalla mancanza di lavoro e dall'improvvisa situazione di disagio, soprattutto a livello economico;

   il comportamento dell'azienda, di mancata esecuzione dell'ordine del giudice, costituisce un illecito contro l'amministrazione della giustizia e si configura, dunque, come una vera e propria violazione dell'autorità dello Stato. Il comportamento di mancata esecuzione dell'ordine del giudice costituisce una condotta omissiva nei confronti di un preciso obbligo. La volontà dell'azienda di non procedere alla reintegra nel posto di lavoro dei dipendenti è già rilevabile dalla proposizione del gravame in sede di appello, per l'infondatezza del gravame medesimo riscontrabile sin dal momento genetico della decisione del tribunale di Verona. Ad avviso dell'interrogante il comportamento inaccettabile dell'azienda non solo contrasta con il principio della deflazione processuale, ma comporta anche un danno economico per la pubblica amministrazione –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda porre in essere al fine di garantire, anche alla luce delle varie sentenze intervenute, una positiva conclusione della vicenda, valutando se sussistono i presupposti per promuovere un tavolo istituzionale con la partecipazione dell'azienda e delle rappresentanze dei lavoratori, già provati dalla perdita del proprio lavoro e che non vedono ancora riconosciuti i propri diritti, sanciti dalle pronunce susseguitesi, in una società in cui il lavoro rappresenta uno dei pilastri della Costituzione.
(5-02017)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 giugno 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-02017

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale si richiede un intervento governativo volto a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti nella vicenda giudiziaria a cui l'Onorevole interrogante fa riferimento, evidenzio da subito la disponibilità del Ministero da me oggi rappresentato a promuovere, di concerto con le altre Amministrazioni istituzionalmente competenti, nonché alla presenza dei rappresentanti legali dell'azienda e dei lavoratori, un apposito tavolo di confronto volto a verificare la presenza di eventuali fattori ostativi all'attuazione del principio di diritto consacrato nella sentenza della Suprema Corte dello scorso dicembre.
  Ritengo che questa possa essere la strada più efficacemente percorribile in quanto, sulla base degli elementi forniti dai competenti uffici del Ministero della giustizia, si evidenzia, in termini generali, che le conseguenze «reintegratorie» delle sentenze di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non sono purtroppo coercibili da parte dell'Autorità Giudiziaria, non essendo suscettibili di esecuzione in forma specifica.
  Dottrina e giurisprudenza concordano nell'affermare che tanto deriva dalla circostanza che la riammissione in azienda implica un infungibile comportamento attuativo e collaborativo del datore di lavoro, il quale è l'unico soggetto legittimato ad impartire al lavoratore le direttive sull'attività da svolgere nell'ambito dell'organizzazione produttiva.
  Rimane pertanto percorribile, allo stato attuale, la possibilità di convocare le parti per valutare una possibile soluzione di tale vicenda, che ancora una volta vede soccombere la parte debole del rapporto di lavoro, ma posso nel contempo esortare i lavoratori coinvolti a promuovere, dinanzi all'Autorità giudiziaria, un apposito giudizio nei confronti del datore di lavoro inadempiente, al fine di ottenere il risarcimento del danno maturato per tutto il periodo in cui perdura il reintegro nel proprio posto di lavoro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

holding

rappresentanza del personale