ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01933

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 162 del 12/04/2019
Firmatari
Primo firmatario: DI MAIO MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/04/2019


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12/04/2019
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12/04/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 02/05/2019
Stato iter:
20/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/06/2019
Resoconto CRIPPA DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 20/06/2019
Resoconto DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/04/2019

DISCUSSIONE IL 20/06/2019

SVOLTO IL 20/06/2019

CONCLUSO IL 20/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01933
presentato da
DI MAIO Marco
testo di
Venerdì 12 aprile 2019, seduta n. 162

   MARCO DI MAIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   nell'ambito delle varie misure che secondo gli organi di stampa potrebbero far parte del cosiddetto provvedimento d'urgenza per la crescita vi sarebbe anche una norma che sottrarrebbe alle regioni di poter intervenire con proprie politiche territoriali in materia di credito per il sostegno alle imprese;

   la «riforma Bassanini» aveva concesso proprio alle regioni la possibilità di limitare l'accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alla controgaranzia, valorizzando così l'integrazione tra garanzie private e garanzia pubblica;

   una scelta motivata dalla necessità di sostenere l'accesso al credito in favore di micro e piccole imprese;

   proprio per sostenere l'accesso al credito delle imprese, in particolare degli artigiani e delle micro e piccole imprese ci sono esperienze consolidate nel tempo, come quella ad esempio della regione Emilia-Romagna, che hanno deciso di limitare l'accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alla sola controgaranzia;

   ove fosse confermata questa notizia, ci si troverebbe di fronte ad una scelta che penalizzerebbe fortemente il tessuto produttivo del Paese compromettendo il principio dell'autonomia regionale anche qui in piena contraddizione con gli annunci e con conseguenze negativissime per l'economia;

   molte organizzazioni di categoria si sono già rivolte al Governo appellandosi a una riconsiderazione della misura annunciata evidenziando i rischi di contraccolpi negativi per tantissime aziende –:

   se il Governo intenda davvero adottare iniziative volte a procedere in questa direzione o se intenda invece ascoltare il grido d'allarme proveniente dalle organizzazioni di categoria, riconsiderando la previsione di abolire la possibilità per le regioni di sostenere in autonomia il sistema delle imprese e confermando l'attuale impianto legislativo.
(5-01933)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 giugno 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-01933

  Rispondo alle questioni poste nell'atto in discussione riguardanti le politiche in materia di accesso al credito per il sostegno alle imprese.
  Occorre premettere che la previsione contenuta nella lettera r) dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998 (cosiddetta «Riforma Bassanini»), come rilevato anche dall'Interrogante, consentiva alle regioni di limitare, nell'ambito del proprio territorio, gli interventi del Fondo di garanzia per le PMI alla sola controgaranzia, escludendo, in tal modo, l'altra modalità di intervento del Fondo rappresentata dalla garanzia diretta, ossia dalla garanzia prestata dal Fondo direttamente nei confronti del soggetto finanziatore.
  La norma, nata prima dell'avvio operativo del Fondo di garanzia per le PMI, avvenuto a gennaio 2000, rappresentava una sorta di correttivo all'applicazione del Fondo, nella eventualità che, a livello locale, lo strumento nazionale si rivelasse meno efficace rispetto agli strumenti regionali di garanzia, ivi incluso il sistema locale dei confidi.
  Tale previsione normativa si inseriva, pertanto, in un contesto storico ben diverso da quello odierno, in cui l'efficacia dell'intervento del Fondo a sostegno delle Piccole e medie imprese ha trovato positivi ed efficaci riscontri. Vale la pena di ricordare che il Fondo di garanzia è oggetto di studio di molti Paesi a livello europeo e mondiale ed è considerata una best practice internazionale.
  Va evidenziato, inoltre, che nei suoi venti anni di operatività, il Fondo di garanzia ha svolto – e continua a svolgere – un ruolo fondamentale a supporto dei fondi regionali di garanzia e dei confidi, essendo, di gran lunga, il principale contro garante a livello nazionale ed europeo. Non a caso, la contro garanzia, ancora oggi, rappresenta, in termini numerici, la modalità prevalente di accesso al Fondo.
  Negli ultimi anni, diverse regioni hanno fatto ricorso alla possibilità riconosciuta dalla predetta lettera r), sulla base di una logica ribaltata rispetto alle originarie finalità del Legislatore. Tali finalità avevano l'obiettivo di sostenere non già i fondi regionali di garanzia quanto il sistema locale dei confidi, in quei contesti regionali alle prese con situazioni di difficoltà connesse a problemi congiunturali (effetti della crisi e della crescita delle insolvenze), ma anche strutturali (crisi del tradizionale modello di business dei confidi).
  Tuttavia, in base ai dati rilevati nelle regioni che hanno usufruito della citata previsione, l'aver eliminato (o, in alcuni casi, fortemente limitato), la possibilità di accesso diretto al Fondo (garanzia diretta), non solo non ha prodotto, il più delle volte, significativi effetti di rilancio dell'attività dei confidi, ma ha determinato una forte contrazione, sui territori, dell'attività del Fondo.
  In altri termini, la riuscita – auspicata dalle regioni – ossia che l'operatività dei confidi in controgaranzia potesse assorbire e sostituire l'attività in garanzia diretta del Fondo sui territori interessati, è stata ben lungi dall'avvalersi.
  Tale situazione ha finito per produrre gravi effetti collaterali a danno delle PMI, che hanno visto la possibilità di accesso al Fondo preclusa o limitata. Infatti, nei territori in cui è stato fatto ricorso ai criteri suddetti, le PMI possono accedere al Fondo solo se si associano a un confidi, sostenendone i relativi costi.
  La scelta del Governo di intervenire sul disposto della lettera r) nasce, pertanto, dall'esigenza di tutelare le imprese, rimuovendo le distorsioni che il ricorso alla predetta previsione normativa ha creato a danno delle PMI.
  Il Governo non intende certo sottrarsi al tema del sostegno al sistema dei confidi, avendo chiara consapevolezza del ruolo importante svolto da tali soggetti, nonché l'esigenza e la necessità di valorizzare l'intervento di risorse regionali a supporto delle Piccole e medie imprese.
  Tuttavia, il Governo ritiene che le misure di sostegno all'attività dei confidi debbano trovare una diversa e più appropriata collocazione, con soluzioni efficaci e proporzionate, che non si traducano in danni alle imprese.
  Il Ministero dello sviluppo economico, proprio nell'ambito del recente progetto di riforma del Fondo di garanzia, ha significativamente revisionato le modalità di intervento dello strumento, introducendo nuovi e importanti spazi per l'operatività sia dei confidi che delle regioni.
  Tra gli interventi previsti, in grado di rilanciare significativamente il ruolo e l'attività dei confidi e di valorizzare le risorse regionali, è opportuno ricordare il riconoscimento di una misura di controgaranzia al 100 per cento in favore dei confidi più solidi, le «operazioni a rischio tripartito», la possibilità di modulare la misura della garanzia del confidi con la misura della riassicurazione richiesta al Fondo, la completa «delega» nella valutazione delle richieste di garanzie riferite a imprese start-up e di finanziamenti con importo ridotto, la possibilità di portare la misura della riassicurazione al 90 per cento se co-finanziata con risorse regionali e, infine, la destinazione di 225 milioni di euro di risorse del Fondo di garanzia ai fondi rischi dei confidi.
  Infine, vorrei evidenziare che le soluzioni messe in campo dal Ministero dello sviluppo economico fanno leva su meccanismi di incentivazione di premialità e non su anacronistiche barriere di accesso e limitazioni della concorrenza, come nel caso della richiamata previsione normativa. Di certo, tali misure offrono nuove opportunità non solo ai confidi e alle regioni, ma anche alle imprese operative in tutto il Paese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

autonomia

conseguenza economica

credito industriale