ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01913

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 161 del 11/04/2019
Firmatari
Primo firmatario: POLVERINI RENATA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 11/04/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/04/2019
Stato iter:
02/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/10/2019
Resoconto PUGLISI FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
RINUNCIA REPLICA 02/10/2019
Resoconto POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/04/2019

DISCUSSIONE IL 02/10/2019

SVOLTO IL 02/10/2019

CONCLUSO IL 02/10/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01913
presentato da
POLVERINI Renata
testo di
Giovedì 11 aprile 2019, seduta n. 161

   POLVERINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   con l'articolo 1, comma 256, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), come modificato dall'articolo 28, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

   l'articolo 14 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, reca disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, comunemente noto come «quota 100»;

   al medesimo articolo 14, il comma 3 dispone che «La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui»;

   la non cumulabilità è altresì confermata da Inps attraverso la Nota dell'8 febbraio 2019, n. 2610, che è richiamata dalle circolari del medesimo istituto 29 gennaio 2019, n. 10 e n. 11, con cui è specificato che: «Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi. Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell'anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l'erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo»;

   come reso noto, al 9 aprile 2019 sarebbero oltre 112 mila le richieste per Quota 100 arrivate all'Inps;

   risulta all'interrogante che l'Inps debba ancora precisare se i seguenti redditi sono da considerarsi cumulabili o incumulabili con la pensione anticipata Quota 100: a) redditi derivanti da programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse nell'ambito degli enti locali; indennità percepite per la funzione di giudice di pace; b) indennità e gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali; c) indennità comunque connesse all'espletamento di cariche pubbliche elettive; d) indennità percepite dai giudici onorari e giudici tributari; e) redditi dominicali e agrari; f) redditi da capitale; g) dividendi e proventi derivanti da partecipazione e imprese, società e cooperative; h) redditi derivanti da diritti d'autore –:

   se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda promuovere presso l'Inps le dovute e tempestive iniziative al fine di chiarire la condizione di cumulabilità o incumulabilità dei redditi di cui alle lettere da a) a h) riportati in premessa e se, in alternativa, intenda adottare iniziative urgenti di natura normativa al fine di garantire una piena informazione e trasparenza ai richiedenti il pensionamento anticipato ai sensi della disciplina richiamata in premessa.
(5-01913)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 2 ottobre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-01913

  Con riferimento alla questione posta dall'Onorevole interrogante, in premessa è opportuno ricordare che l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico di vecchiaia, l'incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
  Pertanto, la norma esclude espressamente dal novero dei redditi incumulabili soltanto quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel predetto limite lordo annuo.
  L'INPS ha tempestivamente emanato le relative disposizioni applicative con la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019.
  Peraltro, in fase di prima applicazione della norma, sono pervenuti all'istituto previdenziale numerosi quesiti e la materia è stata oggetto di ulteriori approfondimenti, sia per la definizione delle modalità e dei limiti di applicazione della stessa, sia per l'individuazione di specifici redditi, che per la peculiare disciplina cui sono sottoposti, devono essere considerati cumulabili con la pensione quota 100.
  Gli esiti dei suddetti approfondimenti sono confluiti nella circolare INPS n. 117, in data 9 agosto 2019, recante chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro.
  Con specifico riferimento alle precisazioni richieste con il presente atto di sindacato ispettivo, si evidenzia che la sopra citata circolare prende in esame le distinte tipologie di reddito ivi enunciate.
  In particolare al paragrafo 1.3 vengono indicati come non rilevanti ai fini della cumulabilità i seguenti redditi:
   indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive;
   redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l'apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro;
   indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace;
   indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l'esercizio delle loro funzioni;
   indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice tributario;
   redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.

  Inoltre, nella medesima circolare, al paragrafo 1.1, vengono specificati i redditi rilevanti per gli iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e si precisa che i redditi derivanti da diritti di autore non sono cumulabili con la pensione quota 100.
  Conclusivamente posso affermare che l'istituto previdenziale ha fornito una risposta utile a garantire la più completa informazione ai richiedenti il pensionamento anticipato e consentire loro un esercizio consapevole del diritto riconosciuto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

condizione di pensionamento

partecipazione