ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01762

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 150 del 27/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: DE TOMA MASSIMILIANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE 27/03/2019
ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 05/06/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/03/2019
Stato iter:
05/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/06/2019
Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 05/06/2019
Resoconto TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/03/2019

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 05/06/2019

DISCUSSIONE IL 05/06/2019

SVOLTO IL 05/06/2019

CONCLUSO IL 05/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01762
presentato da
DE TOMA Massimiliano
testo presentato
Mercoledì 27 marzo 2019
modificato
Mercoledì 5 giugno 2019, seduta n. 185

   DE TOMA, TRANO, ZANICHELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'operazione del Nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di finanza, che ha portato al sequestro preventivo, di oltre 700 milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta della vendita di diamanti cosiddetti «da investimento», nei confronti di decine di migliaia di risparmiatori in cui risultano indagati anche numerosi istituti di credito, fra i quali Banco Bpm e Banca Aletti, Unicredit, Intesa Sanpaolo e Mps, ha suscitato grande clamore mediceo;

   al riguardo l'interrogante evidenzia come la suesposta vicenda, non risulti peraltro nuova, considerando che migliaia di risparmiatori che hanno effettuato simili investimenti nel corso degli anni precedenti, si sono trovati in gravi difficoltà, nel recuperare le somme impegnate, nonostante gli interventi sopraggiunti delle associazioni di tutela dei consumatori, a seguito dei provvedimenti dell'ottobre 2017 da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ritenendo tali pratiche di vendita omissive e ingannevoli, ha sanzionato per oltre 15 milioni di euro, due società venditrici di Intermarket, Diamond Business e Diamond Private Investment, nonché gli istituti di credito coinvolti nella vendita dei diamanti cosiddetti «da investimento»;

   anche il Tar del Lazio, nel novembre 2018 (attraverso cinque sentenze) confermando le multe inflitte dall'Antitrust nei riguardi di Unicredit, Banco Bpm, Mps e ai due principali operatori nella vendita di diamanti attraverso gli sportelli bancari, per l'attività di pratiche commerciali scorrette da essi intrapresa, ha evidenziato che il codice del 3 consumo, all'articolo 2, comma 2, lettera c), prevede il diritto dei consumatori a essere correttamente informati, stabilendo espressamente che essi hanno diritto ad «un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità» ed ancora, alla lettera e), «alla correttezza, alla trasparenza e all'equità nei rapporti contrattuali»;

   le predette disposizioni, pertanto, sono state disattese da parte dei suddetti istituti di credito, attraverso un sistema di vendita che ha offuscato le possibilità di giudizio e di valutazione dei clienti, convincendoli ad acquistare diamanti a prezzi esorbitanti rispetto al loro effettivo valore;

   a tal fine, anche la Consob interpellata in diverse occasioni da parte dell'associazione di categoria Federpreziosi Confcommercio, nonché da altre organizzazioni, nell'ambito dell'attività di vendita di diamanti cosiddetti «da investimento», attraverso la comunicazione m.13038246 del maggio del 2013, ha stabilito che tali operazioni finanziarie, non sono considerate «investimenti finanziari» e pertanto non sono soggette alle relative regole di vigilanza;

   nonostante le sanzioni rilevate e gli interventi della magistratura, l'interrogante evidenzia che tale tipologia di vendita di diamanti «da investimento», viene tuttora, praticata da società intermediarie, anche su siti internet, in cui vengono riportate indicazioni equivoche quali: «Investire in diamanti diventa interessante anche per la fiscalità. L'Incremento della quotazione del diamante è netta e le plusvalenze sono da dichiarare; sono esenti da capital gain tax e possono essere la soluzione per lasciti ed eredità. I diamanti sono un bene al portatore di libera circolazione. Investire in diamanti è una alternativa intelligente per proteggersi dalle incertezze della finanza»;

   ad avviso dell'interrogante, risulta pertanto urgente e necessario, porre in essere iniziative, anche di tipo normativo, volte a definire un quadro regolatorio, certo e trasparente, al fine di evitare il perpetuarsi di fenomeni fittizi, che possono ledere l'equità dei rapporti contrattuali, penalizzando i risparmiatori, come la vicenda suesposta dimostra –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere, al pari di quelle già previste per il mercato dell'oro da investimento, al fine di evitare il ripetersi di quanto esposto in premessa e contrastare le pratiche commerciali illegali e i rischi di riciclaggio, i cui effetti negativi e penalizzanti potrebbero esporre a gravi difficoltà nuovamente i risparmiatori italiani.
(5-01762)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 giugno 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01762

  In riscontro al quesito posto nell'interrogazione in riferimento, sentiti gli uffici competenti di CONSOB e Banca d'Italia si rappresenta quanto di seguito esposto.
  Nel confermare preliminarmente che il primo intervento di CONSOB sul tema della vendita di diamanti tramite il canale bancario è rinvenibile nella Comunicazione Consob n. 13038246 del 6 maggio 2013, si precisa che in quest'ultima si definisce che la vendita di diamanti, anche per il tramite del canale bancario, non configura un prodotto finanziario ove: (i) con la sottoscrizione dei contratti di acquisto dei diamanti, si determina il trasferimento di un pieno diritto di proprietà della res materiale in capo all'acquirente, atteso che quest'ultimo è immediatamente immesso nel pieno ed esclusivo diritto di disporre e godere del bene, non essendoci peraltro vincoli o limitazioni al godimento dello stesso; (ii) non si ravvisa la sussistenza di certificati rappresentativi dei diritti dei titolari, destinati eventualmente a circolare nell'ambito di un «mercato secondario» appositamente organizzato; (iii) non è previsto un patto di riacquisto da parte della società venditrice; (iv) non è prospettata, a favore dell'acquirente, che decida di dismettere i diamanti, una specifica forma di rendimento diversa, collegata e/o ulteriore rispetto al valore del bene acquistato.
  Successivamente la Commissione è tornata sul tema e in tale contesto ha:
   pubblicato sul sito Internet istituzionale, il 31 gennaio 2017, una Comunicazione («warning») con cui ha richiamato l'attenzione del pubblico sui rischi connaturati agli acquisti di diamanti tramite banche, nonché richiamato l'attenzione degli intermediari sulla opportunità di informare compiutamente gli acquirenti circa le condizioni contrattuali e i costi connessi a tali operazioni di acquisto di diamanti. In particolare, la Consob ha, tra l'altro, rappresentato al pubblico che: la «disciplina di trasparenza e correttezza sui servizi di investimento non è di per sé applicabile alla vendita di diamanti o di altri beni materiali, anche qualora avvenga tramite canale bancario né, in tali casi, è prevista la pubblicazione di un prospetto informativo. Tuttavia, come già chiarito dalla Consob (Comunicazione n. 13038246 del 6 maggio 2013), la vendita di un bene materiale, come i diamanti, può assumere le caratteristiche di offerta di un prodotto finanziario, se siano esplicitamente previsti, anche tramite contratti collegati, elementi come, ad esempio, promesse di rendimento, obblighi di riacquisto, realizzazione di profitti ovvero vincoli al godimento del bene»; comunque, «gli offerenti l'acquisto, in particolare se operatori bancari, consapevoli della oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale, rendano sempre compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi, anche commissionali presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello»;
   avviato una collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e Mercato (AGCM) e la Banca d'Italia sul fenomeno della vendita di diamanti tramite istituti bancari per condividere le informazioni e le valutazioni sul fenomeno e individuare le forme di intervento da attuare in merito.

  La CONSOB prosegue il proprio monitoraggio e interviene quando ci siano i presupposti per un'iniziativa diretta. È il caso, ad esempio, dell'iniziativa posta in essere dalla società «Paydiamond» mediante il sito www.paydiamond.com che è stata ritenuta idonea a configurare un'abusiva offerta al pubblico (anche) italiano di prodotti finanziari in quanto erano promessi rendimenti di natura finanziaria. Pertanto, la CONSOB ha adottato un provvedimento di sospensione cautelare e un provvedimento di divieto in relazione a tale iniziativa, nonché avviato un procedimento sanzionatorio.
  È da evidenziare, altresì, che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2736 del 2013, ha «confermato» le sanzioni amministrative irrogate dalla Consob per abusiva offerta al pubblico di prodotti finanziari.
  Peraltro, sul tema della compravendita di diamanti – ancorché non tramite il canale bancario – la Consob era già in precedenza intervenuta con provvedimenti interdittivi seguiti da sanzioni ammnistrative (nel 2005) per abusiva offerta al pubblico nei confronti di una società, la Diamond S.p.a., le cui proposte negoziali (tramite il sito web www.diamfin.it) avevano ad oggetto diamanti ma secondo modalità contrattuali ben diverse da quelle riscontrate nell'ambito del fenomeno della vendita di diamanti mediante banche. In tale precedente (e distinta) fattispecie – in cui è stata ravvisata la promessa di un rendimento finanziario – la società offerente «affidava» un diamante in una confezione sigillata all'investitore che versava, all'uopo, una somma di denaro. Contestualmente, la società offerente si impegnava a rientrare in possesso del diamante consegnato all'investitore, corrispondendogli una predefinita somma maggiorata (rispetto al prezzo pagato dall'investitore) ad una determinata scadenza, a condizione che l'investitore restituisse il diamante nella confezione sigillata, senza poterlo, quindi, utilizzare altrimenti. La proprietà del diamante sarebbe stata trasferita all'investitore se questi avesse violato il sigillo. In sostanza, la struttura contrattuale dell'operazione configurava un impegno della società a «riacquistare» il diamante a una determinata scadenza e a un predefinito prezzo maggiorato; tale predefinita «maggiorazione» rappresentava il rendimento corrisposto all'investitore che si impegnava, a sua volta, a non disporre del diamante.
  L'interpretazione della CONSOB, che ha qualificato la suddetta operazione come offerta al pubblico di un prodotto finanziario, è stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. II Civ.) che si è espressa – in esito alle impugnazioni del provvedimento sanzionatorio assunto dalla Commissione su tale vicenda – con la richiamata sentenza n. 2736 del 2013.
  Con tale pronuncia, in sintesi, la Suprema Corte ha ribadito che un contratto è idoneo a integrare un «investimento di natura finanziaria» quando presenta una «causa finanziaria» ossia quando nella stessa struttura negoziale (e non esternamente ad essa) si rinvengono, ed hanno una valenza prevalente, gli elementi che caratterizzano tale forma di investimento: l'impiego del capitale, l'aspettativa di un rendimento finanziario e il rischio correlato all'impiego del capitale.
  Pertanto, gli elementi di «finanziarietà» di un'operazione sono da ricercare nelle oggettive pattuizioni/meccanismi contrattuali (sono, quindi, elementi intrinseci all'operazione), non nella intenzione/motivo soggettivo che spinge l'acquirente a impiegare il proprio denaro in una operazione, posto che l'obiettivo di conseguire un lucro è presente sia nelle operazioni finanziarie propriamente dette sia nelle operazioni di natura eminentemente commerciale.
  La Banca d'Italia, facendo rinvio a quanto pubblicato in materia sul proprio sito internet e confermando di aver ricevuto segnalazioni di associazioni dei consumatori e di clienti su operazioni di compravendita di diamanti, effettuate attraverso gli sportelli bancari, in virtù della propria competenza, ha precisato che alla commercializzazione dei diamanti attraverso il canale bancario non si applicano le tutele di trasparenza previste per la clientela dal Testo unico bancario. È stato peraltro avviato un approfondimento sul tema con la CONSOB e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Pur non costituendo attività bancaria o finanziaria, la commercializzazione di diamanti può comunque generare per le banche rischi operativi e di reputazione che esse devono presidiare. Sulla base delle segnalazioni ricevute, la Banca d'Italia ha chiesto alle banche informazioni dettagliate sulle modalità di vendita dei diamanti. È emerso che la maggior parte degli intermediari ha nel frattempo sospeso o interrotto questa attività. Ad ogni buon conto, la Banca d'Italia ha inviato una comunicazione alle banche per ricordare che esse, anche quando intendono fornire servizi che non hanno natura bancaria e finanziaria, devono prestare la massima attenzione alle esigenze conoscitive dei clienti. In particolare, nel caso della commercializzazione di diamanti, le banche, oltre a considerare le caratteristiche finanziarie dei clienti cui è rivolta la proposta di acquisto, devono assicurare adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l'effettivo valore commerciale e le possibilità di rivendita delle pietre preziose. La Banca d'Italia sottolinea quindi che è importante che i potenziali clienti ricevano dalle banche che propongono la vendita di diamanti le informazioni necessarie a effettuare le operazioni in modo consapevole e che alle banche spetta di porre in essere tutti i controlli necessari ad assicurare che questa attività venga svolta nel pieno rispetto delle regole.
  In conclusione sebbene, come sopra evidenziato, le Autorità di vigilanza abbiano svolto e svolgano un'importante azione di monitoraggio e controllo sull'attività in questione, appaiono condivisibili le preoccupazioni degli onorevoli interroganti e, pertanto, il Governo procederà ad una necessaria riflessione su questa delicata pratica commerciale, finalizzata ad offrire un quadro normativo idoneo a tutelare in maniera piena e trasparente i risparmiatori.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

legislazione antitrust

pietra preziosa