ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01715

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 145 del 20/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: GIACOMONI SESTINO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 20/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/03/2019
BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/03/2019
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/03/2019
BENIGNI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/03/2019
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/03/2019
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/03/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/03/2019
Stato iter:
21/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/03/2019
Resoconto GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 21/03/2019
Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 21/03/2019
Resoconto GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/03/2019

SVOLTO IL 21/03/2019

CONCLUSO IL 21/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01715
presentato da
GIACOMONI Sestino
testo di
Mercoledì 20 marzo 2019, seduta n. 145

   GIACOMONI, MARTINO, BIGNAMI, BARATTO, BENIGNI, CATTANEO e ANGELUCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   dal 2018 l'Agenzia delle entrate, a quanto consta agli interroganti, ha emesso avvisi di accertamento Irpef nei confronti di impiegati e funzionari delle ambasciate e dei consolati presenti in Italia e presso lo Stato della Città del Vaticano, nonostante le loro retribuzioni siano sempre state considerate esenti da imposizione fiscale in forza dell'articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963, con cui si prevede una esenzione da ogni imposta e tassa in favore dei suddetti soggetti i quali, ancorché residenti fiscalmente in Italia, limitatamente ai redditi percepiti nello svolgimento del proprio incarico;

   dal 1963 al 2018 non è mai stato chiesto nulla a tali soggetti (che formano una platea di contribuenti di circa 3000 persone) da parte dell'amministrazione fiscale e, nonostante non siano intervenute innovazioni normative, si sta procedendo al recupero delle imposte accertate per gli anni 2012-2018 di queste persone che, di regola, percepiscono retribuzioni tra i 20.000 e i 30.000 euro lordi annuali soggetti, da sempre, alla sola ritenuta previdenziale;

   con tale procedura, in media, per ogni annualità di riferimento il recupero è di circa 7.000 euro a dipendente cui vanno aggiunte le sanzioni (dal 33 per cento al 100 per cento) ed interessi pari al 15-20 per cento. In questo modo l'interessato si ritrova un carico fiscale pregresso di 70-80.000 mila euro impossibile da pagare visto che nel futuro potrà vantare di una retribuzione mensile di circa 2.500 euro ridotta di 700,00 (Irpef) e quindi un reddito disponibile inferiore ai 1.800 euro;

   anche con il massimo della rateizzazione di una cartella in 72 rate mensili diventa, di fatto, impossibile sanare l'arretrato se per ognuna delle 7 annualità si versano circa 220 euro per un totale mensile di 1540: il reddito per sopravvivere si ridurrebbe, infatti, a 260 euro al mese;

   appare, dunque, necessario intervenire su tale annosa situazione con una vera e propria «pace fiscale» (un accordo transattivo) i cui punti salienti consistono in: riapertura dei termini per la regolarizzazione fiscale degli anni pregressi 2012-2018 includendovi le annualità oggetto degli accertamenti emessi; assoggettamento dei redditi contestati ad una flat tax del 15 per cento o altra aliquota agevolata; azzeramento di sanzioni e interessi; assoggettamento del reddito corrente dal 2019 alla normale imposizione fino a quando i soggetti opereranno nelle ambasciate presenti nel territorio italiano –:

   quali iniziative il Governo intenda assumere alla luce di quanto sopra riportato per recuperare, se dovuto, il gettito fiscale, evitando tuttavia inutili contenziosi che danneggerebbero circa 3.000 persone.
(5-01715)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 marzo 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01715

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate nei confronti di impiegati e funzionari delle ambasciate e dei consolati degli Stati esteri presenti in Italia al fine di recuperare a tassazione le imposte evase in assenza dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dei relativi redditi.
  In particolare gli Onorevoli interroganti, nel far presente che le retribuzioni corrisposte sono sempre state considerate esenti da imposizione fiscale in forza dell'articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 e che in precedenza l'Amministrazione fiscale non ha mai manifestato alcuna pretesa nei confronti di tali soggetti le cui retribuzioni sono da sempre sottoposte alla sola ritenuta previdenziale, suggeriscono di intervenire con un accordo transattivo consistente nella riapertura dei termini per la regolarizzazione fiscale degli anni oggetto di accertamento e nell'assoggettamento dei redditi contestati ad una flat tax del 15 per cento o altra aliquota agevolata. Suggerirebbero, inoltre, l'azzeramento delle sanzioni e degli interessi e l'assoggettamento del reddito corrente dal 2019 alla normale imposizione fino a quando i soggetti opereranno nelle ambasciate presenti nel territorio italiano.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, si precisa che i contribuenti interessati dalle attività di controllo sono fiscalmente residenti in Italia e non hanno la qualifica di Rappresentanti dello Stato estero. Nell'individuazione delle singole posizioni, infatti, in linea generale, si è proceduto alla verifica delle deroghe previste sia dalle convenzioni internazionali, sia dalla normativa domestica, in tema di redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte dei dipendenti di rappresentanze diplomatiche. In particolar modo, si è fatto riferimento alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.
  Inoltre, per gli Stati che hanno adottato il modello di Convenzione OCSE per la stipula delle convenzioni bilaterali, gli Uffici si sono attenuti alla previsione recata dall'articolo 19 (Funzioni pubbliche) che prevede, salvo deroghe particolari, che le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente (o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale) ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, «sono imponibili soltanto in detto Stato, tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente, qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato».
  In ragione di quanto sopra rappresentato, appaiono legittime le ragioni giuridiche a sostegno della pretesa erariale, contrariamente a quanto affermato dall'Onorevole interrogante circa l'esistenza di «una esenzione da ogni imposta e tassa a favore di tali contribuenti, ancorché residenti fiscalmente in Italia, limitatamente ai redditi percepiti nello svolgimento del proprio incarico».
  Si fa presente altresì che, in relazione alle annualità non a rischio di decadenza dal potere accertativo, sono state inviate Comunicazioni di promozione per l'adempimento spontaneo ai dipendenti delle Rappresentanze diplomatiche per segnalare le anomalie dichiarative riscontrate, nonché per ricordare loro di ricomprendere il reddito percepito all'interno della dichiarazione annuale ancora da presentare, evidenziando le possibilità – offerte dalla normativa vigente – di accedere al beneficio della riduzione delle sanzioni mediante l'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
  L'Agenzia si è adoperata per attivare tavoli di confronto con le Rappresentanze diplomatiche e con i loro dipendenti coinvolti nell'attività di controllo, al fine di individuare soluzioni ai problemi proposte dalle parti, coordinando allo stesso tempo le attività di accertamento demandate agli Uffici provinciali competenti.
  In relazione all'attività di controllo finora svolta, si rappresenta che i contribuenti che hanno ricevuto sino ad ora un avviso di accertamento sono circa 1600 a livello nazionale. La maggior parte dei contribuenti interessati dal controllo, rilevata la irregolarità della propria posizione, ha definito gli atti in acquiescenza o adesione. Solo una parte residuale ha contestato la pretesa impositiva, presentando istanze di annullamento in autotutela o impugnando l'atto.
  In ogni caso, per questi avvisi di accertamento resta salva la possibilità di avvalersi degli definizione agevolata prevista dall'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018 in relazione agli atti notificati entro il 24 ottobre 2018.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione fiscale

esenzione fiscale

politica fiscale