ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01603

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 136 del 05/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: CARETTA MARIA CRISTINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 05/03/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO delegato in data 05/03/2019
Stato iter:
06/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/03/2019
Resoconto CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 06/03/2019
Resoconto PESCE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E TURISMO)
 
REPLICA 06/03/2019
Resoconto CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/03/2019

SVOLTO IL 06/03/2019

CONCLUSO IL 06/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01603
presentato da
CARETTA Maria Cristina
testo di
Martedì 5 marzo 2019, seduta n. 136

   CARETTA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   il Governo rispondendo all'atto di sindacato ispettivo n. 5-01414, sottolineava la necessità di assicurare il carattere di non obbligatorietà dell'adesione alla Federazione delle associazioni di razza da parte delle Associazioni nazionali allevatori (Ana) al fine di garantirne l'autonomia e l'indipendenza;

   nonostante le «precise disposizioni impartite» dal Ministero ai fini della mera possibilità di adesione, la Federazione, il cui consiglio di amministrazione è stato nominato dall'Associazione italiana allevatori (Aia), comunicava, il 19 febbraio, al dicastero e alle Ana di aver riformulato l'articolo «Adesione alla Federazione delle ANA» del nuovo statuto, che le Ana dovranno adottare, ma di fatto, l'articolo 2, recita: «(...) l'Associazione, a seguito dell'atto di scissione rep. 35.996 racc. 22.582, è socia della Federazione (...)»;

   si rileva che, nell'atto notarile sopra citato, all'articolo 1 si legge: «l'A.I.A. si scinde in maniera parziale e proporzionale (...) mediante assegnazione ad una nuova associazione, denominata “Federazione delle Associazioni Nazionali di Razza e di specie”, del rapporto associativo degli attuali soci dell'Aia»;

   la Federazione si spinge oltre e il 20 febbraio 2019 scrive a tutte le Ana «invitandole», «a seguito degli accordi raggiunti», con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nella persona del direttore generale, ad adottare lo statuto con le specifiche da essa indicate ai punti 1, 2 e 3 ribadendo che le Ana sono socie della Federazione e mettendo addirittura a disposizione anche il notaio che ha seguito l’iter di scissione;

   sembrano, dunque, pregiudicate l'autonomia e l'indipendenza delle Ana che sono invece fondamentali ai fini della concessione degli aiuti di Stato come previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 18 novembre 2015 dove, all'articolo 2 si specifica che: «Possono beneficiare delle agevolazioni previste all'articolo 1, le Associazioni degli allevatori (...) rientranti nella definizione di cui all'Allegato I del Reg. n. 702/2014»;

   il requisito è quello inerente alle piccole e medie imprese di cui agli articoli 2 e 3 dell'allegato sopra citato, in particolare, per gli effetti dell'articolo 3, per cui l'impresa si deve definire autonoma e non collegata, come previsto al paragrafo 3, lettera c) –:

   quali iniziative urgenti abbia intenzione di adottare, per quanto di competenza, al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza delle Ana come evidenziato anche nella risposta del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del 18 gennaio 2019, tenendo presente che la Federazione non è prevista dal quadro normativo vigente e che la mancata separazione delle competenze farebbe venire meno il criterio per assegnazione dei finanziamenti del programma di sviluppo rurale nazionale.
(5-01603)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 6 marzo 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-01603

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,
  è necessario ricordare che il settore delle Associazioni Allevatori è stato indirizzato verso una riorganizzazione, attraverso la revisione della legge n. 30/91 sulla disciplina della riproduzione animale, in ragione del decreto legislativo n. 52 dell'11 maggio 2018, con cui sono state introdotte varie novità che di seguito evidenzio.
  Il riconoscimento degli «Enti selezionatori» quali soggetti deputati alla realizzazione e gestione di programmi genetici se in possesso di determinati requisiti.
  Il principio per cui la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è un necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone e, quindi, l'iscrizione ai libri genealogici è necessaria per poter vedere riconosciuto un animale di una specifica razza.
  La specializzazione delle attività e la separazione delle funzioni tra la raccolta dei dati zootecnici nelle aziende zootecniche e la loro elaborazione, da parte degli Enti selezionatori.
  La costituzione di una Banca Dati Unica Zootecnica a livello nazionale e la definizione da parte di questo Ministero delle modalità di accesso ai relativi dati, utilizzabili anche per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale.
  La costituzione di un Comitato nazionale zootecnico (CNZ), che può essere articolato per attitudine produttiva con compiti di regolazione, standardizzazione e di indirizzo dell'attività di raccolta dei dati negli allevamenti.
  Premesso quanto sopra, va detto che uno degli aspetti cardine della nuova disciplina legislativa è quindi rappresentato dalla «specializzazione delle attività», ovvero la separazione dei ruoli tra le Associazioni Nazionali Allevatori (ANA) e l'Associazione Italiana Allevatori (AIA), oltreché l'aggregazione delle ANA in specifici comparti produttivi.
  La suindicata riforma ha dunque inteso dare attuazione anche alla raccomandazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 10 marzo 2010, introducendo principi di concorrenza, terzietà ed indipendenza tra i soggetti che si occupano dei controlli negli allevamenti zootecnici e i soggetti che li utilizzano ai fini di miglioramento genetico del bestiame e tenuta dei libri genealogici.
  Inoltre, le Associazioni Nazionali Allevatori (Enti selezionatori), per accedere a contributi pubblici, si devono impegnare ad attuare un piano di riorganizzazione e accorpamento per comparti produttivi (bovini da latte, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini) e dovranno associare direttamente gli allevatori (associazioni di primo grado) incrementando, in tal modo, la compartecipazione diretta allo svolgimento dei programmi genetici di miglioramento e/o conservazione del patrimonio zootecnico.
  Con mirato riferimento al procedimento di ristrutturazione organizzativa avviato dalle Associazioni Allevatori, a mezzo della costituzione della «Federazione delle associazioni di razza», per consentire che la citata riorganizzazione fosse in linea con le normative vigenti, questo Ministero ha impartito precise disposizioni.
  Esse hanno riguardato la necessità di assicurare il carattere di non obbligatorietà dell'adesione alla citata Federazione, nonché quella di assicurare – in conformità a quanto stabilito dal quadro normativo di riferimento – l'autonomia e l'indipendenza degli Enti selezionatori (ANA), non dovendo l'eventuale adesione alla Federazione da parte dei predetti Enti interferire in alcuna misura con le attività dagli stessi espletate.
  Ad oggi sono peraltro in corso di acquisizione gli statuti riformulati che le diverse Associazioni Nazionali Allevatori devono inviare a questo Ministero, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del decreto legislativo n. 52/2018 e dall'analisi di quelli ad oggi pervenuti è stato ravvisato il possesso dei requisiti sopracitati mentre sono state formulate solo due osservazioni – al cui adempimento è subordinato il parere di questo Ministero – che di seguito procedo ad evidenziare.
  In merito all'adesione alla Federazione delle ANA, è stato chiesto di rafforzare il carattere di non obbligatorietà alla stessa, attraverso la precisazione che l'assemblea generale delle ANA possa, tra l'altro, «deliberare in merito all'adesione o recesso a Federazioni, enti e organismi nazionali, esteri e internazionali aventi scopi affini».
  Inoltre, è stato chiesto che nel futuro regolamento associativo, a tutela del diritto di rappresentanza dei nuovi associati (allevatori) occorrerà tenere conto anche delle modalità di votazione ed elezione del consiglio direttivo che rappresenta la governance associativa, ed in generale di tutti gli organi associativi.
  Concludendo, si ritiene di aver adottato le iniziative atte a garantire l'autonomia e l'indipendenza delle ANA che, quindi, risultano essere associazioni di allevatori con un proprio assetto organizzativo nettamente distinto da quello dell'Associazione Italiana Allevatori, e, di conseguenza, non esiste alcun rischio che le predette associazioni rientrino nella definizione di grandi imprese di cui al Reg. (UE) 702/2014, né, tantomeno, che vengano meno le condizioni necessarie per ottenere il finanziamento delle attività relative alla Sottomisura 10.2 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2020.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica del turismo

controllo degli aiuti di Stato

sviluppo rurale