ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01580

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 134 del 27/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: PAITA RAFFAELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 27/02/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/02/2019
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 11/04/2019
Stato iter:
05/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/06/2019
Resoconto GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 05/06/2019
Resoconto PAITA RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/02/2019

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 11/04/2019

DISCUSSIONE IL 05/06/2019

SVOLTO IL 05/06/2019

CONCLUSO IL 05/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01580
presentato da
PAITA Raffaella
testo di
Mercoledì 27 febbraio 2019, seduta n. 134

   PAITA e FRAGOMELI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come modificato dalla legge di conversione n. 16 novembre 2018, n. 130, e successivamente dall'articolo 1, comma 1020, della legge di bilancio per il 2019 del 30 dicembre 2018, n. 145, prevede l'istituzione di una nell'ambito del territorio della città metropolitana di Genova per il sostegno alle imprese colpite dall'evento del crollo del «ponte Morandi»;

   l'ambito territoriale della zona franca urbana (Zfu) deve essere definito con provvedimento del commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   nel dicembre 2018 il commissario ha provveduto a individuare l'area che ricomprende la Zfu di cui al citato articolo 8 del decreto-legge n. 109 2018;

   le imprese ricadenti nell'ambito della Zfu accedono alle seguenti agevolazioni:

    a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

    b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

    c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

    d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca);

   le risorse stanziate per finanziare tale importante strumento di sostegno e rilancio dell'economia territoriale sono pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, e a 50 milioni di euro per ciascun anno nel biennio 2019-2020;

   per l'attuazione di tali interventi si applicano, come da previsione normativa, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   nonostante siano trascorsi oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018 e ormai anche dalla individuazione della perimetrazione della Zfu, non si hanno ancora i provvedimenti attuativi per rendere operative e usufruibili da parte delle imprese le misure di sostegno previste dalla istituzione della richiamata zona franca;

   purtroppo, non è l'unico caso di ritardo nella emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni contenute all'interno del citato provvedimento –:

   quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di rendere pienamente operativa la Zfu di cui al citato articolo 8 del decreto-legge n. 109 del 2018 e con quali tempistiche intenda procedere alla emanazione dei provvedimenti attuativi relativi alle altre misure a sostegno della città di Genova a seguito del crollo del «ponte Morandi».
(5-01580)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 giugno 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01580

  Con riferimento all'auspicata piena e celere attività della Zona Franca Urbana (da ora anche ZFU), di Genova e le relative tempistiche di emanazione dei provvedimenti attuativi ad essa connessi, riferisco quanto segue.
  Il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza conseguente al crollo del ponte Morandi, con proprio decreto del 21 dicembre 2018 ha provveduto a perimetrare l'ambito territoriale della citata Zona Franca Urbana istituita dall'articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018 (convertito con modificazioni in L. n. 130/2018).
  Vorrei evidenziare altresì che, l'articolo 8 richiamato, prevede al comma 7 che per l'attuazione degli interventi di cui allo stesso articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Ulteriori misure urgenti per la crescita).
  Ai sensi del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, articolo 15, comma 1, è previsto, inoltre che, le agevolazioni di cui trattasi «sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia».
  Ciò premesso, le iniziative di competenza del Ministero dello sviluppo economico sono state già adottate.
  Infatti, l'8 marzo 2019 è stata pubblicata sul sito internet del Ministero, nonché trasmessa agli enti territoriali interessati, la circolare direttoriale 7 marzo 2019 che fornisce chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni e stabilisce, altresì, le modalità e i termini di presentazione delle istanze di agevolazione: dalle ore 12:00 del 16 aprile 2019 alle ore 12:00 del 21 maggio 2019.
  A seguito delle sollecitazioni pervenute dal territorio e al fine di consentire il più ampio accesso alle agevolazioni fiscali e contributive per la zona franca urbana di Genova, con una circolare direttoriale del 20 maggio 2019, (n. 202506), è stato poi prorogato il termine per la presentazione delle istanze di agevolazione alle ore 12:00 del 20 giugno 2019 (quindi, la procedura di concessione delle agevolazioni è ancora in corso).
  Le istanze presentate fino alle ore 13.00 del 3 giugno 2019 sono state 350.
  Al termine della suddetta procedura, come per le precedenti, relative ad altre ZFU, il MiSE formerà l'elenco delle imprese beneficiarie e trasmetterà i relativi dati all'Agenzia delle Entrate.
  In tale fase, così come comunicato dal Ministero dell'Economia e Finanze, sarà emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dal citato DM del 10 aprile 2013, per la disciplina delle modalità di fruizione dell'agevolazione in compensazione e sarà istituito, con apposita risoluzione, un nuovo codice tributo per consentire l'utilizzo dell'agevolazione nel modello F24.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

zona franca industriale

zona franca

esenzione fiscale