ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01539

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 130 del 20/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: CARNEVALI ELENA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE FILIPPO VITO PARTITO DEMOCRATICO 20/02/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 20/02/2019
Stato iter:
21/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/02/2019
Resoconto CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 21/02/2019
Resoconto COLETTO LUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 21/02/2019
Resoconto CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/02/2019

SVOLTO IL 21/02/2019

CONCLUSO IL 21/02/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01539
presentato da
CARNEVALI Elena
testo di
Mercoledì 20 febbraio 2019, seduta n. 130

   CARNEVALI e DE FILIPPO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, ha sostituito integralmente, dopo ben 16 anni, il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 con cui erano stati definiti a sua volta i livelli essenziali di assistenza (Lea) che il servizio sanitario nazionale fornisce a tutti cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con risorse raccolte attraverso la fiscalità generale;

   tali aggiornamenti, nonostante siano sostanziali ed innovativi, a due anni di distanza non sono ancora divenuti operativo, in quanto manca il «decreto tariffe» che ne fissa il costo massimo e la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 420, della legge n. 205 del 2017) aveva posto come termine ultimo per la sua emanazione il 28 febbraio 2018;

   tale ritardo, dall'attuale Ministro della salute, è sempre stato imputato alla mancanza di risorse economiche adeguate a coprire le nuove prestazioni introdotte;

   a questo ritardo si aggiunge anche il complicato iter relativo alla stipula entro il 31 marzo 2019 di una nuova intesa Stato-regioni per un nuovo Patto per la salute 2019-2021 così come indicato dall'articolo 1, commi 514-516, dell'ultima legge di bilancio (legge n. 145 del 2018) affinché il fondo sanitario possa essere incrementato di 2 miliardi per il 2019 e di ulteriori 1,5 miliardi per il 2021;

   rispetto a questo punto le regioni hanno elaborato e pubblicato una sorta di «piattaforma» dei temi principali che dovrebbero caratterizzare il futuro patto per la salute 2019-21, mentre da parte del Governo non si hanno informazioni circa le sue posizioni, nonostante manchi poco più di un mese alla conclusione dell'intesa –:

   alla luce della stipula del nuovo Patto per la salute, quale sia la posizione del Governo rispetto alla pre-intesa con le regioni e, in particolare, a quanto ammontino le risorse necessarie per dare finalmente il «via libera» all'adozione del «decreto tariffe» e, quindi, dare attuazione ai nuovi livelli essenziali di assistenza a due anni, ormai, dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riforma degli stessi.
(5-01539)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 febbraio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-01539

  Come segnalato dalla interrogazione in esame, la completa operatività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è, tuttora, subordinata all'entrata in vigore dei nuovi nomenclatori dell'assistenza specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica (limitatamente agli ausili su misura) da approvarsi con decreto interministeriale di definizione delle tariffe massime nazionali relative alle medesime prestazioni.
  Fino all'approvazione di tale decreto interministeriale, dunque, resteranno in vigore i nomenclatori vigenti prima dell'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2017 e risalenti l'uno al 1996 (specialistica ambulatoriale) e l'altro al 1999 (assistenza protesica).
  Al riguardo, giova sottolineare che molte delle nuove prestazioni sono già erogate da alcune regioni (ad esempio Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana e altre regioni non in piano di rientro dal disavanzo sanitario), perché la normativa vigente consente loro di erogare prestazioni extra LEA se in equilibrio economico e non in piano di rientro. Ne consegue che tali nuove prestazioni innovative (ad esempio adroterapia, PMA, nuove tipologie di dialisi, prestazioni di laboratorio, e altro) sono già – e ovviamente continueranno ad essere – fornite nelle regioni in questione.
  Ciò premesso, con riferimento all'iter in corso sulla definizione delle tariffe, si fa presente che il Ministero della salute, nel novembre 2018, ha elaborato una nuova proposta di tariffe, dopo un ulteriore affinamento della valutazione di impatto resa possibile dalle nuove disponibilità dei dati forniti dal MEF: ciò, in particolare, grazie alla maggiore completezza del flusso informativo della Tessera Sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.
  Intendo sottolineare che il Ministero della salute seguirà con molta attenzione la procedura relativa alla nuova proposta tariffaria affinché si arrivi, in tempi brevi, alla definizione della stessa.
  In ogni caso, per rispondere allo specifico quesito posto dagli interroganti, si rappresenta che sulla base della relazione tecnica predisposta dai competenti uffici del Ministero, la stima di impatto risulta compatibile con le risorse finanziarie assegnate alle regioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 555 della legge 208/2015, laddove, come noto, è prevista la finalizzazione, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, dell'importo di 800 milioni di euro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risorsa economica

Capo di governo