ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01514

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 129 del 19/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: FASSINA STEFANO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 19/02/2019


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 19/02/2019
Stato iter:
21/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/03/2019
Resoconto CRIPPA DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 21/03/2019
Resoconto FASSINA STEFANO LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/02/2019

DISCUSSIONE IL 21/03/2019

SVOLTO IL 21/03/2019

CONCLUSO IL 21/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01514
presentato da
FASSINA Stefano
testo di
Martedì 19 febbraio 2019, seduta n. 129

   FASSINA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il Governo, in forza della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 686, ha definitivamente escluso il commercio ambulante dagli ambiti applicativi della cosiddetta direttiva Bolkestein (decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 ed intesa Stato-regioni del 5 luglio 2012), salvaguardando, in tal modo, tutte le concessioni degli ambulanti attualmente titolari di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati di tutto il Paese;

   il comune di Bologna aveva espletato le procedure dei bandi o selezioni in attuazione della intesa tra Stato e regioni di cui all'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010;

   infatti, nonostante le proroghe delle «concessioni in essere» stabilite, fino al 31 dicembre 2018, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e fino al 31 dicembre 2020 dalla legge n. 205 del 2017, il comune di Bologna aveva espletato le suddette procedure in contrasto persino con il parere espresso con atto n. AS 1429 del 12 giugno 2017 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

   a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive dei mercati e delle fiere, con determine dirigenziali del 19 dicembre 2017 e del 23 aprile 2018, risulterebbero esclusi circa 200 operatori titolari di concessioni di posteggio;

   in questi giorni il comune di Bologna – incurante della nuova disposizione introdotta dalla soprarichiamata legge n. 145 del 2018 – sta procedendo al rilascio delle concessioni agli operatori inclusi nelle predette graduatorie sulla base di leggi e intese non più applicabili agli ambulanti;

   inoltre, il rilascio delle concessioni ai soli operatori inseriti nelle graduatorie procurerebbe una perdita della concessione – ovvero del posteggio, e dunque del posto di lavoro – ai circa 200 operatori esclusi dalla assegnazione dei bandi –:

   quali iniziative urgenti, anche normative, intenda intraprendere affinché siano risolte le criticità determinatesi in sede di applicazione della legge n. 145 del 2018 e dunque sia inibito il rilascio delle concessioni sulla base di norme non più vigenti per gli ambulanti e siano inoltre salvaguardati i diritti dei circa 200 operatori che altrimenti perderebbero ogni diritto a esercitare nei posteggi di cui sono tuttora titolari nelle fiere e nei mercati della città di Bologna;

   quali iniziative di competenza intenda assumere con riferimento alla situazione di tutti gli altri comuni che hanno espletato i bandi e leso i diritti di circa altri 100 operatori ambulanti dell'Emilia-Romagna e che a seguito di ciò avrebbero perso le loro concessioni e i loro posteggi nei comuni di Rimini, Riccione, Cervia, Imola, Barricella, Granarolo dell'Emilia-Romagna, Budrio, Castenaso, Malabergo, Minerbio e Morciano.
(5-01514)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 21 marzo 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-01514

  Con il tema in discussione, in merito al quale il Ministero dello sviluppo economico ha già risposto di recente, si richiama l'attenzione sulle disposizioni introdotte con la Legge di Bilancio 2019 in merito al commercio al dettaglio su aree pubbliche, intervenute a modificare il decreto legislativo n. 59 del 2010, di attuazione della direttiva cosiddetta « Bolkestein», relativa ai servizi nel mercato interno.
  Come noto, l'articolo 1, comma 686, della Legge di Bilancio ha inserito le attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche tra i servizi esclusi dall'ambito di applicazione del citato decreto legislativo.
  Per effetto delle medesime norme è stato disposto che al settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16, del medesimo decreto, in materia di selezione tra i candidati potenziali, previste per i settori in cui vi sia un numero limitato di autorizzazioni disponibili.
  Infine, viene abrogato in toto l'articolo 70 del suddetto decreto legislativo, recante la specifica disciplina del settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche, che consentiva l'esercizio dell'attività in questione oltre che alle persone fisiche e alle società di persone anche alle società di capitali regolarmente costituite o alle società cooperative, rimodulava i relativi meccanismi autorizzativi e programmatori e, soprattutto, rinviava ad un'Intesa in sede di Conferenza unificata (poi adottata il 5 luglio 2012), l'individuazione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi e le disposizioni transitorie da applicare.
  Ne consegue il superamento della previgente disciplina che stabiliva gli obblighi procedurali previsti dalla cosiddetta direttiva servizi, con la contestuale applicazione dei criteri di valutazione definiti da strumenti concordati a livello territoriale.
  Premesso che le osservazioni riportate dall'Onorevole Interrogante vanno utilmente indirizzate ai bandi disposti prima dell'entrata in vigore della finanziaria 2019, preciso che i bandi espletati in vigenza dell'abrogato articolo 70, non potevano non essere conformi alle norme – e ai criteri d'Intesa – allora vigenti, trattandosi di disposizioni legittimamente applicabili nel contesto ordinamentale cui ci si riferivano.
  Ulteriori e più specifiche condizioni imposte per il tramite dell'adozione dei suddetti bandi e il diverso comportamento assunto da parte delle regioni e dei singoli comuni, compresi quelli della regione Emilia Romagna, non possono essere, tuttavia, ascrivibili né agli effetti applicativi delle disposizioni previgenti né all'attuazione delle nuove disposizioni.
  Con riferimento alle criticità determinate dall'attuazione delle nuove disposizioni, si evidenzia che gli effetti abrogativi disposti dalla Legge di Bilancio 2019 non appaiono, tuttavia, estendersi ad ogni e qualsivoglia disposizione adottata medio tempore in materia, confermandosi tuttora vigente la validità della proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni in essere, atteso che una diversa interpretazione della relativa previsione comporterebbe complessi problemi di coordinamento normativo in un quadro disciplinare, soprattutto regionale, che si è venuto a stratificare in applicazione della previgente disciplina.
  D'altra parte, la disposizione di cui al comma 1180 della Legge di Bilancio 2018 recante, appunto, la suddetta previsione di proroga, non è stata espressamente abrogata e non risultano elementi che possano farla ritenere implicitamente superata.
  In conclusione, dunque, il Ministero dello sviluppo economico terrà conto di quanto rappresentato dall'Onorevole Interrogante riguardo, in particolare, alla problematica del commercio sulle aree pubbliche e alle possibili ripercussioni occupazionali in Emilia Romagna e adotterà eventuali iniziative di competenza, anche normative, volte a tutelare i diritti di tutti gli operatori del settore, nonché al migliore coordinamento dei sistemi di rilascio o di rinnovo delle concessioni in essere, in un contesto regolatorio omogeneo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

area di parcheggio

commercio ambulante

concorrenza