ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01486

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 125 del 13/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: FREGOLENT SILVIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NARDI MARTINA PARTITO DEMOCRATICO 13/02/2019
COLANINNO MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 13/02/2019
DEL BARBA MAURO PARTITO DEMOCRATICO 13/02/2019
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 13/02/2019
LIBRANDI GIANFRANCO PARTITO DEMOCRATICO 13/02/2019
MANCINI CLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO 13/02/2019
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 13/02/2019
UNGARO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 13/02/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/02/2019
Stato iter:
20/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 20/02/2019
Resoconto NARDI MARTINA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 20/02/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 20/02/2019
Resoconto NARDI MARTINA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/02/2019

SVOLTO IL 20/02/2019

CONCLUSO IL 20/02/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01486
presentato da
FREGOLENT Silvia
testo di
Mercoledì 13 febbraio 2019, seduta n. 125

   FREGOLENT, NARDI, COLANINNO, DEL BARBA, FRAGOMELI, LIBRANDI, MANCINI, TOPO e UNGARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge di bilancio 2019 prevede, nell'ambito del regime forfettario, l'applicazione dell'imposta sostitutiva unica con aliquota al 15 per cento ai contribuenti con ricavi o compensi percepiti fino a 65.000 euro e l'istituzione di un ulteriore agevolazione per gli imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni con ricavi fino a 100.000 euro ai quali si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, con aliquota al 20 per cento;

   la citata imposta sostitutiva esonera dall'applicazione dell'Iva e dai relativi adempimenti, analogamente a quanto previsto per gli aderenti al regime forfettario, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica;

   mentre il regime forfettario per i contribuenti minimi è volto ad incentivare l'avvio di nuove attività per giovani imprenditori e professionisti e ad aiutare le partite Iva in difficoltà, il nuovo regime per redditi fino a 100.000 euro rischia di creare storture del mercato, in quanto per una stessa prestazione un professionista in regime ordinario emetterà una fattura superiore di circa il 20 per cento rispetto ad un professioni esonerato dalla recente legge di bilancio;

   alcune associazioni di categoria hanno segnalato come tali disposizioni potrebbero avere effetti distorsivi sulla concorrenza, in particolar modo nei confronti dei committenti quali gli enti pubblici o i privati per i quali l'Iva rappresenta un costo non deducibile;

   in base a tale normativa i clienti pubblici negli affidamenti diretti e nelle gare ad invito potrebbero, infatti, verificare preliminarmente il regime contributivo del professionista, rischiando di escludere quindi coloro che sono in regime ordinario oppure richiedendo uno sconto maggiore per allineare le offerte con quelle dei professionisti in regime forfettario. Analogamente, potrebbero comportarsi anche i clienti privati, preferendo per evidenti motivazioni i professionisti più economici al lordo degli oneri fiscali;

   al tempo stesso, la nuova normativa, prevedendo per le spese un abbattimento percentuale predeterminato dei ricavi, potrebbe penalizzare gli studi con incidenza dei costi più alta; ma potrebbe incentivare i professionisti a passare al regime più favorevole mediante destrutturazione del proprio studio, con effetti penalizzanti anche sull'occupazione; addirittura potrebbe incoraggiare la creazione di società fittizie con cui adottare il sistema che non prevede l'emissione delle fatture con Iva –:

   quali iniziative intenda adottare per garantire che il nuovo regime fiscale introdotto dalla legge di bilancio 2019, prevedendo un'esenzione Iva solo per alcuni soggetti, non produca effetti distorsivi del mercato determinati da politiche fiscali di convenienza.
(5-01486)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 febbraio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01486

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano criticità in ordine alla coesistenza del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, come modificato dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) e della disciplina dell'imposta sostitutiva del 20 per cento introdotta dall'articolo 1, commi da 17 a 22, della citata legge n. 145 del 2018 per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi/compensi tra 65.001 e 100.000.
  Dette disposizioni, infatti, che prevedono che l'esonero dall'applicazione dell'IVA, da parte di imprenditori e professionisti, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica, potrebbero determinare effetti distorsivi del mercato nelle contrattazioni che hanno come parti gli enti pubblici o i privati che non portano in detrazione l'IVA.
  Pertanto, gli Interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze «come intenda garantire che il nuovo regime fiscale introdotto con la legge di bilancio 2019, prevedendo un'esenzione Iva solo per alcuni soggetti, produca effetti distorsivi del mercato determinati da politiche fiscali di convenienza».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.
  Ai fini IVA, il regime forfetario declinato dalla legge di bilancio per il 2019 prevede l'esenzione dall'imposta per i soggetti passivi con volume di ricavi non superiore a 65.000 euro.
  Tale regime risulta in linea con il diritto unionale, essendo stato autorizzato dal Consiglio UE con la decisione di esecuzione n. 2016/1988/UE, fino al 31 dicembre 2019. Inoltre, con la legge di bilancio per il 2019 tale esenzione è stata prevista, a partire dal 2020, anche per gli imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni con ricavi fino a 100.000 euro.
  L'applicabilità di tale ultima esenzione è subordinata al rilascio di un'ulteriore analoga richiesta di misura di deroga agli organi comunitari.
  I commi da 17 a 22 della legge di bilancio 2019 hanno poi previsto che, a decorrere dal 1o gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro potranno applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell'Irap con aliquota del 20 per cento.
  Per i contribuenti che aderiranno a tale modalità di tassazione, il reddito, contrariamente a quanto affermato dagli Onorevoli interroganti, è determinato con le modalità ordinarie (semplificato o ordinario) e non con le modalità previste per il regime forfettario.
  Per il regime forfettario è, invece, previsto, ai fini della determinazione del reddito, un abbattimento dei ricavi in base a coefficienti di redditività che tengono conto di un'incidenza media dei costi sulla redditività di soggetti di minori dimensioni.
  Si evidenzia, inoltre, che i contribuenti ricadono nell'ambito di applicazione del regime forfettario ovvero dell'imposta sostitutiva del 20 per cento in base alla soglia di ricavi/compensi conseguiti/percepiti nell'esercizio precedente, a nulla rilevando, a tal fine i costi sostenuti né il reddito conseguito; pertanto, la paventata destrutturazione degli studi professionali per ridurre i costi (ad esempio, riducendo il numero di dipendenti) non produrrebbe l'effetto evidenziato dagli interroganti se non accompagnata da una diminuzione di ricavi.
  Anzi, proprio sotto tale profilo, i commi 9 e 10 della legge di bilancio per il 2019, nell'innovare il regime dei forfettari, hanno, sul punto, eliminato i limiti precedentemente stabiliti per l'accesso al regime relativi al valore dei beni strumentali e del costo del personale; pertanto, potranno accedere al regime forfettario dal 2019 i soggetti che impiegano nell'attività dipendenti, collaboratori, nonché utilizzano beni strumentali di qualsivoglia valore.
  La stessa disciplina è disposta in materia per l'imposta sostitutiva del 20 per cento.
  Giova, infine, ribadire che l'ambito soggettivo sia del regime forfettario che della disciplina dell'imposta sostitutiva del 20 per cento anzidetti è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione, con esclusione, dunque, dei soggetti che esercitano tali attività in forma associata.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica fiscale

esenzione fiscale

giovane impresa